Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16498 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con
rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Per una più chiara comprensione della vicenda, è opportuno premettere la seguente cronologia.
1.1. Con ordinanza del 15 maggio 2018, il G.I.P. del Tribunale di Vasto, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva ritenuto sussistente, nell’interesse di NOME COGNOME, i vincolo della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze riportate ai nn. 1-2-3-8-9-10-11 del certificato del casellario giudiziale.
1.2. Suddetta ordinanza veniva “corretta”, con provvedimento reso in data 29 gennaio 2021 dalla Corte di appello di L’Aquila, sul rilievo che il giudice di Vasto aveva determi l’aumento per la riconosciuta continuazione in modo cumulativo, senza provvedere, cioè, alla individuazione della pena per ciascun distinto reato: la Corte aquillana, quindi, frazio l’aumento di due anni e sei mesi di reclusione, già operato, cumulativamente, sulla pena pi grave, in otto distinti aumenti, di pari entità, di tre mesi e ventitré giorni di reclusione c
1.3. Con successiva istanza, COGNOME chiedeva di estendere la già riconosciuta continuazione tra i fatti di cui sopra a quelli giudicati con le seguenti pronunce:
sentenza emessa dalla Corte di appello di L’Aquila in data 9 gennaio 2019, irrevocabile il 15 gennaio 2020, di condanna alla pena di un anno di reclusione e 200,00 euro di multa per reato di cui agli artt. 110, 624-bis, comma secondo, cod. pen., commesso in Guardiagrele in data 23 febbraio 2016 (n. 20 casellario);
sentenza emessa dalla Corte di appello di L’Aquila in data 23 settembre 2019, irrevocabile 1’8 novembre 2019, di condanna alla pena di dieci mesi di reclusione e 120,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7, cod. pen., commesso in Atessa il 22 o 2015 (n. 21 casellario).
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di L’Aquila, in funzione di giu dell’esecuzione, pronunciandosi, di nuovo, sui reati rispetto ai quali era già stata riconosci continuazione con il citato provvedimento del 15 maggio 2018, riconosceva il beneficio limitatamente ai reati giudicati con le sentenze indicate nel certificato del casellario giudi nn. 1 e 2, da un lato, e ai nn. 3 e 8, dall’altro, rigettando nel resto l’istanza.
Con provvedimento correttivo del 7 luglio 2023, la Corte di merito rideterminava, complessivamente, la pena inflitta per i reati giudicati con le sentenze di cui ai nn. 3 e 8 misura di quattro mesi e otto giorni di reclusione.
L’interessato, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 28 febbraio 2022, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio motivazione con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Ci si duole, in particolare, che il giudice dell’esecuzione, da un lato, si sia pronu nuovamente sulla continuazione già riconosciuta tra le sentenze riportate ai nn. 1-NUMERO_CARTA-1 11-12-13 del certificato del casellario giudiziale e, dunque, su un accertamento da ritene definitivo in quanto non oggetto di impugnazione; dall’altro, non essendosi confrontato con la
richiesta introduttiva, abbia omesso di verificare la sussistenza dei cc. dd. indici rivelator continuazione tra i reati di cui alle sentenze considerate dalla, più volte citata, ordinan 2018 e quelli giudicati con le sentenze indicate ai nn. 20 e 21 del casellario.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso pe l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
L’interessato aveva semplicemente chiesto di estendere la continuazione già riconosciuta in suo favore dal giudice dell’esecuzione di Vasto, con ordinanza del 15 maggio 2018 (con successiva rideterminazione della pena ad opera della Corte di appello di L’Aquila con provvedimento del 20 gennaio 2021), fra reati giudicati con le nove sentenze menzionate in premessa, ad altri reati giudicati con le due sentenze sopra indicate sub a) e b), in tesi ricadenti nella stessa cornice temporale in cui erano stati commessi quelli costil:uenti oggetto del pr provvedimento favorevole.
A causa di un palese travisamento, la Corte di merito ha preso in esame gli stessi nove gruppi di reati per i quali era stata già riconosciuta la continuazione, e, dimentica preclusione determinata dal c.d. giudicato esecutivo (Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, P.M. i proc. Paviglianiti, Rv. 279786), ha applicato il beneficio solo per i reati giudicati con le s indicate nell’istanza introduttiva ai nn. 1-2-3-4 (corrispondenti ai nn. 1-2-3-8 del certifi casellario giudiziale), negandolo per gli altri cinque e non occupandosi minimamente degli al due reati giudicati con le sentenze sub a) e b), per i quali era stata invocata l’estensione della continuazione già concessa con l’ordinanza del giudice del Tribunale di Vasto in data 15 maggio 2018 (il reale e unico oggetto del petitum).
Tanto impone l’annullamento del provvedimento censurato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183) dovrà pronunciarsi sull’istanza, correttamente interpretata, tenendo conto della preclusio determinata dal giudicato esecutivo e del principio di diritto per cui “in tema di riconoscim della continuazione in sede esecutiva, il giudice non può trascurare una precedente valutazion positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia ch l’unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricond delineato disegno (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285790; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258227)”.
L’Aquila.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello d Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
)Il Presidente