Continuazione tra Reati: L’Importanza Decisiva del Fattore Tempo
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 671 del codice di procedura penale, rappresenta una colonna portante del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di mitigare la pena per chi commette più crimini sotto l’impulso di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una valutazione attenta di specifici indicatori. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza il peso del criterio temporale nel determinare se più condotte delittuose possano essere ricondotte a un’unica programmazione.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato trae origine dal ricorso di un soggetto condannato con due distinte sentenze. La prima, divenuta irrevocabile nel 2014, riguardava reati di estorsione, detenzione di armi e stupefacenti commessi nel 2010. La seconda, divenuta irrevocabile nel 2022, concerneva invece un’associazione finalizzata al traffico di droga, aggravata dal metodo mafioso, e altri reati satellite commessi tra il 2014 e il 2015.
L’interessato aveva richiesto alla Corte d’Appello, in qualità di giudice dell’esecuzione, di applicare la disciplina della continuazione tra reati, sostenendo che tutti i fatti fossero espressione di un unico disegno criminoso. La Corte d’Appello, però, rigettava l’istanza, evidenziando due elementi ostativi: la mancanza di un collegamento concreto tra i fatti giudicati e, soprattutto, un significativo ‘iato temporale’ di ben quattro anni tra le due serie di condotte.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla continuazione tra reati
Investita della questione, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione del giudice dell’esecuzione. Gli Ermellini hanno qualificato i motivi del ricorso come ‘manifestamente infondati’, in quanto in palese contrasto con la giurisprudenza consolidata in materia.
Il ricorrente, secondo la Corte, tentava di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, chiedendo di riconsiderare i fatti per dimostrare l’esistenza di un’unica volontà criminosa. Tale operazione, tuttavia, è preclusa in sede di legittimità, dove il giudizio della Cassazione è limitato al controllo della corretta applicazione della legge, senza poter entrare nel merito delle prove.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella valorizzazione del criterio temporale come uno degli indici principali per accertare o escludere la continuazione tra reati. La Corte ha richiamato un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 28659/2017), che ha fissato i parametri per individuare l’esistenza di una ‘volizione unitaria’.
Secondo questo orientamento, un lungo intervallo di tempo tra la commissione dei reati è un forte indicatore contrario all’esistenza di un’unica programmazione iniziale. Un progetto criminoso, per essere ‘medesimo’, deve essere stato concepito nelle sue linee essenziali prima dell’inizio della sua esecuzione. Un lasso temporale di quattro anni, come nel caso di specie, rende poco plausibile che i reati più recenti fossero già stati pianificati all’epoca dei primi, in assenza di altri elementi concreti di collegamento.
La Corte ha quindi stabilito che le censure del ricorrente, essendo di natura ‘sostanzialmente confutativa’, si limitavano a contestare l’apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito, senza denunciare una reale violazione di legge. Di conseguenza, il tentativo di ottenere una ‘nuova valutazione in fatto’ è stato ritenuto inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio fondamentale per l’applicazione della continuazione tra reati: il fattore tempo non è un mero dettaglio, ma un elemento di prova cruciale. Maggiore è la distanza temporale tra i crimini, più forte dovrà essere la prova di altri elementi (come l’omogeneità delle condotte, il contesto, i soggetti coinvolti) per dimostrare l’esistenza di un unico disegno criminoso. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente affermare l’esistenza di un piano unitario, ma è necessario fornire elementi concreti e specifici in grado di superare la presunzione contraria derivante da un notevole intervallo di tempo. Per i giudici, rappresenta un’ulteriore conferma della necessità di una valutazione rigorosa e basata su indici oggettivi.
Quando si può richiedere l’applicazione della continuazione tra reati?
L’istituto della continuazione può essere richiesto quando si ritiene che più reati, per i quali sono state emesse diverse sentenze, siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ovvero un’unica pianificazione iniziale.
Un lungo intervallo di tempo tra i reati esclude automaticamente la continuazione?
No, non la esclude automaticamente, ma è considerato uno degli indici più importanti per valutarne l’esistenza. Un notevole lasso temporale, come i quattro anni del caso di specie, rende più difficile dimostrare che i reati rientrassero in un unico progetto iniziale e, in assenza di altri forti elementi di collegamento, porta ad escludere la continuazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente non denunciavano una violazione di legge, ma chiedevano alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare i fatti del caso (ad esempio, l’esistenza del disegno criminoso). Questo tipo di valutazione, definita ‘di merito’, non è consentita in sede di legittimità, dove la Corte si limita a controllare la corretta applicazione delle norme giuridiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4132 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4132 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORIGLIANO D’OTRANTO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l’istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell’interesse di NOME COGNOME per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell’invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le due sentenze in istanza indicate (1. Corte appello Lecce del 07/12/2020, irrevocabile il 13/09/2022; 2. Corte appello Lecce del 05/07/2013, irrevocabile il 23/09/2014) ;
considerato che in particolare il G.E. ha osservato come non vi fossero elementi per ritenere che i reati giudicati con la sentenza sub 1. (artt. 74 d.P.R. 309 del 1990, aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen., e reati satellite, commessi negli anni 2014, 2015), fossero avvinti da un medesimo disegno criminoso rispetto ai reati giudicati con la sentenza sub 2., di cui agli artt. 629 cod. pen., 2 e 4 I. 895 del 1967 e 73 d.P.R. 309 del 1990, commessi nel 2010; il G.E. ha in particolare evidenziato da un lato come non vi fosse alcun collegamento tra i fatti giudicati con le due sentenze, e , dall’altro, come lo iato temporale di ben quattro anni tra k diverse condotte portasse ad escludere l’unitarietà dell’ideazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria e che le ulteriori censure mosse, di natura sostanzialmente confutativa, attengono tutte al merito e invocano una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME –
Il Presidente