Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43592 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43592 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificativi dell’unicità di dis criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l’omogeneità delle condotte e la distanza temporale limitata tra i fatti;
ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni vol risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01);
ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine d stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni i rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unic pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01);
ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato sia pur stringato, ma adeguato conto della loro applicazione e ha evidenziato in maniera esente da illogicità e incongruenze, quale elemento decisivo per escludere l’unicità di disegno criminoso l’eterogeneità degli illeciti giudicati ed il diverso tempus commissi delicti e modus operandi;
ritenuto che tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza della Corte secondo cui «caso di reati commessi
a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contr che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen jurís, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, COGNOME, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 de 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537);
rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibil conseguente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stim equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
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