Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16939 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16939 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16 gennaio 2023 emessa dalla Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo disporsi l’annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione richiesto dalla difesa, dichiarandosi inammissibile il ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato quella con cui il Tribunale di Ancona, in data 9 giugno 2020, aveva disposto la condanna di NOME COGNOME alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 29.000,00 di multa, con le relative pene accessorie e misure di sicurezza,
limitatamente ai reati di cui ai capi a), b), c), d), in materia di stupefacenti, aveva assolto l’imputato dal reato di cui al capo e) per non avere commesso il fatto.
Ricorre l’imputato con atto del difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 125, 187, 190, 191, 495, 525, 586 cod. proc. pen. e contraddittorietà ovvero manifesta illogicità della motivazione.
La sentenza resa dal Tribunale di Ancona in composizione monocratica è viziata da nullità assoluta.
Dopo che era stata disposta la rinnovazione della istruttoria dibattimentale per il mutamento della persona del Giudice ed era stata reiterata l’ordinanza di ammissione delle prove orali – non avendo la difesa consentito alla relativa lettura – all’udienza del 4 febbraio 2020 il Tribunale ha disposto la revoca di tale provvedimento con riguardo all’escussione dei testi COGNOME e COGNOME, in attuazione dei principii affermati dalla sopravvenuta pronuncia delle Sez. Unite n. 41736 del 30 maggio 2019, COGNOME, ed ha ritenuto utilizzabili ai fini del decidere il contenuto delle loro rispettive deposizioni, in violazione dell’art. 525 cod. pro pen.
Contrariamente a quanto argomentato dal Tribunale e condiviso dalla Corte di appello, all’udienza del 4 febbraio 2020 la fase della ammissione delle prove era ormai esaurita e alcuna condotta colpevolmente omissiva può essere addebitata alla difesa per non avere depositato una ulteriore lista testimoniale nei termini oramai decorsi – di cui all’art. 468 cod. proc. pen., nella quale fossero esplicitat le specifiche ragioni per cui si rendeva necessaria la rinnovazione dell’istruttoria, secondo le nuove sequenze procedimentali delineate dalla sentenza Sez. U COGNOME, cit.
2.2. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. nella fattispecie lieve di cui al successivo comma 5.
La contestazione ha avuto ad oggetto la cessione reiterata di modestissimi o imprecisati quantitativi di eroina, in favore di soli quattro o cinque acquirent avvenuta in un medesimo contesto spaziale.
La chiesta riqualificazione – riconosciuta dal Giudice dell’udienza preliminare di Ancona nei confronti dei coimputati che hanno optato per il rito abbreviato in ragione dei modesti quantitativi di stupefacente dagli stessi detenuti e ceduti – è stata negata al ricorrente sulla base di elementi ritenuti dimostrativi di uno spaccio
sistematico ed organizzato, quali: a) la ripetitività delle cessioni; b) “strutturazione piramidale per ruoli”; c) la disponibilità costante di droga pe soddisfare il mercato; d) il rapporto dedicato con i fornitori; ma tali connotazion dell’attività di spaccio non sono logicamente ostative alla configurazione della fattispecie di lieve entità, come è dato evincere dalla previsione normativa del reato associativo di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. cit.
Il riferimento ad una “strutturazione piramidale” costituisce, poi, una formula di stile vuota di significato, non essendo stata minimamente delineata una tale struttura.
2.3. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è stato denegato dai Giudici di merito senza evidenziare alcuna ragione ostativa e svalutando, al contempo, gli elementi positivi di giudizio addotti dalla difesa a supporto della loro richiest assumendosi specificatamente l’irrilevanza:
della giovane età dell’imputato;
delle sue disagiate condizioni di vita;
del buon contegno processuale, desumibile dal consenso prestato alla utilizzabilità di taluni atti di indagine o di pregresse dichiarazio testimonial.i in sede di istruttoria.
2.4. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen., 73 d.P.R. cit. e 90 cod. proc. pen. e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione La Corte ha negato l’unificazione quoad poenam tra i reati di cui ai capi a) b), c), d) ed i reati di cui alla sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, n. 1053 del 2 febbraio 2016, irrevocabile il 25 maggio 2017, pur avendo la difesa evidenziato plurimi elementi dimostrativi dell’identità del disegno criminoso, tra cui la minima distanza cronologica tra i fatti, l’omogeneità dell violazioni (anche in rapporto alla tipologia dello stupefacente ceduto), le analoghe modalità delle condotte, l’identità dei soggetti.
In particolare, la Corte ha ritenuto la potenziale accoglibilità della richies in relazione al solo reato di cui al capo e) del presente procedimento – dal quale l’imputato è stato assolto – mentre non ha motivato sulla mancanza di elementi unificanti in relazione ai reati di cui ai capi a) /13), c), d).
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha concluso nei termini sinteticamente indicati in epigrafe.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive proroghe, non essendo stata formulata richiesta di trattazione orale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito illustrati.
Non è fondato il primo motivo.
2.1. La Corte di appello ha ritenuto che il Giudice di primo grado non avesse adottato una nuova ordinanza di ammissione delle prove dopo il mutamento della persona fisica del Giudice posto che:
dopo alcuni meri rinvii, alla prima udienza istruttoria successiva, risalente al 30 aprile 2019, le parti si erano limitate ad esplicitare i consenso limitato alla utilizzabilità della perizia trascrittiva del intercettazioni, dei documenti acquisiti e della testimonianza di COGNOME;
all’udienza del 1 ottobre 2019 erano stati escussi i testi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
all’udienza del 4 febbraio 2020 era stata revocata la citazione dei testi COGNOME e COGNOME, dandosi atto che gli stessi erano stati esaminati e che non vi erano risultanze su cui dovessero essere sentiti ex novo.
2.2. Deve considerarsi, per intendere gli aspetti focali del tema proposto, che nell’indicato arresto le Sezioni Unite hanno definito le modalità della rinnovazione istruttoria a tutela del principio di immutabilità del giudic cristallizzato dall’art. 525 cod. proc. pen., affermando una serie di principii.
Anzitutto, il principio di immutabilità – posto a tutela del contraddittorio, quale metodo dialettico nella formazione della prova – richiede che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso che ha assunto la prova ma anche quello che l’ha ammessa, fermo restando che i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati.
L’ intervenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere sia prove nuove sia, indicandone specificamente le ragioni, la rinnovazione di quelle già assunte dal giudice di originaria composizione, fermi restando i poteri di valutazione del giudice di cui agli artt. 190 e 495 cod. proc. pen. anche con riguardo alla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa.
La facoltà per le parti di richiedere, in caso di mutamento del giudice, la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione,
da parte delle stesse, dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all’art. 468 cod. proc. pen.
In caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originar composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile.
2.3. Ciò premesso, la sentenza Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, COGNOME, Rv. 276754 è stata depositata in data 10 ottobre 2019, quando alla riedizione delle prove, nella vicenda che occupa, si era in parte provveduto, ammettendo per implicito il nuovo esame dei testi per cui la difesa non aveva consentito alla lettura delle dichiarazioni pregresse.
Risulta dagli atti – accessibili in ragione della censura proposta, essendo stato dedotto un error in procedendo, come sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – che effettivamente, come rilevato dalla Corte di merito, all’adozione di un nuovo e formale provvedimento di ammissione delle prove non si era proceduto prima che intervenisse tale arresto nomofilattico, sicché, dopo la pubblicazione della decisione, le parti ben avrebbero potuto depositare la propria lista con indicazione delle ragioni su cui avrebbe dovuto vertere l’esame dei testi da escutere, nel rispetto dei termini di cui all’art. 568 co proc. pen. conformemente al nuovo statuto regolativo della rinnovazione istruttoria disegnato dalle Sezioni Unite COGNOME.
In linea con tale statuto è stata disposta la revoca dell’ammissione dei testi COGNOME e COGNOME, all’udienza del 4 febbraio 2020, non essendo state evidenziate risultanze specifiche su cui escuterli nuovamente, il che sottende una valutazione di superfluità della riedizione del mezzo istruttorio, alla quale non consta che la difesa abbia obiettato alcunché.
In linea AVV_NOTAIO, il mutamento pregiudizievole per il principio di affidamento postula un ribaltamento imprevedibile di un orientamento consolidato; condizione che è da escludere nel caso in cui sussista un contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni Unite con il recepimento di uno dei contrapposti indirizzi e ciò anche nell’ipotesi in cui sia riconosciuto come legittim – come nel caso che occupa – quello che sia più restrittivo per le facoltà e poteri processuali della parte (Sez. 6, n. 10659 del 20/02/2020, COGNOME, Rv. 278750; Sez. 5, n. 13178 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 275623).
Muovendosi in tale prospettiva, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare che il principio evocato dalla difesa ed affermato per la prima volta dalla giurisprudenza civile di legittimità, secondo cui il mutamento non prevedibile della precedente e consolidata interpretazione di una norma
processuale da parte della Corte di cassazione non si applica in pregiudizio della parte che abbia incolpevolmente confidato nella precedente interpretazione (cd. “overruling”) non può essere invocato con riferimento ai principi affermati dalla sentenza Sez. U, “COGNOME” del 2019, in tema di immutabilità del giudice ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., poiché tale arresto ha semplicemente puntualizzato la corretta interpretazione della norma nell’ambito delle diverse letture, più o meno restrittive, sino ad allora praticate, sistematizzando la previsione di nullità rispetto alle iniziative delle parti e ai poteri del giudice in or alla prova (Sez. 5, n. 12747 del 03/03/2020, Rossi, Rv. 278864).
2.4. Anche a prescindere da tali rilievi, il prospettato motivo di ricorso resta generico, non essendo stati evidenziati i profili di decisiva rilevanza che, secondo la prospettiva della difesa, avrebbero condotto ad una diversa soluzione, ove le censure difensive fossero state accolte.
E’ consolidato il principio per il quale, nell’ipotesi in cui con il ricorso cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo d impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 de 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218).
Di contro, a fronte di un quadro probatorio composito, che consta anche di un vasto compendio intercettativo, non è stato in alcun modo allegato che l’epilogo del giudizio sarebbe stato diverso senza tener conto del portato delle dichiarazioni rese dai testi per i quali non vi è stata riedizione della prova (Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533).
Il secondo motivo è aspecifico perché reiterativo e manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076, hanno evidenziato che rimangono attuali i principi affermati in precedenti arresti del Supremo Collegio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668) in forza dei quali, in tema di stupefacenti, la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi d «minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». L’impostazione prevalsa supera una
concezione atomistica, basata sulla considerazione di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri, ma ciò non significa che gli indici «debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie».
Ora, la sentenza di primo grado, ancor più di quella impugnata – ma entrambe, nella sostanza conformi, compongono un unitario apparato argomentativo – ha coerentemente ed esaustivamente spiegato che, quand’anche le cessioni di stupefacenti di volta in volta accertate abbiano riguardato pochi grammi di eroina, nondimeno, a suffragare la tesi di uno spaccio sistematico e organizzato, depone il dato che l’attività di spaccio al dettaglio è stata condotta in maniera continuativa, costante ed esclusiva, da parte di stranieri irregolari sul territorio, privi di altre fonti di reddito, con modalità professionali e che gli st erano inseriti in un gruppo organizzato, sia pure in forma rudimentale. Ne è prova il fatto che essi si giovavano di una utenza telefonica di servizio, nel cui utilizzo s alternavano diversi soggetti, su cui convergevano le richieste di approvvigionamento .di eroina di una pluralità di acquirenti, che venivano evase per lo più da “cavalli” incaricati della materiale consegna. Ogni richiesta era soddisfatta – precisa ancora la sentenza – per quantitativi anche elevati ed anche a credito – a riprova della ampia disponibilità di risorse, anche economiche, da parte del gruppo – avvalendosi i correi di canali stabili di approvvigionamento, dislocati fuori regione, da cui venivano acquisiti ogni due settimane quantitativi stimabili in qualche etto di eroina che, nel medesimo, ristretto arco di tempo, venivano smerciati sul mercato locale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza ha fatto dunque buon governo del principio in forza del quale, in tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la valutazione dell’offensività della condotta non può essere ancorata solo al quantitativo singolarmente spacciato o detenuto, ma alle concrete capacità di azione del soggetto ed alle sue relazioni con il mercato di riferimento, avuto riguardo all’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo, al numero di assuntori riforniti, alla rete organizzativa e/o alle peculiari modalità adottate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine. (Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lonnbino, Rv. 272529).
Dunque, come logicamente ed esaustivamente evidenziato dalle sentenze di merito, l’attività di spaccio ascritta al ricorrente si inserisce in un’artic
organizzazione di supporto, tale da assicurare uno stabile commercio di sostanza stupefacente e da far escludere, in una valutazione complessiva, la minima offensività penale delle condotte delittuose.
4. Del pari inammissibile è il terzo motivo.
Va premesso che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590).
Sotto altro profilo, la valutazione espressa dalla Corte per cui l’età e le condizioni di vita non assurgono al rango di concreti elementi di attenuazione della pena non pare argomento illogico di diniego.
Dell pari, è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità GLYPH non valorizzabile il consenso prestato all’acquisizione (parziale) di atti di indagine o di dichiarazioni predibattimentali ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen. i perché costituente estrinsecazione della difesa tecnica ed insuscettibile, in quanto tale, di connotazioni di meritevolezza o di disvalore (Sez. 2, n. 22 del 24/11/2021, Poppi, Rv. 282509).
In ogni caso, si tratta di apprezzamenti che denotano un uso non disfunzionale della discrezionalità di cui il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche costituisce espressione.
5. E’ invece fondato il quarto motivo di ricorso.
La difesa censura la sentenza impugnata in relazione al diniego di riconoscimento della continuazione tra i reati contestati nel presente procedimento e quello di cui alla sentenza n. 1053 del 2 febbraio 2016 della Corte di Appello di Napoli.
Effettivamente, non risulta essere stato adempiuto l’obbligo di motivazione su tale motivo di doglianza, in quanto non risultano espresse le ragioni in forza delle quali la Corte territoriale ha escluso il vincolo della continuazione con riferimento ai reati di cui l’imputato è stato ritenuto responsabile, ma solo – in termini ipotetici – in relazione a quello di cui al capo e), da cui lo stesso ricorren è stato assolto.
Si impone, limitatamente a tale profilo, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuova valutazione.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel r Così deciso il 30/01/2024