Continuazione tra Reati: La Cassazione Ribadisce i Rigorosi Criteri di Valutazione
Il concetto di continuazione tra reati è un pilastro del diritto penale che consente di mitigare la pena quando più crimini sono frutto di un unico ‘disegno’. Tuttavia, ottenerne il riconoscimento non è automatico. Con la recente ordinanza n. 3265/2024, la Corte di Cassazione ha riaffermato la necessità di una prova rigorosa dell’esistenza di un’unica programmazione criminosa, respingendo un ricorso basato su una valutazione ritenuta di mero fatto.
I Fatti del Caso: Due Sentenze per Reati Simili
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato con due distinte sentenze per reati legati alla violazione della legge sugli stupefacenti. L’interessato si era rivolto alla Corte di Appello in sede di esecuzione per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati, sostenendo che fossero parte di un medesimo disegno criminoso. L’obiettivo era, evidentemente, ottenere un trattamento sanzionatorio più mite, unificando le pene.
La Decisione del Giudice dell’Esecuzione
Il Giudice dell’Esecuzione (G.E.) aveva respinto la richiesta, ritenendo insussistenti gli elementi necessari per provare l’unitarietà della programmazione criminosa. Nonostante l’omogeneità dei reati commessi (entrambi in materia di stupefacenti), il giudice aveva evidenziato diversi fattori ostativi: un significativo lasso di tempo tra le condotte, la diversità dei correi coinvolti, le differenti modalità di commissione e persino la diversa qualità delle sostanze trattate. Questi elementi, nel loro complesso, impedivano di immaginare una preventiva e unitaria ideazione criminale.
L’Analisi della Cassazione sulla Continuazione tra Reati
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, bollandolo come ‘manifestamente infondato’. La Corte ha sottolineato che le censure del ricorrente miravano a una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Il compito della Cassazione, infatti, è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non ricostruire la vicenda.
Gli Indicatori di un Disegno Criminoso Unitario
Richiamando un’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 28659/2017), la Corte ha elencato i criteri che devono essere attentamente vagliati per riconoscere la continuazione:
* Omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto.
* Contiguità spazio-temporale tra le condotte.
* Unicità delle causali e somiglianza delle modalità esecutive.
* Sistematicità e abitudini di vita programmate.
* Prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero già programmati nelle loro linee essenziali.
La sola presenza di alcuni di questi indici non è sufficiente se emerge che i reati successivi sono frutto di una determinazione estemporanea e non di un piano originario.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un punto cruciale: la valutazione del giudice di merito non era affatto illogica. Anzi, aveva correttamente bilanciato gli elementi a favore (omogeneità dei reati) con quelli contrari (distanza temporale, diversità di complici e modalità). Pertanto, la conclusione che mancasse un’unica programmazione criminosa era giuridicamente sostenibile. Il ricorso, invece di evidenziare vizi di legge o di logica manifesta nella decisione impugnata, si limitava a proporre una diversa interpretazione degli stessi fatti, un’operazione non consentita davanti alla Suprema Corte.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza rafforza il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione tra reati richiede una prova concreta e non può basarsi su mere presunzioni o sulla semplice somiglianza delle violazioni. La decisione del giudice di merito, se logicamente motivata, non può essere messa in discussione in Cassazione solo perché non gradita al ricorrente.
Quando si può riconoscere la continuazione tra reati?
Per riconoscere la continuazione è necessaria una verifica approfondita che dimostri l’esistenza di un’unica programmazione criminosa iniziale. Non basta l’omogeneità dei reati, ma occorre valutare indicatori come la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta, la sistematicità e la prova che i reati successivi fossero già pianificati al momento del primo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge), ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti del caso. Questo tipo di riesame del merito non è consentito in sede di Cassazione.
Quali elementi hanno escluso l’esistenza di un unico disegno criminoso nel caso specifico?
Gli elementi che hanno portato ad escludere un unico disegno criminoso sono stati: il notevole lasso di tempo trascorso tra le condotte, la non coincidenza dei correi, le diverse modalità di commissione dei fatti e la differente qualità delle sostanze stupefacenti trattate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3265 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3265 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a TORRE SANTA SUSANNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l’unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le due sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante l’omogeneità delle norme incriminatrici violate (violazione legge stupefacenti), il lasso temporale intercorso tra le condotte, la non comunanza di correi, le differenti modalità di commissione dei fatti, e la mancata coincidenza di qualità di sostanze trattate, precludessero la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria.
Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il consigliere esejsore