Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34054 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34054 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Matino il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/04/2025 del TRIBUNALE DI LECCE
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21 aprile 2025 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione del rinvio, ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra diverse sentenze di condanna, segnatamente, tra otto sentenze di condanna, contrassegnate nel certificato del casellario giudiziale con i numeri 29), 30), 31), 32), 33), 36), 37) e 40), per reati di evasione, di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e di associazione di tipo mafioso e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonché la rideterminazione della pena complessiva nei limiti di cui all’art. 78 cod. pen.
1.1. La decisione è stata assunta a seguito di annullamento con rinvio, disposto con sentenza Sez. 1, n. 33419 del 24 aprile 2024, di precedente ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva respinto analoga richiesta avanzata da NOME COGNOME. Con la sentenza indicata questa Corte aveva imposto al giudice dell’esecuzione del rinvio di colmare le lacune motivazionali riscontrate nel provvedimento impugnato, attenendosi ai principi di diritto secondo cui: I.) il riconoscimento della continuazione richiede una preventiva programmazione unitaria dei reati, desumibile da una serie di indicatori fattuali quali, la loro contiguità spaziotemporale, l’omogeneità delle condotte, la sistematicità delle violazioni e le abitudini di vita di chi se ne sia reso autore, senza che si possa dire gravante sull’istante un onere probatorio, ma solo un onere di indicare elementi sintomatici; II.) in tema di esecuzione delle pene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell’unità del rapporto esecutivo è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell’inizio della detenzione, mentre si deve procedere ad ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall’art. 78 cod. pen., comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora, durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato.
1.2. Il giudice del rinvio ha dato esecuzione al mandato ricevuto con la sentenza rescindente, ma ha nuovamente respinto l’istanza del condannato NOME COGNOME, osservando che:
non doveva riconoscersi la continuazione tra i reati di evasione di cui alle sentenze di condanna contrassegnate nel certificato del casellario giudiziale con i nn. 30), 32), 33), 36) e 37), poiché gli indicatori fattuali esaminati non deponevano per una loro preventiva deliberazione unitaria;
era inammissibile la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati associativi e di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti di cui alle sentenze contrassegnate nel certificato del casellario con i numeri 29), 31) e 40), perché in relazione ad essi il beneficio invocato era già stato riconosciuto al condannato con provvedimento emesso dalla Corte di appello di Lecce del 13 maggio 2022;
doveva considerarsi errata la somma delle pene concorrenti effettuata dall’istante, perché considerati i cumuli già effettuati nonché la pena irrogata con la sentenza di condanna contrassegnata con il n. 37) nel certificato del casellario, la loro somma
non superava la soglia dei trenta anni di reclusione di cui all’art. 78, comma 1, n. 1, cod. pen.;
che era legittimo il cumulo parziale della pena effettuato in relazione alla sentenza di condanna contrassegnata con il n. 37) nel certificato del casellario, perché sembrava che nel caso di specie il reato di evasione fosse stato commesso dall’istante dopo la rimessione in libertà a seguito della espiazione di una parte della pena inflittagli con precedente condanna.
Avverso l’ordinanza illustrata ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME tramite il proprio difensore, articolando quattro motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. c od. proc. pen.
-Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 78 cod. pen., sul rilievo che il Tribunale aveva escluso il superamento della soglia dei trenta anni di reclusione di cui all’art. 78, comma 1, n. 1), cod. pen. perché av eva considerato solo il residuo delle pene espiate, quando invece avrebbe dovuto considerare, onde correttamente verificare il superamento della soglia indicata, la somma di tutte le pene separatamente irrogate.
-Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 671 cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’istanza di applicazione della continuazione in relazione ai reati di cui alle sentenze di condanna contrassegnate con i nn. 29), 31) e 40), senza verificare l’esistenza della continuazione tra i reati di cui a queste sentenze di condanna e i reati di evasione di cui alle sentenze di condanna contrassegnate con i nn. 30), 32), 33), 36) e 37).
Il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione apparente nella parte in cui nel provvedimento impugnato non era stato spiegato perché il reato di evasione di cui alla sentenza di condanna contrassegnata con il n. 37) nel certificato del casellario giudiziale era stato ritenuto commesso dall’istante dopo la rimessione in libertà a seguito della espiazione di una parte della pena inflittagli con precedente condanna, con conseguente applicazione del trattamento peggiorativo del cumulo parziale.
Il quarto motivo denuncia il vizio di motivazione, non avendo il Tribunale spiegato né le ragioni per i quali dovevano considerarsi legittimi i cumuli parziali del 20 maggio 2022 e del 19 giugno 2019, né le ragioni per le quali si fosse ritenuta non applicabile la disciplina della continuazione tra tutti i reati di cui alle sentenze di condanna inglobate nei due cumuli parziali, non gravando sull’istante un onere probatorio o di allegazione ma un mero interesse a fornire elementi sintomatici del disegno criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Sono fondati il secondo e il quarto motivo di ricorso nella parte in cui eccepiscono il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla richiesta di applicazione dell’istituto della continuazione avanzata da NOME COGNOME in relazione a tutti i reati di cui alle sentenze di condanna contrassegnate con i nn. 29), 30), 31), 32), 33), 36), 37 e 40) nel certificato del casellario giudiziale.
Il Tribunale, invero, non si sarebbe dovuto limitare a rigettare la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati di evasione di cui alle sentenze di condanna contrassegnate nel certificato del casellario giudiziale con i nn. 30), 32), 33), 36) e 37) e a dichiarare inammissibile la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati associativi e di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti di cui alle sentenze contrassegnate nel certificato del casellario con i nn. 29), 31) e 40), perché in relazione ad essi il beneficio invocato era già stato riconosciuto al condannato con provvedimento emesso dalla Corte di appello di Lecce del 13 maggio 2022, ma avrebbe dovuto accertare, alla stregua del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, se fosse o meno configurabile una unitaria deliberazione tra i reati di cui alle sentenze contrassegnate nel certificato del casellario con i nn. 29), 31) e 40), in relazione ai quali era già stato riconosciuto il vincolo della continuazione, e uno o più dei reati di evasione di cui alle sentenze di condanna contrassegnate nel certificato del casellario giudiziale con i nn. 30), 32), 33), 36) e 37), tra i quali tale vincolo non era stato riconosciuto. E ciò, a prescindere dall’adempime nto da parte del ricorrente di alcun onere dimostrativo, dovendosi fare applicazione del principio, richiamato nella stessa sentenza rescindente, secondo cui «Il condannato che invoca l’applicazione della disciplina della continuazione ” in executivis ” ha un mero interesse all’allegazione di elementi specifici sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, sicché, non configurandosi un onere giuridico, la mancata allegazione di tali elementi non può essere valorizzata negativamente dal giudice» (Sez. 1, n. 12914 del 23/02/2022, Altavilla, Rv. 283083 – 01).
Sono fondati anche il primo e il terzo motivo di ricorso laddove eccepiscono la carenza di motivazione in ordine all’applicazione del criterio moderatore dettato dall’art. 78, comma 1, n. 1) cod. pen. per l’esecuzione di pene concorrenti inflitte a NOME COGNOME con sentenze di condanna diverse
2.1. Il riferimento contenuto nell’ordinanza impugnata ai cumuli di pene concorrenti di cui ai provvedimenti del Pubblico Ministero del 20 maggio 2022 (contrassegnati, rispettivamente, con il n. 43 e il n. 34 del certificato del casellario giudiziale) non è accompagnato dall’indicazione di alcun elemento capace di dar conto dei criteri utilizzati dallo stesso Pubblico Ministero per effettuare il calcolo delle dette pene concorrenti allo scopo di consentirne il controllo.
In sostanza, dall’anodina motivazione rassegnata sul punto nel provvedimento impugnato non è dato comprendere se le pene inglobate nei detti cumuli si riferissero a reati commessi dal condannato prima dell’inizio della detenzione, valendo in tal caso il principio della unità del rapporto esecutivo, ovvero commessi durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima era stata interrotta, dovendosi in tal caso procedere ad un nuovo cumulo (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Del Cecato, Rv. 278939). E, di conseguenza, ove in ipotesi ricorrente tale seconda fattispecie, è stata preclusa ogni possibilità di verifica del rispetto dei criteri fissati dalla giurisprudenza di questa Corte per eseguire il cumulo parziale (Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, COGNOME, Rv. 285537 -01).
2.2. Non meno apodittico è il riferimento alla necessità di procedere al cumulo parziale con riguardo alla pena inflitta a NOME COGNOME per il reato di evasione di cui alla sentenza di condanna contrassegnata con il n. 37 nel certificato del casellario giudiziale, avendo il Tribunale applicato al ricorrente il principio sfavorevole del cumulo parziale (che comporta l’aggiunta alla pena irrogata per il nuovo reato della pena ancora da espiare in relazione ad un cumulo precedente) senza il dovuto accertamento della sussistenza del relativo presupposto: ossia, che NOME COGNOME avesse effettivamente commesso il reato di evasione dopo la remissione in libertà a seguito della espiazione di una parte della pena inflittagli con una precedente condanna o come risultante da un precedente cumulo.
3 . Quanto precede comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce. Così è deciso, 23/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME