Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19988 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19988 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del 2 novembre 2023 del Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata il 21 marzo 2024 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
(- 191. NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza con la quale ti-it Corte d’appello di Napoli ha rigettato la sua precedente richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra la sentenza resa dalla Corte di appello di Napoli iI 3 dicembre 2013 (irrevocabile il 11 giugno 2015), per estorsione e partecipazione al reato di cui all’art. 416-bis c.p., commesso fino al 26 gennaio 2011, e quella resa dalla Corte di Appello di Napoli 19 settembre 2022
(irrevocabile il 2 maggio 2023), per traffico di stupefacenti commesso dal 16 giugno 2010 fino al 25 giugno 2012 .
Ricorre per cassazione il COGNOME deducendo, con un unico motivo d’impugnazione, violazione di legge (in relazione all’art. 81 cod. pen.) e connesso vizio di motivazione.
La difesa premette che l’ordinanza impugnata avrebbe rigettato l’istanza rilevando: una distonia temporale tra le due fattispecie a confronto; una disomogeneità tra le attività criminali cui il COGNOME, nella fase incipiente la sua partecipazione era chiamato a porre in essere in favore del RAGIONE_SOCIALE; l’esistenza di uno specifico interesse individuale (ulteriore rispetto a quello proprio del gruppo) fondante la condotta contestata nella sentenza del 2022 (traffico di sostanza stupefacente).
Ebbene, secondo la prospettazione difensiva, le argomentazioni utilizzate sarebbero assertive, manifestamente illogiche e fondate su plurimi travisamenti.
Il primo dato sarebbe il differente contesto storico-temporale all’interno del quale inserire i fatti contestati nella sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli il 3 dicembre 2013 (in relazione al quale, poi, valutare la possibilità di una originaria programmazione rispetto a quelli di cui alla successiva sentenza del 2022): non già l’adesione del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE COGNOME (come ritenuto nel provvedimento impugnato), circostanza in sé irrilevante, ma l’assunzione da parte di quest’ultimo di un ruolo dirigente e di rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, in quanto in tale ruolo sarebbero poi state commesse le condotte contestate nella successiva sentenza del 2022. E tanto darebbe conto dalla sostanziale identità del contesto storico temporale e, parallelamente, dell’inesistenza di quella distonia ipotizzata nel provvedimento impugnato (ipotesi, peraltro, non supportata neanche da una coerente indicazione argomentativa, a fronte dalla specifica previsione normativa che darebbe conto della possibilità di unificare, nel vincolo della continuazione, anche fatti commessi in tempi diversi).
Il secondo profilo di censura attiene alla ritenuta disomogeneità tra le funzioni proprie alle quali era deputato il COGNOME (le estorsioni) e la successiva attività di gestione dello stupefacente; disomogeneità ritenuta dalla Corte senza considerare: a) che il traffico di sostanza stupefacente rientrava tra le finalit proprie del RAGIONE_SOCIALE COGNOME; b) che, nella sua posizione di dirigente del RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME aveva competenze di carattere AVV_NOTAIO e non limitate ad un solo settore di attività; c) che lo stesso COGNOME sarebbe stato condannato non solo per le estorsioni e per la detenzione di armi, ma anche per omicidio (già posto in continuazione con i fatti di cui alla sentenza del 2013).
Il terzo profilo attiene alla ritenuta sussistenza di un interesse personale sotteso alla gestione della partita di stupefacenti giudicata con la sentenza del
2022; dato privo di concreti supporti probatori e frutto di un’apodittica valutazione della Corte territoriale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Com’è noto, il riconoscimento della continuazione presuppone la previa verifica della riconducibilità dei diversi reati ad un comune disegno criminoso, inteso come originaria rappresentazione della loro futura commissione. Una rappresentazione che, pur non richiedendo una dettagliata definizione delle singole modalità di realizzazione, impone, comunque, una pur minima programmazione e deliberazione iniziale avente per oggetto una pluralità di condotte delineate in vista di un unico fine (ex multis, Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, COGNOME, Rv. 283083).
Sotto il profilo probatorio, trattandosi dell’accertamento dell’esistenza di uno stato soggettivo dell’agente, valgono le ordinarie regole della prova indiziaria e, quindi, il necessario accertamento di una serie di elementi (il contesto di tempo e di luogo, le modalità esecutive, la comunanza di correi, il bene giuridico) rilevanti individualmente ed unitariamente (ibidem). Accertamento che, involgendo la valutazione di elementi fattuali, è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile, in sede di legittimità, solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, dep. 2019, Rv. 275222).
Ciò premesso, va rilevato come la difesa del COGNOME ha richiesto riconoscersi il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto:
della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 3 dicembre 2013, di condanna alla pena, già ridotta per il rito abbreviato, di anni 5 e mesi 4 d reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 629, commi 1 e 3, art. 7 della legge 203 del 1991 (commesso dal dicembre 2008 fino al 16 aprile 2010) e 416-bis, commi 1, 3, 4 e 5 cod. pen. (commesso in Torre Annunziata fino al 26 gennaio 2011);
della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 19 settembre 2022, di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 7 della legge 203 del 1991, commesso in Torre Annunziata, Olanda e altre parti del territorio nazionale ed estero dal 16 giugno 2010 fino al 25 giugno 2010.
La Corte ha rigettato l’istanza rilevando, da un canto una distonia temporale tra il momento in cui si attesta l’adesione dell’istante al RAGIONE_SOCIALE e la data de reato di cui alla seconda sentenza e, dall’altro, una disomogeneità tra le attività criminali cui il COGNOME, nella fase incipiente della sua partecipazione, era chiamato dal gruppo a porre in essere (estorsioni e detenzioni di armi) e l’attività che concretizza la condotta accertata con la seconda sentenza (importazione di
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droga dall’estero). Una condotta progettata quando il COGNOME, insieme a NOME COGNOME NOME (nipote dello storico reggente del RAGIONE_SOCIALE) e durante la latitanza de padre NOME, aveva assunto le redini delle attività illecite del RAGIONE_SOCIALE e finalizza (anche) ad un individuale investimento, pro quota, nella partita di stupefacenti. Cosicché, conclude la Corte, il coinvolgimento in tale reato non appare ancorabile ad alcuna programmazione, sia pure per linee generali, ipotizzabile già nella fase iniziale della operatività del COGNOME come intraneo, allorquando partecipava alle azioni del RAGIONE_SOCIALE senza rivestire alcun ruolo apicale.
La motivazione è, all’evidenza, intrinsecamente contraddittoria in quanto:
a) non tiene conto del diverso ruolo assunto (pacificamente) dal COGNOME all’interno del sodalizio mafioso. Un ruolo, apicale, che, da un canto, in ragione del periodo storico nel quale è stato assunto, elimina ogni prospettata “distonia cronologica” (in realtà, comunque, difficilmente ipotizzabile, alla luce della connaturata essenza programmatica del reato associativo e del limitato lasso di tempo intercorrente tra le condotte), dall’altro, in ragione delle funzioni connesse al predetto ruolo, esclude la rilevata disomogeneità (rientrando il traffico d sostanze stupefacenti tra le finalità proprie del RAGIONE_SOCIALE);
b) non offre un adeguato supporto probatorio alla ritenuta sussistenza di un interesse personale sotteso alla gestione della partita di stupefacenti; circostanza comunque irrilevante, alla luce del concorrente interesse collettivo.
L’ordinanza, quindi, deve essere annullata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli (in diversa composizione: Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 9 luglio 2013) che, alla luce di quanto evidenziato, dovrà rivalutare l’istanza proposta dal ricorrente, dando conto di tutti gli elementi logici e fattuali precedenza indicati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Napoli.
Così deciso il 28 marzo 2024
Il Presidente