Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4278 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4278 Anno 2026
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME BEN ALI CUI 01HZUWD nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/09/2025 del TRIBUNALE di Lucca Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’ordinanza impugnata è stata emessa il 15 settembre 2025, su istanza di NOME COGNOME, dal Tribunale di Lucca in funzione di Giudice dell’esecuzione, che ha deciso dopo annullamento con rinvio della prima sezione penale di questa Corte del 14 marzo 2025 di altra ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca n. 287 del 20 giugno 2007, irrevocabile il 19 dicembre 2007, e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Lucca n. 703 del 3 aprile 2014, irrevocabile il 6 luglio 2015. Nel giudizio di rinvio, il giudice dell’esecuzione -sul corretto presupposto che la continuazione fosse stata già riconosciuta e che l’annullamento con rinvio riguardasse solo il trattamento sanzionatorio ha rideterminato la pena in quella di anni nove e mesi sei di reclusione ed euro 51.500,00 di multa.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME, formulando due motivi, di seguito sintetizzati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione perché il Giudice del rinvio non avrebbe fornito una motivazione adeguata circa le ragioni dell’aumento di pena per i due reati commessi l’11 e il 12 gennaio 2007, pari a un anno e sei mesi di reclusione. Non sarebbe sufficiente -scrive il ricorrente -il richiamo alla motivazione della sentenza che quei reati aveva giudicato, perché essa era diretta a giustificare la commisurazione sanzionatoria in quel procedimento e l’esclusione della fattispecie di cui al quinto comma dell’art . 73 d.P.R. 309 del 1990. La pena -conclude il ricorrente -sarebbe sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti cui si riferisce.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al medesimo aspetto, questa volta incentrando la critica sulla violazione del dovere di proporzionalità sia rispetto alla pena base di anni sette di reclusione inflitta all’imputato con la sentenza principale, sia rispetto all’aumento di un solo anno di reclusione per gli episodi satellite del reato più grave nel processo che li aveva riguardati, pur essendo questi episodi analoghi e più numerosi.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
NOME COGNOME aveva avanzato istanza ex art. 671 cod. proc. pen. per vedersi riconosciuta la continuazione in esecutivis tra i reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990 giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca n. 287 del 20 giugno 2007, irrevocabile il 19 dicembre 2007, e quelli oggetto della sentenza del Tribunale di Lucca n. 703 del 3 aprile 2014, irrevocabile il 6 luglio 2015.
L’istanza era stata accolta dal Tribunale di Lucca, che aveva individuato come più grave il reato posto a base del calcolo ex art. 81, secondo comma, cod. pen. di cui alla sentenza n. 703 del 2014 ed aveva determinato la pena complessiva in anni dieci di reclusione ed euro 70.000 di multa; il provvedimento, tuttavia, era stato annullato da questa Corte, che aveva rilevato l’erronea individuazione del quantum della pena base e la mancata giustificazione degli aumenti.
Il Giudice del provvedimento impugnato, quale Giudice del rinvio, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni nove e mesi sei di reclusione ed
euro 51.500 di multa, individuando in anni sette di reclusione ed euro 50.000 di multa la pena base per il reato più grave (già ritenuto tale dal Giudice della sentenza n. 703 del 2014), in anni uno di reclusione l’aumento per i reati satellite giudicati in quella sede ed in anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 1500 di multa l’aumento per i reati di cui alla sentenza n. 283 del 2007; a quest’ultimo riguardo, il Giudice dell’esecuzione ha fornito specifica motivazione circa le ragioni della quantificazione dell’incremento di pena , legate alla quantità di stupefacente, alla non occasionalità della condotta, all’organizzazione di ulteriori approvvigionamenti e alla presenza di una vera e propria piazza di spaccio.
Ebbene, entrambi i motivi di ricorso -anche quando lamentano la carenza di proporzionalità della pena per i reati giudicati nel 2007 rispetto a quelli giudicati nel 2014 -sono infondati perché non colgono effettive crepe argomentative nel provvedimento impugnato, che, come anticipato, ha dato conto compiutamente delle ragioni della commisurazione sanzionatoria ex art. 81, secondo comma, cod. pen. Per altro verso, i motivi di ricorso lambiscono l’inammissibilità perché in parte si risolvono in una contestazione delle ragioni di merito che hanno condotto a detta quantificazione, che risulta giustificata dal Tribunale con argomentazioni che questa Corte non può censurare perché le imporrebbero di sconfinare nel merito della regiudicanda. D’altronde il ricorso appare in fondato anche nella parte in cui, alle riflessioni del Giudice dell’esecuzione, oppone delle considerazioni, circa il numero, la consistenza e le circostanze in cui sono stati commessi i reati che pretende di comparare, che sembrano del tutto generiche, senza la minima specificazione degli argomenti di fatto che avrebbero imposto la vagheggiata uniformità sanzionatoria.
Il ricorso deve essere dunque respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso il 16/1/2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME