Continuazione tra Reati: L’Importanza di un Disegno Criminoso Unico e Originario
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un meccanismo fondamentale per la determinazione della pena, consentendo un trattamento sanzionatorio più favorevole quando più crimini sono legati da un medesimo disegno. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigorosi presupposti per il suo riconoscimento, sottolineando come la semplice connessione logica o temporale tra i fatti non sia sufficiente.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un individuo condannato con due sentenze distinte. La prima, emessa a seguito di patteggiamento, riguardava i reati di ricettazione e detenzione abusiva di armi. La seconda, divenuta irrevocabile, lo condannava per associazione per delinquere finalizzata alla truffa.
L’interessato si è rivolto al giudice dell’esecuzione, chiedendo di applicare la disciplina della continuazione tra reati, sostenendo che tutti i crimini fossero parte di un unico e originario programma delinquenziale. In particolare, affermava di detenere l’arma per “fronteggiare” possibili aggressioni e pericoli derivanti dalla sua attività illecita legata alle truffe. La Corte d’appello, però, ha rigettato la richiesta, ritenendo non provata l’esistenza di un’unica programmazione iniziale.
La Decisione della Corte sulla continuazione tra reati
Investita della questione, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. I giudici hanno ritenuto le doglianze del ricorrente “manifestamente infondate”. La Suprema Corte ha ribadito che il provvedimento impugnato, sebbene sintetico, ha motivato in modo corretto e adeguato le ragioni del rigetto, allineandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale.
Le Motivazioni: L’Assenza di un Disegno Criminoso Rintracciabile
Il fulcro della motivazione risiede nella definizione e nella prova del “medesimo disegno criminoso”. La Corte ha specificato che l’identità del piano criminale deve essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato. Non è sufficiente che i reati siano collegati da una generica logica o che uno sia strumentale all’altro in modo non preordinato.
Nel caso specifico, la Cassazione ha evidenziato che dagli atti non emergeva alcun elemento concreto per sostenere che la detenzione dell’arma e le truffe fossero frutto di un’unica programmazione originaria. I giudici hanno ritenuto irrilevanti due elementi portati dalla difesa:
1. La provenienza dell’arma: Il fatto che l’arma fosse stata consegnata da un coimputato nel procedimento per truffa non dimostra, di per sé, un piano unitario.
2. La finalità della detenzione: La mera affermazione di detenere la pistola per difendersi da un “generico ed eventuale pericolo di aggressioni” legato alle truffe è stata giudicata troppo vaga e non idonea a configurare un disegno criminoso unico e predeterminato.
In sostanza, per ottenere il beneficio della continuazione tra reati, è necessario provare che l’autore, prima di commettere il primo reato, si sia rappresentato e abbia deliberato una serie di violazioni della legge penale come parte di un unico piano.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio cruciale: la continuazione tra reati non è un beneficio automatico concesso a chi commette più illeciti. Richiede una prova rigorosa dell’esistenza di un programma delinquenziale unitario, concepito a priori. Una semplice connessione fattuale o una finalità generica non sono sufficienti a integrare il requisito del medesimo disegno criminoso. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di fornire elementi concreti e specifici per dimostrare tale unicità programmatica, confermando che il tentativo di ottenere una rilettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità, porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Quando si può applicare la continuazione tra reati?
Si può applicare quando più reati sono commessi in esecuzione di un unico e originario disegno criminoso, ovvero un piano delinquenziale deliberato in anticipo che comprende la commissione di tutti i reati.
È sufficiente affermare di detenere un’arma per proteggersi dai rischi di un altro reato, come la truffa, per ottenere la continuazione?
No, secondo la Corte non è sufficiente. La mera affermazione di voler fronteggiare un generico ed eventuale pericolo di aggressioni non prova l’esistenza di un disegno criminoso unico e rintracciabile sin dalla commissione del primo reato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, ritenuta congrua, in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1397 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1397 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a IESOLO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/01/2025 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di appello di Venezia, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Venezia ex art. 444 cod. proc. pen. il 24 novembre 2022, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 2 e 7 l. 895 del 1967 e della pronuncia resa dalla corte di appello di Venezia il 16 ottobre 2023, irrevocabile il 1° marzo 2024, in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110, 416 e 640, comma secondo, cod. pen.;
Rilevato che in due motivi con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod proc. pen. quanto all’omessa considerazione che i due reati si inserirebbero in una unica e originaria programmazione in quanto l’arma Ł stata rinvenuta nel corso della perquisizione per l’esecuzione della misura e risulterebbe che il ricorrente la deteneva per ‘fronteggiare’ possibili danni o aggressioni conseguenti alla commissione dei reati;
Ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, seppure sinteticamente, ha correttamente e adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali -in assenza di altri elementi- non emerge che i fatti siano il frutto di una unica e originaria programmazione non potendo sul punto assumere alcuno specifico rilievo il fatto che l’arma sia stata consegnata al ricorrente da un coimputato nei procedimenti per truffa nØ, considerata la natura del reato di truffa, la mera affermazione che la pistola sarebbe stata detenuta per ‘fronteggiare’ un generico ed eventuale pericolo di aggressioni (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, COGNOME Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze, oltre a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle argomentazioni poste alla base dell’ordinanza impugnata, non consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021,
Ord. n. sez. 17577/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
F., Rv 280601), denunciano difetti di motivazione non emergenti nel provvedimento impugnato;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME