Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35625 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35625 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
NOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di RIMINI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 16/04/2025 del GIP del TRIBUNALE di RIMINI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha riunito in continuazione i reati giudicati mediante due sentenze di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., emesse dal medesimo Ufficio (rispettivamente in data 09/07/2020 e in data 29/11/2021) a carico di NOME COGNOME ed entrambe inerenti al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309 (in un caso anche aggravato ai sensi dell’art. 80 T.U. stup.); per l’effetto, la pena complessiva Ł stata rideterminata nella misura di anni sei di reclusione ed euro 28.000,00 di multa.
Ricorre per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, deducendo l’omesso ricorso allo strumento processuale dettato dall’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. Si duole il ricorrente, dunque, tanto della mancata formazione del consenso delle parti, quanto dell’illegittimo superamento del limite dei cinque anni di reclusione – soli o congiunti a pena pecuniaria – fissato dalla succitata disposizione normativa.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Secondo quanto già sintetizzato in parte espositiva, COGNOME Ł stato imputato – in due distinti processi – per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e, in entrambe le occasioni, ha definito la propria posizione processuale ai sensi e per gli effetti dell’art. 444 cod. proc. pen.; in executivis ha poi domandato – e ottenuto, attraverso l’avversata decisione
l’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati oggetto delle due succitate pronunce.
Giova ricordare, allora, che l’art. 188 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che – laddove siano state emesse piø sentenze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., nell’ambito di diversi procedimenti a carico della medesima persona – la richiesta al giudice dell’esecuzione, finalizzata al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tali pronunce, può essere avanzata laddove il condannato e il Pubblico ministero abbiano raggiunto un accordo, in ordine all’entità della pena detentiva e a patto che la stessa non ecceda i limiti fissati dall’art. 444 cod. proc. pen. Il Giudice, infatti, può ugualmente accogliere la richiesta, solo allorquando reputi ingiustificato il disaccordo del pubblico ministero.
La norma, sostanzialmente, ricalca lo schema procedurale disegnato dagli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., discostandosi da quello AVV_NOTAIO previsto per gli incidenti di esecuzione dall’art. 666 cod. proc. pen.; precedono la presentazione dell’istanza al giudice, infatti, tanto la quantificazione della pena finale alla quale si intenda pervenire, mediante l’applicazione dell’istituto della continuazione, quanto l’acquisizione del consenso – ovvero del dissenso – espresso dal Pubblico ministero.
3.1. Nel caso di specie, la doglianza concernente l’entità della pena computata dal giudice dell’esecuzione, a mezzo dell’ordinanza impugnata, Ł la palese dimostrazione del mancato ricorso allo schema procedurale sopra delineato: laddove si rispetti il dettato dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., infatti, la misura della pena risulta predeterminata dalle parti.
Nel provvedimento impugnato, del resto, vi Ł anche menzione di un parere favorevole dato dal P.M., ma esso non può che esser stato riferito alla generica richiesta di unificazione, indipendentemente dalla formazione di un qualsiasi accordo (in caso contrario – attenendosi alla logica – non avrebbe avuto alcun senso l’effettuazione del calcolo della pena nel corpo dell’ordinanza, dato che al giudice dell’esecuzione sarebbe stato prospettato un progetto di pena già formato, eventualmente solo da ratificare, o da respingere).
3.2. Questa Corte – sullo specifico tema – ha peraltro ripetutamente chiarito quanto segue: ‹‹Quando Ł richiesta l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato in riferimento a piø sentenze di patteggiamento, il giudice dell’esecuzione non può fare esercizio degli ordinari poteri valutativi di cui all’art. 671 cod. proc. pen. ed individuare la pena in misura diversa da quella negoziata fra l’interessato e il pubblico ministero, poichØ l’autonoma regolamentazione dettata dall’art. 188 cod. proc. pen. disp. att. consente un intervento modificativo sul giudicato, formatosi a seguito di un negozio processuale fra le parti, soltanto per effetto di una successiva loro pattuizione, salvo il caso di dissenso ingiustificato dell’ufficio requirente›› (Sez. 1, n. 18233 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259892 – 01; nello stesso senso si Ł espressa anche Sez. 1, n. 1527 del 13/07/2018, dep. 2019, Spatola, Rv. 275169 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata. Non si dispone la trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione – come richiesto in requisitoria – atteso che la domanda presentata da COGNOME aveva ad oggetto esclusivamente l’unificazione ex art. 671 cod. proc. pen., non risultando mai adita la strada dell’accordo a norma dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così Ł deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME