Continuazione tra Reati: Quando il Tempo Esclude il Disegno Unitario
La continuazione tra reati è un istituto giuridico cruciale che consente di mitigare la pena quando più crimini sono frutto di un unico piano. Tuttavia, il suo riconoscimento non è automatico e richiede una prova rigorosa di un disegno criminoso unitario. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 3245/2024) ha ribadito i severi criteri per la sua applicazione, sottolineando come un significativo lasso temporale tra i fatti possa essere decisivo per escluderla.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato con due distinte sentenze per reati contro il patrimonio, tra cui rapine e tentate rapine. L’interessato si era rivolto al Giudice dell’Esecuzione (G.E.) per chiedere che i reati venissero unificati sotto il vincolo della continuazione tra reati, con conseguente rideterminazione della pena in senso più favorevole.
Il G.E. aveva respinto la richiesta, osservando che tra i fatti giudicati era intercorso un lasso di tempo di quasi un anno. Secondo il giudice, tale distanza temporale era incompatibile con l’idea di una programmazione unitaria e premeditata, suggerendo piuttosto che i reati fossero il risultato di determinazioni estemporanee, espressione di uno ‘stile di vita complessivo’ e non di un singolo progetto.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Continuazione tra Reati
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la valutazione del giudice di merito. La Corte ha ritenuto le argomentazioni del ricorrente ‘manifestamente infondate’ in quanto si ponevano in contrasto con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Il punto centrale della decisione è che il ricorso non contestava una violazione di legge, ma mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, un’operazione preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non può riesaminare il merito della vicenda, ma solo verificare la correttezza logica e giuridica della motivazione del provvedimento impugnato.
Le Motivazioni: i Criteri per il Riconoscimento del Disegno Criminoso
La Corte ha richiamato l’importante sentenza delle Sezioni Unite (n. 28659 del 2017) che ha fissato i paletti per il riconoscimento della continuazione tra reati. Non è sufficiente la semplice omogeneità dei reati commessi o del bene giuridico violato. È necessaria una verifica approfondita basata su una serie di ‘indicatori concreti’:
* Omogeneità delle violazioni e del bene protetto.
* Contiguità spazio-temporale tra i fatti.
* Modalità della condotta, causali e sistematicità.
* Abitudini di vita programmate.
L’elemento più importante, tuttavia, è la prova che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero già stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali. Nel caso di specie, il G.E. ha logicamente concluso che un intervallo di quasi un anno tra i crimini rendeva implausibile una ‘preventiva ideazione unitaria’, facendo emergere piuttosto decisioni criminose separate e autonome nel tempo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara: per ottenere il beneficio della continuazione tra reati, non basta dimostrare di aver commesso reati simili. È onere della difesa fornire elementi concreti che provino l’esistenza di un’unica programmazione iniziale. Un significativo distacco temporale tra un episodio criminoso e l’altro rappresenta un forte indizio contrario, che può essere interpretato dal giudice come prova di una scelta di vita delinquenziale piuttosto che dell’esecuzione di un singolo piano. La decisione del giudice di merito, se logicamente motivata, non potrà essere messa in discussione davanti alla Corte di Cassazione con argomenti che richiedano una nuova analisi dei fatti.
Cosa è necessario per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati?
Non è sufficiente che i reati siano dello stesso tipo. È indispensabile dimostrare l’esistenza di un ‘disegno criminoso unitario’, ovvero che i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, già al momento della commissione del primo.
Un lungo intervallo di tempo tra i reati impedisce di riconoscere la continuazione?
Sì, secondo l’ordinanza, un lasso temporale significativo (nel caso specifico, quasi un anno) è un forte indizio contro l’esistenza di un piano unitario. Rende più probabile che i reati siano frutto di decisioni estemporanee e separate, piuttosto che l’esecuzione di un unico progetto.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate non riguardavano violazioni di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Questo tipo di riesame è di competenza dei giudici di merito (primo e secondo grado) e non della Corte di Cassazione, che si limita a un controllo di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3245 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3245 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l’unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le due sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante la (solo parziale) omogeneità delle norme incriminatrici violate (rapine e tentate rapine, oltre ad una ricettazione), il lasso temporale intercorso tra i fatti (quasi un anno) preclud la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria, lasciando invece emergere uno stile di vita complessivo.
Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il consigliere estensore