Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41219 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41219 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile NOME COGNOME, l’avvocato NOME COGNOME del Foro di Milano in sostituzione dell’avvocato NOME COGNOME del foro di NAPOLI, che si jt eikortakIle conclusioni scritte depositate congiuntamente alla nota spese; udito il difensore di NOME COGNOME, l’avvocato NOME COGNOME, del foro
1.9 GLYPH · I, di NAPOLI, cheinsister f sull’accoglimento dei motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 dicembre 2023 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza n.191/2023 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 30 gennaio
2023, appellata da NOME COGNOME che aveva poi rinunciato ai motivi di appello ad eccezione di quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio e l’applicazione dell’art. 81 cod. pen., rideterminava la pena inflitta in anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 4.000,00 di multa previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, confermando nel resto la sentenza di condanna per il reato di cui agli articoli 110, 56, 629 capoverso in relazione all’articolo 628 comma terzo, numero 1 e 3, 416-bis.1 cod. pen., nonché per il reato di lesioni aggravate nei confronti di NOME COGNOME, persona offesa della tentata estorsione.
Avverso la suddetta sentenza NOME COGNOME, a mezzo dei suoi due difensori, ha proposto ricorso per cassazione con due distinti atti, uno ad opera dell’AVV_NOTAIO e l’altro da parte dell’AVV_NOTAIO, la cui nomina fiduciaria è stata successivamente revocata con comunicazione del 21/05/2024.
2.1. Il ricorso dell’AVV_NOTAIO, che ha presentato anche memorie di replica alla requisitoria scritta del P.G., formula eccezioni ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. B) e E) cod. proc. pen. per violazione di legge riferita all’art. 81, comma secondo, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato giudicato in sentenza e gli illeciti commessi dal 2005 fino al 2022 nell’ambito della consorteria RAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALE“, in particolare quelli oggetto della sentenza n.16582/21 emessa dal G.U.P. del Tribunale di Napoli in data 6/05/2022 per vari delitti tra cui quelli di estorsione e di usura. Rileva, a tal fine, che la sentenza impugnata con motivazione sostanzialmente apparente avrebbe, in realtà, omesso una specifica indagine sulla natura del sodalizio, sulla concreta operatività e sulla continuità nel tempo dello stesso, nonché sullo stesso programma operativo perseguito dalla consorteria del “RAGIONE_SOCIALE“, in uno al ruolo specifico attribuito all’odierno ricorrente, di cui si dà atto nelle svariate sentenze passate in cosa giudicata e ulteriori provvedimenti emessi nei confronti dello stesso. In tale ottica, secondo la difesa, risulterebbe in tutta evidenza la lacunosa motivazione da parte della Corte di appello di Napoli, che non avrebbe tenuto conto che la contestazione di cui risponde il ricorrente è aggravata dall’avere utilizzato una modalità tipica dell’associato ed aver agevolato il RAGIONE_SOCIALE predominante sul territorio, elementi che ricollegano la condotta estorsiva in esame ai reati in precedenza commessi dallo COGNOME proprio per agevolare l’associazione denominata “RAGIONE_SOCIALE“, di cui è stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato la sua intraneità. Ad avviso della difesa, i provvedimenti allegati evidenzierebbero, in maniera inequivocabile, che la commissione di delitti come quello estorsivo aggravato dall’articolo 416-bis.1 cod.
pen. de quo, sotto la duplice accezione del metodo e dell’agevolazione mafiosa, sarebbero stati rappresentati e deliberati, nelle loro linee essenziali, sin dalla fase costitutiva del sodalizio criminoso cui, storicamente, il ricorrente è stato riconosciuto partecipe.
2.2. Il ricorrente eccepisce, inoltre, a sensi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., lett. E) cod. proc. pen., l’omessa motivazione sulla determinazione della pena, in particolare, sull’entità della pena base che è rimasta invariata rispetto alla sanzione irrogata dal G.U.P. presso il Tribunale di Napoli; analoga omissione in ordine alle ragioni del perché la riduzione di pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sia stata solo di un anno di reclusione, a fronte di un calcolo per le generiche operato su sei anni di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto per le ragioni di seguito esposte.
Con riguardo al primo motivo di ricorso inerenteQtrnancato riconoscimento della continuazione tra il reato giudicato in sentenza e gli illeciti commessi dal 2005 fino al 2022 nell’ambito della consorteria RAGIONE_SOCIALE denominata “RAGIONE_SOCIALE“, giova ricordare i principi affermati, in termini generali, dalla Suprema Corte circa la configurabilità tra il reato associativo e i reati fine non programnnabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali. Sul punto la Corte ha affermato che: «In tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, che caratterizza l’istituto disciplinato dall’art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (così, tra le altre, Sez.1, n.15955 del 08/01/2016, Rv. 266615-01). Ed ancora, è stato sostenuto che: «Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili “ah origine” perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso» (così Sez. VI, n.4680 del 20/01/2021, Rv. 280595-01). A tal
riguardo i giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno escluso la sussistenza del vincolo della continuazione con argomentazioni adeguate ed in linea con i principi sostenuti dalla giurisprudenza di legittimità sopra evidenziata. La sentenza impugnata, infatti, ha motivato l’esclusione della continuazione ritenendo che «…la condotta dello COGNOME ai danni della persona offesa NOME COGNOME, appare estemporanea rispetto all’attuazione del programma della consorteria criminosa ovvero al suo rafforzamento, essendo, invero, scollegata dalle estorsioni cosiddette a tappeto espressioni di un capillare controllo del territorio, sistematicamente praticate nel contesto stabiese controllato dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME, di cui l’imputato si rendeva in numerose occasioni protagonista; ed invero, la determinazione in ordine all’assunzione della predetta condotta illecita da parte del prevenuto, insorgeva nello stesso e nei suoi correi, come si è detto, in maniera del tutto estemporanea, come reazione alla rottura dei rapporti commerciali tra la RAGIONE_SOCIALE, amministrata da NOME COGNOME e insistente sul territorio di Volla – e quindi, al di fuori, di quello controllato dal predetto RAGIONE_SOCIALE – e la RAGIONE_SOCIALE, gestita da COGNOME NOME, riconducibile al RAGIONE_SOCIALE COGNOME, al fine di costringere la parte offesa ad adempiere i rapporti obbligatori esistenti tra le due società.». Si tratta di argomentazioni puntuali e per nulla illogiche o contradditorie, con le quali il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato, ribandendo un’interpretazione alternativa del collegamento esistente tra le varie condanna riportate dallo COGNOME nel corso del tempo.
Va, peraltro, ribadito l’assunto secondo cui: «La valutazione in ordine alla sussistenza, in relazione alle concrete fattispecie, dell’unicità del disegno criminoso è compito del giudice di merito, la cui decisione sul punto, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità» (si veda tra le tante Sez.4, n.10366 del 28/05/1990, Rv. 184908-01), principio che il Collegio intende ribadire. 2.1. Con riguardo, invece, alla parte del ricorso relativo all’entità della pena irrogata dopo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ad opera della Corte di appello, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui: «Deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione da parte del giudice di merito in ordine alla misura della riduzione della pena per effetto dell’applicazione di un’attenuante, attraverso l’adozione, in sentenza, di una formula sintetica, quale “si ritiene congruo”» (così Sez.4, n.54966 del 20/09/2017, Rv.271524-01; conf. Sez.6, n.9120 del 02/07/1998, Rv.211583-01), come avvenuto nel caso di specie, in cui la Corte territoriale, una volta concesse le circostanze attenuanti generiche, ha fatto espresso richiamo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. al fine di individuare una
pena stimata «..adeguata e proporzionata…», così adempiendo all’obbligo motivazionale derivante dal riconoscimento di una circostanza attenuante. Inoltre, va evidenziato che l’entità della pena irrogata, che non è stata determinata nei minimi edittali ma è rimasta, però, nella media della forbice sanzionatoria, trova un’implicita motivazione nel fatto che i giudici di merito hanno affermato con puntualità la sussistenza della recidiva, perchè «….giustificata dalla molteplicità, gravità e specificità dei precedenti penali da cui imputato risulta gravato, indubbiamente indicativi, unitamente alla commissione dei nuovi ulteriori reati, di una sua notevole capacità a delinquere e di un’evidente pericolosità sociale connesse anche all’assenza di elementi da cui desumere la rescissione, da parte del prevenuto, dei suoi forti e radicati legami criminali», e, malgrado questo severo giudizio sulla personalità del ricorrente, hanno ritenuto di non operare alcun aumento sanzionatorio per la ritenuta recidiva ai sensi dell’art. 63, comma quarto, cod. pen. La sanzione inflitta risulta, pertanto, proporzionata alla gravità dei fatti ed alla personalità dell’imputato, né il motivo di ricorso, formulato in maniera del tutto generica, ha offerto specifici elementi da cui desumere l’incongruenza della pena finale, ovvero la totale assenza di parametri motivazionali in ordine al trattamento sanzionatorio.
Per le considerazioni sin qui esposte si rigetta il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va, tuttavia, rigettata la richiesta della parte civile NOME COGNOME di rifusione delle spese processuali, dato che il ricorso ha riguardato solamente profili attinenti all’entità della pena, senza che sia stata messa in discussione la responsabilità penale dello COGNOME per i delitti commessi in danno della persona offesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta la richiesta della parte civile COGNOME NOME di rifusione delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 15 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
DEPOSITATO
Il Pre iderite