Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13333 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13333 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23 giugno 2023 la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione in relazione alle condanne riportate con le seguenti sentenze:
Corte di appello di Napoli del 19 febbraio 2021, irrevocabile il 15 luglio 2021, per il delitto di ricettazione commesso a Napoli in data antecedente e prossima all’H marzo 2011;
Corte di appello di Napoli del 30 marzo 2012, irrevocabile il 18 giugno 2013, per i delitti di cui agli artt. 640, 497bis, 477-482, cod. pen., 55, comma 9, d.lgs. n. 231 del 2007, commessi a Napoli fra l’aprile e il novembre 2010;
Tribunale di Roma del 27 aprile 2011, irrevocabile il 28 giugno 2011, per il delitto di cui all’art. 497bis cod. pen. commesso a Roma il 25 marzo 2011;
Corte di appello di Napoli del 18 settembre 2017, irrevocabile il 27 novembre 2018, per il delitto di cui all’art. 640 cod. pen., commesso a Casapesenna e altrove fino al 28 ottobre 2010.
Il giudice adito, preso atto dell’avvenuto riconoscimento del vincolo tra le sentenze indicate ai nn. 2), 3) e 4), giusta ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 20 giugno 2019, ha rigettato l’istanza evidenziando, quanto alla sentenza di cui al n. 1) la possibilità di collegare i fatti in e giudicati alle altre sentenze solo dal punto di vista cronologico.
Ha segnalato la mancata dimostrazione, da parte dell’istante, degli elementi costitutivi della continuazione, con particolare riferimento all’anticipata e unitari ideazione delle plurime violazioni di legge essendo, piuttosto, emersa, «una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie».
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha eccepito, cumulativamente, violazione di legge e difetto di motivazione.
In particolare, ha dedotto la sussistenza del vizio a causa della mancata considerazione della già riconosciuta continuazione e della possibilità di collocare anche il fatto di cui all’ultima sentenza passata in giudicato (indicata al n. 1)) n medesimo contesto già delineato.
Ha evidenziato di avere già messo in rilievo l’identità della tipologia dei reati
commessi dal ricorrente, del bene giuridico protetto, delle modalità di commissione e della causale delle condotte devianti, dell’omogeneità spazio temporale delle stesse.
Peraltro, la condotta di cui alla sentenza sub 3) (25 marzo 2011) è successiva a quella di cui alla sentenza sub 1) (11 marzo 2011); tale elemento non sarebbe stato adeguatamente considerato dal giudice dell’esecuzione.
A fronte del pregresso riconoscimento della continuazione da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la Corte napoletana avrebbe dovuto spiegare in termini maggiormente diffusi l’affermazione secondo cui la condotta di cui alla sentenza sub 1) doveva ritenersi autonoma rispetto a quella successiva già unificata in continuazione.
Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato t
Deve essere richiamato, preliminarmente, il principio per cui «in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, COGNOME, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).
Peraltro, «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di
taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto d determinazione estemporanea (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Per il caso in cui, come nella fattispecie, alcuni dei reati siano stati gi ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione in occasione di altri procedimenti esecutivi, va ribadito che «il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258227).
Per completezza si segnala che non può essere trascurata neppure «la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903).
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non si è attenuto ai principi sin qui descritti essendosi limitato a prendere in considerazione il solo dato «cronologico», omettendo di considerare l’eventuale omogeneità delle violazioni, le modalità e i luoghi di commissione delle condotte, la natura monosoggettiva o concorsuale delle azioni delittuose.
Nel caso di specie, il reato ritenuto avulso dall’unitario programma criminoso è quello di ricettazione di assegni che, in termini generali, non si pone in rapporto di totale eterogeneità rispetto alle truffe, alle sostituzioni di persona all’uso di documenti falsi, già unificati in altro procedimento esecutivo.
Nel provvedimento, la Corte di appello si è limitata, altresì, a richiamare la mancata osservanza dell’onere della prova mediante considerazioni generiche suscettibili di essere utilizzate per un numero indeterminato di istanze.
Sul punto ha, peraltro, omesso di considerare che, secondo il prevalente e condiviso orientamento, «il condannato che invoca l’applicazione della disciplina della continuazione “in executivis” ha un mero interesse all’allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva
programmazione unitaria, sicchè, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice» (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, consegue l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al giudice dell’esecuzione – in diversa persona fisica come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 – affinché colmi la rilevata lacuna motivazionale quanto all’applicazione della continuazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 19/01/2024