Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39423 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39423 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Portogruaro il DATA_NASCITA
ATTERITANO NOME nata a Gioia Tauro il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Vercelli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2025 della Corte d’appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che la Corte voglia annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego della continuazione e dichiarare inammissibile nel resto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME; udito l’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso di
COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO, per COGNOME e COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi .
RITENUTO IN FATTO
La sentenza oggi al vaglio di questa Corte è stata deliberata il 17 marzo 2025 dalla Corte di appello di Torino e, in parziale riforma della decisione di condanna del Tribunale di Cuneo per il reato di furto pluriaggravato in abitazione, ha escluso le circostanze aggravanti della minorata difesa, dell’aver agito a danno di un ministro del culto cattolico e della recidiva, riducendo la pena inflitta a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il furto di due assegni dalla casa
di un sacerdote, al momento dei fatti ricoverato in una casa di riposo, avvenuto nel Comune di Envie il 29 dicembre 2019.
Tutti gli imputati hanno presentato ricorso per Cassazione contro la sentenza predetta, ricorsi a firma dei propri difensori di fiducia, che hanno sviluppato motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
I ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME sono sostanzialmente sovrapponibili.
I ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego del riconoscimento della continuazione tra il fatto sub iudice e quelli oggetto della sentenza n. 1283/24 della Corte di appello di Torino del 7 marzo 2024, irrevocabile l’11 settembre 2024. I fatti erano originariamente oggetto di un unico procedimento in essere presso la Procura della Repubblica di Vercelli, salvo poi essere separati a seguito di sentenza di incompetenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Vercelli.
L’unicità del disegno criminoso – si legge nei ricorsi discenderebbe dalla tipologia di persone offese (tutti sacerdoti), dal bene trafugato (assegni o denaro), dall’area geografica (quella piemontese), nonché dalla collocazione nel medesimo arco temporale.
Sarebbe manifestamente illogica o comunque assertiva la proposizione della Corte territoriale secondo la quale la continuazione non può essere riconosciuta perché le ricettazioni già giudicate sono reati monosoggettivi e il furto oggetto di questo processo è stato commesso in concorso, tanto più che si tratta comunque di reati contro il patrimonio. Quanto all’area geografica, non si tratterebbe di fatti comme ssi, come sostenuto dalla Corte territoriale, in un ‘diverso territorio’, perché essi sono circoscritti nel raggio di 100 Km da Casale Monferrato, luogo di residenza di COGNOME e il dato geografico rilevante ex art. 81, secondo comma, cod. pen. non deve essere inteso nel senso di ‘ identico territorio ‘ .
La decisione sarebbe infine errata anche nella parte in cui la Corte territoriale ha valorizzato negativamente il fatto che le persone offese nei due processi fossero diverse, pur trattandosi sempre di sacerdoti, come se, per ritenere la continuazione, i reati dovessero essere commessi a danno della stessa parte lesa.
La motivazione della sentenza impugnata sarebbe altresì contraddittoria perché ha negato la continuazione pur segnalando che i fatti erano tutti emersi grazie ad attività investigative svolte dalla Procura della Repubblica di Vercelli nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto un’associazione per delinquere finalizzata ai furti ai danni di anziani prelati.
La decisione avversata si porrebbe altresì in contraddizione con un provvedimento emesso dalla Corte di appello di Torino in funzione di giudice dell’esecuzione, che ha riconosciuto la continuazione dei fatti di cui alla sentenza 1283 con altri reati contro il patrimonio già giudicati in via definitiva, commessi nel giro di tre anni ai danni di sacerdoti tra le province di Alessandria, Vercelli e Pavia.
Il ricorso di COGNOME critica anche l’enunciato della Corte di merito secondo cui, ad escludere la continuazione, vi sarebbe la circostanza che la persona offesa COGNOME aveva subito il precedente furto di carnet e assegni nel 2017 e che il furto del dicembre 2019 era frutto di successiva e autonoma ideazione.
Il ricorso di NOME COGNOME consta di due motivi.
4.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al diniego della continuazione esterna invocata anche dai coimputati.
4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono tutti fondati con riferimento alla continuazione negata dalla Corte di appello, mentre quello di NOME COGNOME per il resto è inammissibile.
La Corte di appello ha negato la continuazione del reato oggetto della presente sentenza con quelli di cui alla decisione della Corte di appello medesima n. 1283 del 7 marzo 2024 affermando, nei passaggi motivazionali dedicati a ciascun imputato, che:
i reati di ricettazione dell’altro processo sono monosoggettivi e il furto sub iudice è stato commesso in concorso;
i reati dei due processi sono stati commessi in territori diversi;
i reati dell’altro processo sono stati commessi ai danni di un’altra persona offesa;
COGNOME ha commesso il furto del 25 febbraio 2020 in concorso solo con COGNOME;
per COGNOME, le date di commissione delle ricettazioni « si riferiscono ad incassi ravvicinati avvenuti il 18.7.2019, il 17.9.2019, il 14.10.2019 ed il 27.11.2019 e NOME COGNOME aveva subito il precedente furto di carnet e assegni del 2017 ».
Ebbene, i passaggi motivazionali sopra sintetizzati danno corpo ad un apparato argomentativo manifestamente illogico.
In materia di continuazione, il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio, Rv. 284652 – 01).
Ebbene, da una parte, la Corte di appello ha dato rilievo alla diversità tra le persone offese, considerando così come ostativo un aspetto che non rientra tra quelli che è possibile valutare nell’otti ca della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., salvo voler ritenere che tale vincolo possa essere riconosciuto solo nei casi in cui i reati siano commessi ai danni della medesima vittima, condizione non prevista dal legislatore né individuata dall’esegesi di questa Corte.
D’altra parte, i restanti indicatori negativi sono stati enunciati in termini generici, senza che siano chiaramente evincibili, dagli stringati passaggi dedicati alle richieste dei tre imputati, le ragioni ostative al riconoscimento della medesimezza del disegno criminoso, sia per quanto concerne il dato spaziale, sia per ciò che attiene a quello temporale, anche tenuto conto che si tratta di reati commessi tutti ai danni di prelati, il che lascia intravedere quantomeno un possibile contesto fattuale comune, su cui, però, nulla si dice in sentenza.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere, in parte qua , annullata con rinvio, onde consentire alla Corte di appello di rivalutare il profilo della continuazione esterna, secondo i parametri esegetici sopra indicati ed evitando di incorrere nei medesimi vizi motivazionali segnalati, pur conservando piena autonomia di valutazione circa la sussistenza della invocata continuazione.
Il secondo motivo di ricorso della COGNOME, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è invece inammissibile in quanto la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (ruolo non secondario ed approfittamento dei rapporti con la persona offesa). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o
comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al diniego dell’applicazione della continuazione esterna, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME nel resto. Così deciso il 19/11/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME