Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48701 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48701 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/07/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugNOME, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell’istanza, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere ch NOME COGNOME, sin dalla consumazione del primo reato (estorsione ed usura commessa nel 2010), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (associazione per delinquere finalizzata alla celebrazione di matrimoni fittizi tra donne italiane e citt extracomunitari già presenti in Italia per l’ottenimento del permesso di soggiorno costituita ed attiva nel 2019 e 2020), tenuto conto della notevole d istanza temporale tra essi (di quasi dieci anni) e delle differenti modalità esecutive dei reati medesimi;
Ritenuto, in particolare, che nel 2010 l’odierna ricorrente con pressioni e minacce aveva costretto una donna italiana a recarsi in Marocco per la celebrazione di un matrimonio fittizio con un cittadino extracomunitario non ancora presente nel territori italiano, mentre nell’ambito del sodalizio criminoso la condannata realizzava i matrimoni fittizi tra italiane compiacenti e cittadini extracomunitari già presenti in Italia, off promettendo denaro alle donne;
Considerato, quindi, che in tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;
Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice a quo;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.