Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1610 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1610 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 18/10/1965
avverso l’ordinanza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME acre GLYPH i )2 / 1 .4(2? O? o
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME insiste neg argomenti proposti nel ricorso;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimit punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unita (cfr., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: I riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concre indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-tempor le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stat programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frut determinazione estemporanea), atteso che la distanza temporale è un indice di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria, che rende non illogica la decisione del giudic dell’esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione del primo reato in ordine temporale ) i successivi non potessero essere stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, mentre il ricorso non attacca in modo specifico la valutazione espressa nell’ordinanza impugnata secondo cui la prossimità tra i reati oggetto delle sentenze nn. 1. e 5. sia una mera contingenz e non riveli, quindi, una unicità di disegno criminoso; da ultimo, l’argomento speso in ricor secondo cui lo stesso è stato imputato anche del reato di cui all’art.416 cod. pen. finalizzato perpetrazione dei più furti d’auto, non introduce elementi di illogicità manifesta motivazione, atteso che il ricorrente è stato assolto da tale contestazione ed in ogni caso la d di inizio della permanenza del reato associativo riportata in ricorso è successiva alle date commesso reato di tutti i fatti, tranne quello sub 2., oggetto dell’istanza di continuazionej Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
COGNOMEIl presidente