Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7545 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7545 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a NAPOLI il 10/09/1971 avverso l’ordinanza del 22/10/2024 del TRIBUNALE di Napoli udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Proc. Gen. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 22 ottobre 2024, rigettava l’istanza presentata nell’interesse di NOME e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra tre sentenze di condanna della COGNOME emesse, rispettivamente, dal Tribunale di Napoli in data 14 giugno 2022 e riformata dalla Corte di Appello di Napoli; dal Tribunale di Pescara come confermata dalla Corte di Appello di L’Aquila il 17 dicembre 2022 e dal Tribunale di Nocera Inferiore, come confermata dalla Corte di Appello di Salerno il 18 marzo 2022.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso la condannata tramite il difensore di fiducia, evidenziando violazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La ricorrente faceva presente che su tale istanza si era già, parzialmente, pronunciato il Tribunale di Pescara, che aveva riconosciuto la continuazione fra i fatti di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in data 10 maggio 2021 e il Tribunale di Nocera Inferiore il 5 novembre 2019 e che la motivazione dell’impugnato provvedimento si appalesava carente laddove aveva omesso ogni riferimento a tale decisione e non aveva motivato la ragione per cui i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli non potessero essere ritenuti fare parte del medesimo disegno criminoso.
Il sostituto procuratore general NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. 40918/2024
1. Il ricorso Ł infondato.
Come Ł noto, la pur ampia discrezionalità del giudice dell’esecuzione investito di un’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. incontra dei limiti normativamente fissati, che sono costituiti dall’avvenuta esclusione della sussistenza del vincolo da parte del giudice della cognizione ed Ł, in ogni caso, soggetta ad un rigoroso onere motivazionale, allorquando il giudice della cognizione abbia riconosciuto detto vincolo fra reati commessi in un arco temporale all’interno del quale si collochino quelli costituenti oggetto della domanda (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01), ovvero quando sia stata operata una precedente valutazione positiva da altro giudice dell’esecuzione.
Secondo un principio affermato da questa Corte e cui si intende dare continuità, infatti, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l’unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno. (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285790 – 01)
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il giudice dell’esecuzione si Ł attenuto al suddetto insegnamento e ha fatto esplicito richiamo al provvedimento del Tribunale di Pescara, sottolineando le ragioni che fanno ritenere che i fatti commessi a Napoli due anni e mezzo dopo i fatti ritenuti avvinti dalla continuazione dal giudice dell’esecuzione di Pescara non potessero essere ritenuti avvinti da una unitaria ideazione in ragione anche del differente contesto geografico oltre che dell’ampio lasso di tempo che li divide.
Secondo un costante insegnamento di questa Corte, infatti, in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva il giudice, ponendo a raffronto le sentenze deve verificare la ricorrenza di almeno alcuni degli indici rivelatori dell’identità del disegno criminoso – tra cui la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l’omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo – onde accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni. (Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809 – 01)
L’unico indice sintomatico di una eventuale unitarietà fra tutti i reati sarebbe la sostanziale omogeneità delle imputazioni, che, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Napoli, Ł elemento insufficiente in presenza di un consistente divario temporale e di una diversità di collocazione geografica nella commissione dei reati.
2. Il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME