La Continuazione tra Reati: Quando Più Crimini Sono Parte di un Unico Piano?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3628/2024, torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: la continuazione tra reati. Questa nozione giuridica consente di considerare più violazioni della legge penale, commesse anche in momenti diversi, come parte di un unico disegno criminoso, con importanti conseguenze sul trattamento sanzionatorio. La Suprema Corte, dichiarando inammissibile un ricorso, ha colto l’occasione per ribadire i rigorosi criteri necessari per poter riconoscere tale vincolo, sottolineando la necessità di una programmazione iniziale e non di una mera successione di illeciti.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Contro la Revoca della Pena Sospesa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Brescia, che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. All’imputato era stata concessa tale sospensione con una sentenza del 2021, ma la Corte d’Appello ne aveva disposto la revoca a seguito di ulteriori condotte illecite.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione basato su due motivi principali:
1. Un primo motivo, giudicato dalla Corte ‘inconferente’, che argomentava sull’illegittimità della revoca di una diversa pena sospesa, concessa con una sentenza del 2013.
2. Un secondo motivo, più centrale, con cui si sosteneva l’esistenza di una ‘volizione unitaria’ (un unico disegno criminoso) tra i vari reati commessi, chiedendone il riconoscimento in sede esecutiva. Questa tesi mirava a dimostrare che i reati successivi non fossero espressione di una nuova e autonoma spinta a delinquere, ma l’attuazione di un piano concepito in origine.
L’Analisi della Cassazione sulla Continuazione tra Reati
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. L’analisi si è concentrata sul secondo motivo, smontandone la fondatezza sulla base di principi consolidati.
In primo luogo, la Corte ha evidenziato come una parte del motivo fosse inammissibile perché riproponeva al giudice dell’esecuzione un’istanza già respinta in precedenza, pratica non consentita dal sistema processuale, come stabilito dalla sentenza a Sezioni Unite n. 40151/2018.
Nel merito, la Corte ha respinto la tesi della continuazione tra reati richiamando un’altra fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite (n. 28659/2017). Secondo tale orientamento, per riconoscere la continuazione non basta la presenza di alcuni indicatori, come la vicinanza temporale o l’omogeneità delle condotte. È necessaria una verifica approfondita che dimostri l’esistenza di concreti indicatori di un piano unitario, quali:
* L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto.
* La contiguità spazio-temporale.
* Le modalità della condotta e la sistematicità.
Il punto cruciale, sottolinea la Corte, è che al momento della commissione del primo reato, i successivi devono essere stati ‘programmati almeno nelle loro linee essenziali’. Non è sufficiente che i reati successivi siano frutto di una determinazione ‘estemporanea’, ovvero di una decisione presa al momento. Nel caso specifico, l’ordinanza impugnata aveva correttamente evidenziato non solo il lasso temporale, ma anche l’eterogeneità e l’estemporaneità delle condotte commesse dal condannato, escludendo così la possibilità di ricondurle a un unico disegno criminoso.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati. Il primo motivo era logicamente scollegato dalla decisione impugnata. Il secondo era in contrasto con la giurisprudenza consolidata. La richiesta di riconoscere la continuazione tra reati si scontrava con la mancanza di prove di un programma criminoso unitario e preordinato. La semplice ripetizione di reati non è di per sé sufficiente a dimostrare un’unica ‘volizione’. La decisione della Corte d’Appello, che aveva evidenziato l’eterogeneità e l’estemporaneità dei reati successivi, è stata quindi ritenuta corretta e immune da vizi.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione riafferma un principio fondamentale: il beneficio della continuazione tra reati non è automatico ma richiede una prova rigorosa di un piano criminoso unitario concepito sin dall’inizio. La decisione ha importanti implicazioni pratiche, poiché chiarisce che la mera successione di illeciti, anche se ravvicinati nel tempo, non è sufficiente a evitare conseguenze più severe come la revoca della sospensione condizionale della pena. L’appello è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Cosa è necessario dimostrare per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati?
Non è sufficiente dimostrare la somiglianza tra i reati o la loro vicinanza temporale. Secondo la Corte, è indispensabile provare che, al momento della commissione del primo illecito, i reati successivi fossero già stati pianificati almeno nelle loro linee essenziali, come parte di un unico programma criminoso.
È possibile presentare nuovamente a un giudice un’istanza che è già stata respinta in precedenza?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che il sistema processuale penale non consente di riproporre al giudice dell’esecuzione un’istanza che sia già stata precedentemente esaminata e respinta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, determinata dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3628 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3628 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ALZANO LOMBARDO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria fatta pervenire il giorno stesso della camera di consiglio alle ore 9.48 d difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che insiste negli argomenti proposti nel ricor
Ritenuto che i motivi dedotti sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo ha uno sviluppo logico inconferente con la motivazione dell’ordinanza impugnata, atteso che questa revoca la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con la sentenza della Corte di appello di Brescia del 22 marzo 2021, mentre il motivo di ricorso argomenta sulla illegittim di una revoca della pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Bergamo del 14 maggio 2013, ed il secondo motivo è nella prima parte in contrasto con la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui nel sistema processuale non è consentito riproporre al giudice della esecuzione una istanza che sia stata già respinta (Sez. U, Sentenza n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650) e nella seconda parte in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una voli unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: I riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concret indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-tempor le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di v e del fatto . che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frut determinazione estemporanea), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazion della esistenza o meno di una volizione unitaria, e che nell’ordinanza impugnata si evidenzia inoltre, anche l’eterogeneità in concreto, al di là del titolo di reato, e l’estemporaneità condotte costituenti reati commesse dal condannato; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023.