Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41055 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41055 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che il giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’inammissibil dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., presentata da NOME COGNOME, sul rilievo, tra l’altro, dell’assenza di prova – e, ancor prima, di allegazione ordine all’essere i delitti, anche omicidiari, per cui COGNOME è stato conda espressione del disegno criminoso dal quale è scaturita la sua partecipazione associazione mafiosa;
che tale aspetto della decisione impugnata non è stato oggetto contestazione con il ricorso che è, invece, integralmente dedicato a sostener ragioni, di ordine costituzionale e sovranazionale, che militerebbero l’abolizione dell’ergastolo e che si palesa, pertanto, palesemente gene perché non si confronta con le argomentazioni, sopra evocate, relative a sussistenza, in concreto, delle condizioni per riconoscere il vincolo continuazione tra i reati accertati con distinte sentenze di condanna;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 08/06/2023.