Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26855 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26855 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 del TRIBUNALE di TERNI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale fra chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’8 febbraio 2024 il Tribunale di Terni ha dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, finalizzata al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con tre distinte sentenze emesse a suo carico ed annotate, ai numeri, rispettivamente, 3), 6) e 14) nel certificato del casellario giudiziale.
Ha, in proposito, ritenuto che in esito a precedente, analoga istanza il giudice dell’esecuzione ha emesso, il 10 marzo 2022, ordinanza con la quale è stata applicata, in relazione ai reati sopra menzionati, la disciplina della continuazione ed ha rideterminato la pena complessiva in quattordici anni e tre mesi di reclusione e 3.500 euro di multa.
NOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce carenza di motivazione sul rilievo che l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione aveva un oggetto più ampio di quello indicato nel provvedimento impugnato, essendo estesa anche ai reati accertati con altre quattro sentenze, per tre delle quali, peraltro, il vincolo della continuazione era stato già riconosciuto con ulteriore ordinanza ex rt. 671 cod. proc. pen. del 25 febbraio 2021.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Risulta, invero, dagli atti che NOME COGNOME, nel proporre incidente di esecuzione, chiese il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali egli ha riportato condanna in sette diversi procedimenti, sei dei quali sono stati oggetto di precedenti provvedimenti ex art. 671 cod. proc. pen., resi il 25 febbraio 2021 ed il 10 marzo 2022.
Appare, dunque, del tutto evidente che la decisione impugnata, emessa sul postulato della coincidenza tra l’oggetto della più recente richiesta di COGNOME e quello dell’istanza al cui esito è stata pronunziata l’ordinanza del 10 marzo 2022, è frutto di un lapsus e che il giudice dell’esecuzione, diversamente da quanto ritenuto, avrebbe dovuto effettuare una nuova ed autonoma delibazione
finalizzata a verificare se, tenendo conto delle precedenti decisioni rese in esecutiva, i due gruppi di reati da esse riuniti sotto il vincolo della continu e quello ulteriormente indicato possano o meno reputarsi espressione de medesimo disegno criminoso.
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Terni per un nuovo giudizio esteso a tutti i reati in relazione ai quali NOME ha chiesto l’applicazione disciplina della continuazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Terni. Così deciso il 24/05/2024.