Continuazione tra Reati: Perché un Ricorso Generico è Inefficace
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta una colonna portante del nostro sistema sanzionatorio, mirando a una valutazione complessiva della condotta criminale di un soggetto piuttosto che a una mera somma aritmetica delle pene per ogni singolo illecito. Tuttavia, per beneficiare di questo trattamento più favorevole, non è sufficiente affermare genericamente l’esistenza di un legame tra i diversi crimini. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso deve essere specifico e puntuale, altrimenti è destinato all’inammissibilità.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo contro un’ordinanza della Corte d’Appello di Napoli. La corte territoriale aveva negato l’applicazione della continuazione tra reati, esaminando nel dettaglio le caratteristiche di ciascun illecito. In particolare, aveva evidenziato che le differenze temporali e le diverse modalità di condotta non permettevano di individuare quella “volizione unitaria” che costituisce il cuore del medesimo disegno criminoso.
L’Impugnazione in Cassazione e la Mancanza di Specificità
Di fronte alla Suprema Corte, il ricorrente non ha contestato punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello. Al contrario, si è limitato a sostenere in modo generico l’esistenza di un unico disegno criminoso, basato su un presunto legame tra i vari reati e un reato di tipo associativo, come la resistenza a pubblico ufficiale. Questo approccio, tuttavia, si è scontrato con i rigorosi requisiti procedurali richiesti per l’impugnazione.
Le Motivazioni della Suprema Corte: la Necessità di un Confronto Puntuale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando la sua carenza fondamentale: la mancanza del requisito della specificità dei motivi. I giudici hanno chiarito che non è sufficiente affermare l’esistenza di un legame tra i reati; è indispensabile confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato, spiegando perché e in che modo la valutazione del giudice precedente sarebbe errata.
Il ricorso, invece di smontare l’analisi della Corte d’Appello, si è limitato a riproporre una tesi generica, ignorando le specifiche ragioni (temporali e di condotta) che avevano portato all’esclusione della continuazione tra reati. La Corte ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza consolidata (in particolare la sentenza n. 1534 del 2018), che stabilisce criteri precisi per poter collegare in continuazione un reato associativo con i cosiddetti “reati-fine”, criteri che nel caso di specie non erano stati adeguatamente argomentati.
Conclusioni: L’Importanza della Tecnica Legale nell’Impugnazione
Questa ordinanza offre una lezione cruciale sulla tecnica processuale. L’istituto della continuazione tra reati non può essere invocato come una formula magica. La sua applicazione richiede una dimostrazione rigorosa, basata su elementi concreti che provino l’esistenza di un’unica programmazione criminosa fin dall’inizio. Un’impugnazione che non affronta specificamente le motivazioni della decisione precedente, ma si limita a riaffermare la propria tesi in modo astratto, è proceduralmente viziata e destinata a essere dichiarata inammissibile. La conseguenza per il ricorrente non è solo la conferma della decisione sfavorevole, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando può essere riconosciuta la continuazione tra reati?
La continuazione tra reati può essere riconosciuta quando si dimostra l’esistenza di una “volizione unitaria”, ovvero un medesimo disegno criminoso che lega tutte le violazioni. È necessario che questa dimostrazione sia basata su elementi specifici che superino l’analisi delle caratteristiche temporali e di condotta di ogni singolo reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo del requisito della “specificità dei motivi”. Il ricorrente si è limitato a sostenere in modo generico l’esistenza di un unico disegno criminoso, senza contestare in modo puntuale e argomentato le specifiche ragioni per cui la corte precedente aveva negato tale legame.
Qual è la conseguenza per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
La conseguenza è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla conferma dell’ordinanza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48230 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48230 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME impugna il provvedimento indicato nell’intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, atteso che l’ordinanza impugnata prende posizione sulle caratteristiche (temporali e di condotta) di ciascuno dei reati che si chiede di porre in continuazione, evidenziando le ragioni per cui ritiene di non poter ravvisare in essi una volizione unitaria, mentre il ricorso si limita a sostenere in modo generico, l’esistenza di un unico disegno criminoso per effetto di un legame di ciascuno dei reati con quello di carattere associativo (nel caso dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, peraltro, un legame di mera occasionalità) in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità (su cui per tutte v. Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984) sui requisiti che devono sussistere per poter porre in continuazione reato associativo e reati-fine;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 ottobre 2023.