Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14993 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14993 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/09/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro – nella veste di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vinco della continuazione, che era stata presentata nell’interesse di NOME COGNOME, con riferimento alle seguenti condanne:
sentenza del 25/11/2020 del Tribunale di Catanzaro, confermata dalla Corte di appello di Catanzaro e passata in giudicato il 16/10/2021, che ha condannato COGNOME alla pena di anni due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa, per il reato di cui all’art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 30 , commesso in Catanzaro il 21/10/2020;
sentenza del 18/06/2018 del Tribunale di Catanzaro, passata in giudicato il 25/07/2018, che ha condannato il COGNOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 73 comma 1 d.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309 e 697 cod. pen., commessi in Catanzaro il 26/01/2018.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazion agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., censurando in particolare la inadeguata considerazione della natura omogenea dei reati commessi e, al contrario, lamentando la valorizzazione della sola distanza temporale esistente fra i fatti.
Le doglianze poste e fondamento dell’impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l’ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell’unicità d disegno criminoso, asseritamente emergenti dall’esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di doglianza che, nel provvedimento impugnato, risultano già adeguatamente vagliati e disattesi – secondo un corretto argomentare giuridico – dal Giudice dell’esecuzione. In tale ordinanza, invero, si evidenzia come i fatti in relazione a quali si invoca la riunione in continuazione siano slegati tra loro, apparendo quindi frutto di separate volizioni. Trattasi, infatti, di condotte separate tra loro d notevole lasso temporale. La motivazione adottata dal Giudice dell’esecuzione, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quan tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero – al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 7 marzo 2024.