Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21309 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21309 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato ad Alimena il 09/07/1972
avverso la sentenza del 27/09/2024 della Corte di appello di Palermo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 settembre 2021, la Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese dell’Il febbraio 2020, emessa con il rito abbreviato, di condanna di NOME COGNOME per i delitti
cui agli artt. 644, quinto comma, n. 4 (limitatamente alle condotte precisate in sentenza) capi a) e c); 629 cod. pen. capo b) e art. 132 d. Igs. n. 385 del 1993 capo d).
La Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, con sentenza n. 25164 del 21 marzo 2019, ha annullato la sentenza indicata: senza rinvio con riferimento al capo d) limitatamente al periodo da giugno 2013 a febbraio 2014 per precedente giudicato; con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio in relazione al rigetto della richiesta di continuazione con i reati oggetto della sentenza di condanna emessa il 26 giugno 2019 dalla Corte di appello di Palermo, divenuta definitiva il 24 settembre 2020.
In sede di rinvio, la Corte di appello di Palermo, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistente il medesimo disegno criminoso tra i reati contestati nel presente procedimento e quelli giudicati con la condanna irrevocabile della Corte di appello di Palermo del 26 giugno 2019, così rideterminando la pena applicata a NOME COGNOME in quattordici anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 45.400 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo di ricorso.
Violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 e 133 cod. pen in quanto la sentenza impugnata anziché applicare la continuazione con i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 26 giugno 2019, di cui il capo 5) ritenuto più grave, ha individuato come altro reato più grave, a titolo di continuazione, il capo b) del presente giudizio, limitandosi a ridurre le pene senza addurre alcuna motivazione circa gli aumenti operati e circa il collegamento con i reati oggetto dell’altra sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorse è fondato.
La sentenza impugnata alle pagine 3 e 4, facendo proprie le argomentazioni dell’appellante e applicando i principi di diritto sanciti dalla sentenza rescindente, dopo avere ritenuto che tra le condotte di reato contestate a NOME NOME COGNOME nel presente procedimento e quelle già giudicate con la condanna irrevocabile della Corte di appello di Palermo del 26 giugno 2019, sussistesse il vincolo della continuazione perché commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (per la quasi totale omogeneità delle condotte, per l’identità del luogo di consumazione, per la contiguità temporale e l’identità della persona offesa), per
determinare la pena da infliggere all’imputato ha svolto il seguente calcolo: ritenuto più grave il reato di cui al capo 5 (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) della sentenza irrevocabile della Corte di appello di Palermo del 26 giugno 2019 ha fissato la pena base in sei anni di reclusione ed euro 27.000 di multa, aumentata di due terzi per la recidiva qualificata (ex art. 99, quarto comma, cod. pen.) a dieci anni di reclusione ed euro 45.000 di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione interna per gli altri reati – capi 5, 8, 9, 10, 11 e 13 – riferiti sempre a queRa sentenza irrevocabile e commessi tra il 2013 e il 2014 (tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 25.000 di multa per i reati in materia di stupefacenti; un anno e due mesi di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di estorsione; sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa per il delitto di abusivo esercizio del credito) per una pena finale di quindici anni di reclusione ed euro 66.000 di multa, ridotta per la scelta del rito a dieci anni di reclusione ed euro 44.000 di multa.
Su detta pena la sentenza impugnata ha operato gli aumenti per la continuazione “esterna” con i delitti oggetto del presente giudizio nel modo che segue: ritenuto più grave il delitto di estorsione di cui al capo b), pena base quattro anni e cinque mesi di reclusione ed euro 1.800 di multa, aumentata per il capo a) di due anni e tre mesi di reclusione ed euro 200 di multa e per il capo d) di sei mesi di reclusione ed euro 100 di multa, per una pena finale di sette anni e due mesi di reclusione ed euro 2.100 di multa, ridotta per il rito abbreviato a quattro anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 1.400 di multa.
In conclusione, alla pena finale di dieci anni di reclusione ed euro 44.000 multa, determinata con riferimento alla sentenza della Corte di appello di Palermo del 26 giugno 2019 è stata aggiunta, a titolo di continuazione “esterna” per il presente giudizio la pena di quattro anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 1.400 di multa (anziché la pena inflitta con la sentenza di primo grado di sette anni, sei mesi di reclusione ed euro 4.400 di multa) per una pena complessiva di quattordici anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 45.400 di multa.
3. La sentenza di merito è incorsa in tre diversi vizi di legittimità.
In sede di calcolo degli aumenti per la continuazione, sul reato più grave di cui al capo 5), già giudicato con la sentenza irrevocabile della Corte di appello di Palermo del 26 giugno 2019, ha erroneamente individuato, per una seconda volta, «il reato più grave» nel delitto di estorsione di cui al capo b) della presente sentenza, nonostante fosse solo un reato-satellite.
Inoltre, per detto delitto ha fissato la pena base di quattro anni e cinque mesi di reclusione ed euro 1800 di multa, in misura ampiamente superiore a quella applicata, per lo stesso reato, dall’aumento per la continuazione con la sentenza
irrevocabile, pari a un anno e due mesi di reclusione ed euro 800 di multa, senza fornire alcuna motivazione in ordine a così importanti differenze nella misura finale
sanzionatoria, peraltro, per lo stesso delitto commesso nell’ambito del medesimo disegno criminoso.
Infine, i singoli aumenti operati per la continuazione, in relazione alla presente sentenza, sono semplicemente riportati in termini di calcolo, ma non vengono
menzionate le ragioni della loro quantificazione, determinando una ulteriore forma di immotivato “squilibrio” con le pene stabilite per gli analoghi reati “satellite” della
precedente sentenza di condanna.
3. Dagli argomenti che precedono consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo
giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo affinché colmi le lacune della motivazione sopra indicate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Roma, 19 maggio 2025
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La Consigliera estensora
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