Continuazione tra Reati: La Guida alla Determinazione della Pena
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta un pilastro del nostro sistema penale, volto a mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un unico disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione pratica, in particolare la quantificazione della pena, solleva spesso questioni complesse. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su come i giudici debbano motivare l’aumento di pena per i cosiddetti reati-satellite, anche quando questi sono della stessa natura.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso di un condannato avverso un’ordinanza della Corte d’Appello di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione. L’interessato aveva richiesto l’applicazione della disciplina della continuazione tra due sentenze di condanna divenute irrevocabili. Il ricorso in Cassazione lamentava un difetto di motivazione nell’ordinanza impugnata, contestando sia la quantificazione generale dell’aumento di pena per i reati-satellite, sia il fatto che fossero stati applicati aumenti differenti per reati della medesima tipologia (nello specifico, spaccio di sostanze stupefacenti).
La Decisione della Corte di Cassazione sulla continuazione tra reati
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo i giudici di legittimità, la motivazione fornita dalla Corte d’Appello era non solo presente, ma anche adeguata e logicamente coerente, respingendo così entrambe le doglianze del ricorrente. La decisione ribadisce principi fondamentali sulla discrezionalità del giudice dell’esecuzione e sui criteri da adottare nella determinazione della pena.
Le Motivazioni della Sentenza
La Cassazione ha articolato la sua decisione su due punti principali, chiarendo i confini del sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice di merito.
Il Riferimento all’Art. 133 c.p. come Garanzia di Logicità
In primo luogo, la Corte ha affermato che la motivazione sull’entità degli aumenti di pena non era affatto carente. Il giudice dell’esecuzione aveva, infatti, richiamato adeguatamente i parametri di cui all’articolo 133 del codice penale. In particolare, era stata valorizzata la “capacità a delinquere del condannato”, desunta da elementi oggettivi come la quantità e la qualità delle violazioni. Questo tipo di motivazione, ancorata a criteri legali, è stata ritenuta sufficiente a rendere possibile un controllo effettivo sul percorso logico e giuridico seguito, escludendo qualsiasi vizio di legittimità.
La Giustificazione di Aumenti Diversi per Reati Simili
Il punto più significativo della pronuncia riguarda la seconda doglianza. La Cassazione ha ritenuto “ampiamente giustificata” la diversità degli aumenti di pena per reati tipologicamente omogenei. La Corte ha spiegato che la differenziazione non era arbitraria, ma basata sulla diversa gravità concreta dei singoli episodi di spaccio. Nello specifico:
* Un incremento di pena più limitato era stato applicato per una cessione di soli 7 grammi di cocaina.
* Aumenti di pena maggiori erano stati inflitti per altri due reati che riguardavano la cessione di quantità notevolmente superiori della medesima sostanza (almeno 200 grammi in un caso e 65 grammi nell’altro).
Questa disparità oggettiva nella gravità dei fatti giustifica pienamente, secondo la Corte, una risposta sanzionatoria differenziata, anche all’interno della cornice della continuazione tra reati.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione offre importanti implicazioni pratiche. Essa conferma che il giudice dell’esecuzione, nell’applicare la continuazione tra reati, gode di una discrezionalità che deve essere esercitata attraverso una motivazione congrua e ancorata ai criteri dell’art. 133 c.p. Soprattutto, viene ribadito un principio di proporzionalità e giustizia sostanziale: reati della stessa tipologia non devono necessariamente ricevere lo stesso aumento di pena. La gravità effettiva di ogni singola condotta, valutata sulla base di elementi concreti come la quantità di droga spacciata, è un fattore determinante che può e deve influenzare la quantificazione della sanzione finale. Questo approccio garantisce che la pena sia realmente commisurata al disvalore di ciascun fatto criminoso, anche quando unificato sotto un unico disegno.
È possibile applicare aumenti di pena diversi per reati dello stesso tipo in caso di continuazione tra reati?
Sì, la Corte di Cassazione ha specificato che è ampiamente giustificato applicare aumenti di pena differenti per reati tipologicamente omogenei, qualora la loro gravità concreta sia diversa. La valutazione si basa su elementi oggettivi di ogni singolo episodio.
Come deve motivare il giudice l’aumento di pena per i reati-satellite?
Il giudice deve motivare la sua decisione richiamando i parametri indicati nell’art. 133 del codice penale. In particolare, può fare riferimento alla capacità a delinquere del condannato, desumendola da fattori concreti come la quantità e la qualità delle violazioni, in modo da rendere trasparente e controllabile il suo ragionamento.
In questo caso specifico, cosa ha giustificato la differenza negli aumenti di pena per i reati di spaccio?
La differenza è stata giustificata dalla notevole disparità nella quantità di sostanza stupefacente ceduta: un reato riguardava una cessione di 7 grammi di cocaina, mentre gli altri due episodi coinvolgevano quantità molto maggiori, rispettivamente 65 grammi e almeno 200 grammi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31925 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31925 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 23/01/1991
avverso l’ordinanza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui in data 3.3.2025 la Corte d’Appello di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili;
Premesso che il ricorso deduce difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata, sia in relazione alla quantificazione dell’aumento di pena per i reati-satellite posti in continuazione con quello più grave, sia in relazione alla individuazione di aumenti differenti di pena per reati della medesima tipologia;
Ritenuto, quanto alla prima doglianza, che, in realtà, la motivazione sull’entità degli aumenti per la continuazione non è affatto carente e richiama adeguatamente i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (in particolare, la capacità a delinquere del condannato, desunta da quantità e qualità delle violazioni), in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena (cfr. Sez. 1, n. 800 del 7/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280216 – 01);
Ritenuto, quanto alla seconda doglianza, che la diversità degli aumenti di pena per reati tipologicamente omogenei è ampiamente giustificata, in quanto il più limitato incremento a titolo di continuazione riguarda una cessione di 7 grammi di cocaina a fronte di altri due reati in materia di stupefacenti che riguardano invece la cessione di diverse decine di grammi della medesima sostanza (almeno 200 grammi in un caso e 65 grammi nell’altro);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2025