Continuazione tra Reati: La Cassazione Chiarisce i Criteri per la Volizione Unitaria
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta una figura centrale nel diritto penale, consentendo di unificare sotto un’unica pena più condotte criminose legate da un medesimo disegno. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa verifica di specifici indicatori. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri necessari per riconoscere l’esistenza di una ‘volizione unitaria’, offrendo importanti spunti di riflessione.
I Fatti del Caso: La Richiesta in Sede Esecutiva
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per due distinti reati, oggetto di due diverse sentenze. Il primo reato era stato commesso in un dato momento, mentre il secondo, un reato associativo, era stato posto in essere circa quattro mesi dopo e con la partecipazione di soggetti diversi rispetto al primo episodio.
In sede di esecuzione della pena, il condannato chiedeva al Tribunale di riconoscere la continuazione tra reati, sostenendo che entrambe le condotte fossero riconducibili a un unico progetto criminoso. Il giudice dell’esecuzione, tuttavia, respingeva la richiesta, ritenendo che non vi fossero elementi sufficienti a dimostrare che, al momento della commissione del primo fatto, il secondo fosse già stato programmato, neppure nelle sue linee essenziali.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Rigetto del Ricorso
Investita della questione, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicando gli argomenti del ricorrente come manifestamente infondati. I giudici di legittimità hanno confermato la piena logicità del ragionamento seguito dal Tribunale, ribadendo i principi consolidati in materia di continuazione tra reati.
La Corte ha sottolineato come la valutazione sull’esistenza di un’unica volizione criminosa debba basarsi su un’analisi approfondita di indicatori concreti. La semplice identità dell’autore e un criterio temporale non sono, da soli, sufficienti a provare il medesimo disegno criminoso, specialmente di fronte a elementi di segno contrario.
Le Motivazioni: Quando Manca la Prova della Programmazione Iniziale
La decisione della Cassazione si fonda sul richiamo a un principio cardine stabilito dalle Sezioni Unite: il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di una serie di indicatori. Tra questi figurano l’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta e, soprattutto, la prova che i reati successivi fossero stati programmati ‘almeno nelle loro linee essenziali’ già al momento della commissione del primo.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che due elementi fossero decisivi per escludere la volizione unitaria:
1. La distanza temporale: Un intervallo di circa quattro mesi tra i due reati è stato considerato un indice rilevante contro l’ipotesi di un piano unitario.
2. La diversa compagine soggettiva: La mancata presenza del coautore del primo reato tra gli associati del secondo delitto è stata interpretata come un ulteriore elemento a sfavore della tesi del ricorrente.
Questi fattori, secondo la Corte, rendono non manifestamente illogica la conclusione del giudice dell’esecuzione, secondo cui non era possibile affermare che il reato associativo fosse già stato pianificato al tempo del primo crimine. Inoltre, viene ribadito un altro principio fondamentale: il giudice dell’esecuzione non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto che contrastino con gli accertamenti contenuti in sentenze divenute irrevocabili.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
L’ordinanza in commento consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati in sede esecutiva, non è sufficiente allegare alcuni elementi comuni tra i diversi episodi criminosi. È onere del condannato fornire la prova concreta di un’unica programmazione iniziale che abbracci tutte le condotte.
La decisione evidenzia come la distanza temporale e la diversità dei compartecipi creino una forte presunzione contraria all’unicità del disegno criminoso, che può essere superata solo con elementi probatori solidi e convincenti. Di conseguenza, la difesa deve concentrarsi sulla dimostrazione della pianificazione originaria, un compito che si rivela particolarmente arduo quando i fatti sono separati da un significativo lasso di tempo e vedono il coinvolgimento di persone diverse.
Quali sono i criteri principali per il riconoscimento della continuazione tra reati?
Secondo la giurisprudenza citata, i criteri includono l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le modalità della condotta, la sistematicità e, in modo cruciale, la prova che al momento della commissione del primo reato i successivi fossero già stati programmati almeno nelle loro linee essenziali.
Una distanza temporale di alcuni mesi tra due reati esclude automaticamente la continuazione?
No, non la esclude automaticamente, ma è un indicatore significativo che gioca a sfavore. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che una distanza di circa quattro mesi, unita alla diversa composizione dei partecipi al reato, rendesse logica la decisione di negare l’esistenza di un’unica volizione unitaria.
Il giudice dell’esecuzione può modificare i fatti accertati in una sentenza definitiva per concedere la continuazione?
No. L’ordinanza ribadisce che il giudice dell’esecuzione non può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili. Pertanto, non può, ad esempio, retrodatare l’inizio della partecipazione a un reato associativo per farlo coincidere con un reato precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5647 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 30/01/2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5647 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 17/12/1994 avverso l’ordinanza del 12/09/2024 del TRIBUNALE di Catania dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che Ł pervenuta memoria tardiva, in quanto depositata tre giorni prima dell’udienza, con cui il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), atteso che il criterio temporale e l’identità tra gli autori dei reati sono due tra gli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di una distanza temporale di circa quattro mesi tra il primo ed il secondo reato e della mancata presenza del coautore del reato oggetto della sentenza n. 1 tra gli associati a delinquere della sentenza n. 2, non Ł manifestamente illogica la decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato il secondo non potesse essere stato programmato ‘almeno nelle sue linee essenziali’, non essendo possibile, come fa il ricorso, affermare la esigenza di retrodatare già alla data di commissione del reato n. 1 la data di inizio della partecipazione del condannato al reato associativo oggetto della sentenza n. 2, atteso che in tema di continuazione, il giudice dell’esecuzione non può fondare il proprio giudizio su
circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, Sentenza n. 12788 del 24/01/2023, Bifone, Rv. 284264);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 30/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME