Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11618 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11618 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 26/09/2025 del GIP Tribunle di Napoli dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizionee, nell’unico motivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poichØ dalla sentenza di condanna per il reato associativo emerge che COGNOME fosse uno dei componenti il gruppo di fuoco per quei reati necessari per il mantenimento del controllo sul territorio, anche rispetto a clan rivali;
rilevato che, a ragione della decisione, il Giudice dell’esecuzione ha valorizzato la distanza temporale (dieci anni) tra la commissione dell’omicidio (nel gennaio del 1988) e la contestazione della condotta di partecipazione al sodalizio mafioso (dal 1999, con permanenza);
ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonchØ la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sØ soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01) e che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – Ł rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di
legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01);
ricordato come sia principio consolidato di questa Corte di legittimità quello secondo cui tra reato associativo e singoli reati fine ben può sussistere, in teoria, il vincolo della continuazione, senza alcun automatismo, e dunque sempre che dell’istituto in parola si possano rinvenire i concreti elementi fondativi (Sez. 1, n. 16980 del 27/03/2003, Di Paola, Rv. 223992 – 01) e che il programma associativo di un’associazione per delinquere va tenuto distinto dal disegno criminoso la cui unicità costituisce presupposto essenziale per la configurabilità della continuazione fra piø reati, atteso che quest’ultima richiede la rappresentazione, fin dall’inizio, dei singoli episodi criminosi, individuati almeno nelle loro linee essenziali, e pertanto Ł ravvisabile solo quando risulti che l’autore abbia già previsto e deliberato in origine, per linee generali, l’i ter criminoso da percorrere e i singoli reati attraverso i quali si snoda; ne consegue che la partecipazione ad un’associazione per delinquere non può costituire, di per sØ sola, prova dell’unicità di disegno criminoso fra i reati commessi per il perseguimento degli scopi dell’associazione (Sez. 1, n. 3834 del 15/11/2000, Barresi, Rv. 218397 – 01);
ribadito altresì in materia si Ł affermata la necessità il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si Ł determinato a fare ingresso nel sodalizio (tra molte, Sez. 1 n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430) e che, pertanto, devono essere esclusi dalla possibilità di essere unificati in continuazione quei reati fine che, pur rientrando nel piø ampio ambito di attività svolta nel quadro associativo, ed anche ai fini di rafforzamento della consorteria, non potevano però essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze ed eventi, pur della vita associativa, contingenti od occasionali, o che comunque non avrebbero potuto essere immaginati al momento iniziale dell’associazione stessa e che ciò vale, in particolare, per gli omicidi che siano frutto di deliberazioni insorte in un determinato momento della vita associativa in conseguenza di elementi sopravvenuti, estemporanei od occasionali che non potevano essere oggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595;Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, COGNOME, Rv. 249930; Sez. V, n. 23370, del 14/05/2008, COGNOME, Rv. 240489), poichØ il fatto che un omicidio (così come altro reato fine) sia strumentale al rafforzamento dell’operatività dell’associazione criminosa, o corrisponda anche a metodo usuale di risoluzione dei conflitti interni o esterni, non integra di per sØ vincolo di continuazione ove per quello specifico episodio difettino i requisiti essenziali di tale istituto – che dunque non possono essere confusi con il rapporto di strumentalità – in particolare la previsione unitaria e specifica, ab origine ;
rilevato che il Giudice dell’esecuzione si Ł attenuto a tali principi e ha motivato, facendo riferimento a dati informativi inferiti dalle sentenze di merito a che indicano la notevole distanza dell’omicidio tale dunque da non poter essere previsto, con la sufficiente specificità, al momento dell’ingresso al sodalizio da parte del condannato e che – a tale congrua motivazione – il ricorrente replica cone argomenti che, essendo tutti incentrati solo sul rapporto di strumentalità dell’azione criminale alla funzionalità del clan di appartenenza, ribadiscono concetti non pertinenti all’istituto della continuazione rettamente inteso e che non giustificano in alcun modo una previsione specifica ab initio di tale gravissimo fatto;
ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi
all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così Ł deciso, 26/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente