Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 52133 Anno 2019
Penale Sent. Sez. 1 Num. 52133 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2019
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BOSCOTRECASE il 14/01/1968
avverso l’ordinanza del 21/02/2019 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza resa in data 21.2.2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha rigettato l’istanza con cui NOME Raffaele chiedeva applicarsi la disciplina della continuazione tra i fatti giudicati con tr sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli rispettivamente in data 7.7.2014, 4.5.2016 e 4.6.2018 e dal Tribunale internazionale di Madrid in data 30.10.2012 (riconosciuta% fini dell’esecuzione dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 23.1.2014).
A ragione della decisione osservava che i reati oggetto delle sentenze poste in esecuzione non sono avvinti dal medesimo disegno criminoso trattandosi di violazioni di diversa tipologia, commesse a rilevante distanza temporale, con modalità esecutive diverse ed in concorso con persone diverse.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’COGNOME, per il tramite del difensore avv. NOME COGNOME affidato ad un unico motivo promiscuo per violazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo il difensore ricorrente il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di dare una risposta sostanziale all’istanza di applicazione della continuazione nonostante la stessa contenesse adeguata prospettazione di tutti gli indici rilevatori del medesimo disegno criminoso, con l’allegazione di documentazione a P sostAgo, e si sarebbe invece, limitato in modo astratto ed apodittico ad afferma re la inesistenza di detti indici senza dare conto della base fattuale esaminata.
Al contrario di quanto si legge nell’ordinanza impugnata, alcuni dei reati, a prescindere dalla loro diversa tipologia, sono già stati unificati sotto il vincol dell’art. 81, comma secondo, cod. pen.; inoltre, se considerate per , molte delle violazioni oggetto della richiesta sarebbero anche omogenee tra loro, specie in considerazione dell’epoca di consumazione e della durata della permanenza dell’associazione. In senso contrario al riconoto della scimen continuazione non deporrebbe nemmeno il diverso luogo di consumazione dei reati perché tutti sono stati commessi per agevolare l’attività del clan di appartenenza dell’COGNOME ed in concorso con le medesime persone, tutte condannate per partecipazione al clan COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Come dedotto dal ricorrente e rilevato anche dal Procuratore generale, il Giudice ha espresso valutazioni cumulative, peraltro prive di riferimenti agli elementi fattuali accertati in sede di cognizione, con riguardo a tutti i reat dedotti, laddove la richiesta di riconoscimento della continuazione era stata formulata dall’interessato anche per gruppi di reati omogenei separatamente giudicati.
2. Sussiste, dunque, il vizio di motivazione denunciato che impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, diverso da quello che ha emesso l’ordinanza annullata, a norma degli artt. 623, comma 1, lett. a), e 34, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3 luglio 2013ffinché proceda ad nuovo esame della richiesta che, oltre 1 a a tenere conto di tutte le caratteristiche dei reati accertate in sede cognitiva (luogo, epoca di consumazione, modalità esecutive e così via), comprenda anche la valutazione frazionata per reati omogenei.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli – giudice per le indagini preliminari. Così deciso, in Roma il 7 novembre 2019.