Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20114 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della C(:)RTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente alla continuazione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7.11.2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 453 e 648 cod. pen.
Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensor di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Col primo motivo deduce la violazione degli artt. 133, 62-bis codice penale, lamentando che la Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riconoscimento de circostanze attenuanti generiche, omettendo di valutare che il ricorrente sin dall’udienza
convalida ha assunto una condotta collaborativa e di considerare che la scelta processuale di definire il processo con il rito abbreviato ha contribuito alla velocizzazione del proces sicché la decisione di rigetto non poteva fondarsi esclusivamente sulla astratta gravità dell condotta di reato.
2.2. Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione de l’art. 81 codice penale lamentando il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione, come richiesto in relazione ai reati di cui ai capi 1 e 2 del presente procedimento: la Corte di appello ha maniera illogica rigettato la richiesta osservando che non era stata depositata dalla difes alcuna sentenza passata in giudicato relativamente ai fatti per i quali era stata chiesta continuazione laddove la richiesta difensiva era diretta al riconoscimento della continuazione in relazione ai reati oggetto del presente procedimento e non in relazione ad una precedente condanna.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, r.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, com modificato dall’art. 17 dl. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino a quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo sulla continuazione e dichiararsi inammissibile il ricorso nel resto;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente al profilo della continuazione; esso è inammissibi nel resto.
Ed invero, quanto alle circostanze generiche, il primo motivo propone aspetti già ampiamente considerati nella sentenza impugnata che, con congrua motivazione, ha posto in evidenza come la personalità trasgressiva dell’imputato non possa essere controbilanciata dai comportamenti indicati dalla difesa come collaborativi, che sarebbero stati posti in esse dall’imputato.
Si è, peraltro, rilevato che la scelta dello stesso di accedere al rito abbreviato non può es valutata ai fini del trattamento sanzionatorio (fatta eccezione ovviamente per la riduzione pena normativamente prevista), posto che molteplici possono essere i motivi sottesi a tale scelta, finalizzati spesso all’ottenimento della diminuente processuale, piuttosto che volontà di accelerare il processo penale.
La sentenza ha pure considerato che, per altro verso, neppure possa essere valorizzata la confessione resa dall’imputato, essendosi egli limitato ad affermare di avere ignorato presenza delle banconote false rinvenute nel suo armadio ovvero a riferire circostanze già note agli inquirenti.
In tema di attenuanti generiche, del resto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatt cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 d 13/04/2017, Rv. 271269) ovvero della modulazione del bilanciamento.
1.2. Quanto alla applicazione dell’art. 81 cod. pen., effettivamente la motivazione elude censura difensiva sulla cd continuazione interna, facendo riferimento al passaggio in giudicato di una precedente sentenza di condanna, laddove, invece, l’oggetto della richiesta difensiva è stata riferita ai due reati contestati nel presente processo, rispetto ai quali il giudice d grado ha applicato due pene distinte sulla base della laconica affermazione che non potesse ravvisarsi il medesimo disegno criminoso.
A fronte dell’articolato motivo di appello, non affatto generico, la Corte di appello avr dovuto rendere adeguata risposta sul punto.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla continuazione tra i reati ascritti, con rinvio per nuovo esame s punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Il ricorso deve invece esser dichiarato inammissibile nel resto.
P .Q . M .
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione tra i reati ascritti, co rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.