Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42878 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42878 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a SAN PIETRO VERNOTICO (BRINDISI) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, del foro di BRINDISI, il quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rideternninazione della pena in senso maggiormente favorevole al condannato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto in parte l’istanza di NOME COGNOME diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati accertati con varie sentenze di condanna, riconoscendola per le sentenze indicate ai numeri 3, 4, 5, 6 dell’elencazione, ed invece negandola per le prime due sentenze in elenco.
Il decidente ha ritenuto che le vicende accertate con le prime sentenze non possano rientrare nella continuazione riconosciuta per le altre sentenze, poiché le vicende ivi ricostruite sono avulse dal contesto associativo mafioso, concernendo fatti degli anni 2005 e 2006, per i quali non vi era prova dell’adesione del COGNOME al sodalizio della RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, deducendo violazione di legge, con riferimento agli artt. 78, 81, 99, 132 e 133 cod. pen. in relazione all’art. 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ritenuta del tutto mancante quanto agli aumenti per continuazione per i delitti satellite.
2.1. Il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare che i fatti di reato accertati nelle prime due sentenze, per cui si invoca il riconoscimento della continuazione, dovevano parimenti inquadrarsi nel traffico di sostanze stupefacenti in forma organizzata, attività che da dette sentenze risulta risalire almeno all’anno 1998.
2.2. Si lamenta poi che il riconoscimento della continuazione non sia avvenuto nel rispetto del criterio prescritto per la strutturazione del reato unitario, che richiede il previo scioglimento del cumulo eventualmente operato in sede di cognizione, l’individuazione del reato più grave che determina la pena base, e la quantificazione di autonomi aumenti per i reati satellite, che richiedono ciascuno una specifica motivazione, nella specie del tutto assente.
Si rimarca che gli immotivati aumenti per continuazione rispondono a criteri disomogenei e sperequati, e che negli aumenti per i reati satellite si è erroneamente considerata la recidiva, che non avrebbe potuto incidere in alcun modo, poiché in cognizione erano state concesse al COGNOME le circostanze attenuanti generiche equivalenti a detta aggravante.
2.3. Infine, si deduce che risulta errato il calcolo della pena quanto alla decurtazione per il rito abbreviato, in quanto – se il COGNOME fosse stato giudicato in un unico contesto procedimentale – sarebbe stato condannato alla pena di anni venti di reclusione.
Il ricorrente denuncia l’iniquità del fatto che il condannato a seguito di
diversi processi debba subire conseguenze negative in punto di trattamento sanzionatorio, con riflessi in tema di disparità di trattamento con coloro che abbiano visto riconoscersi la continuazione in sede di cognizione.
In sintesi, la difesa del COGNOME propugna che l’applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. operi prima della decurtazione per il rito abbreviato.
Conclusivamente, si rileva che vi è un errore di calcolo della pena finale per la continuazione riguardante la sentenza sub 4), laddove la pena complessiva di cinque anni di reclusione avrebbe dovuto essere ridotta ad anni 3 e mesi 4 per la decurtazione del rito abbreviato, e non già ad anni 3 e mesi 5.
2.4. Con memoria del 7/4/2023, trasmessa digitalmente, la difesa del COGNOME ha ribadito e sviluppato le argomentazioni a sostegno, particolarmente, dell’ultimo motivo di ricorso, chiedendo una pronuncia delle Sezioni Unite sul punto, a mente del rinnovato comma 1 bis dell’art. 618 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnazione è parzialmente fondata, con riferimento al trattamento sanzionatorio, nei seguenti termini.
1.1. Effettivamente il giudice dell’esecuzione non ha operato il previo “scorporo” dei cumuli giuridici già riconosciuti in sede di cognizione, trascurando principi già enunciati da questa Corte di legittimità.
Invero, la rideterminazione delia pena finale per il reato continuato riconosciuto in sede esecutiva – ove risultasse necessario – deve effettuarsi con una previa operazione di scioglimento del cumulo, qualora esso sia stato già riconosciuto per alcuni dei reati da unificare, onde procedere ad individuare tra tutti il reato più grave, la cui pena porre a base del cumulo, e quelli satellite, per i quali determinare i singoli aumenti per la continuazione. In tali termini si è espressa questa Corte di legittimità: «Il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo» (Sez. 1, n. 38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259030; Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845).
Tale modus procedendi consente infatti una ordinata ricostruzione del cumulo giuridico ed una razionale graduazione delle sanzioni, con particolare riguardo ai reati satellite, i cui segmenti di pena vanno armonizzati in relazione alla loro gravità, come riconosciuta in sede di cognizione, cosicché per reati accomunati da profili analoghi e dunque trattati in termini quantitativamente omogenei non siano introdotte sperequazioni sanzionatorie in sede esecutiva, e comunque esse siano motivate in modo specifico. Anche su tale profilo, vi sono precise indicazioni dell’esegesi di legittimità, che hanno condotto all’elaborazione del principio di diritto per cui: «Nel procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, il giudice dell’esecuzione deve dare conto con adeguata motivazione dei singoli aumenti qualora essi risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reat satellite» (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, COGNOME, Rv. 257000; Sez. 1, n. 52531 del 19/09/2018, Mejri, Rv. 274548; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316). Da ultimo, a suggello dei criteri che si sono illustrati, è intervenuto il massimo consesso di legittimità, affermando che «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269). In questa pronuncia, la Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con riferimento al trattamento sanzionatorio, in primis al fine di emendare l’errore contenuto nell’indicazione della pena per il reato giudicato nella sentenza sub 4, che è quella corretta di anni tre e mesi quattro di reclusione, e principalmente per operare l’aumento per la riconosciuta continuazione secondo le modalità che si sono illustrate, con adeguata motivazione dell’entità degli aumenti per i segmenti di pena corrispondenti a ciascun reato satellite.
Il ricorso è invece infondato in ordine al tema della denunciata disparità di trattamento quanto al momento in cui viene in rilievo la decurtazione per il giudizio abbreviato, a seconda che la continuazione sia riconosciuta in cognizione o in esecuzione.
2.1. Il motivo, sostenuto anche nella memoria difensiva, per cui l’applicazione del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen. deve effettuarsi
soltanto all’esito del computo delle singole sanzioni per i reati vincolati ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., è infondato.
Invero, alla stregua della consolidata e stabile esegesi di legittimità, in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima – e non dopo, come in sede di cognizione – del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. 1, n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Mabouka, Rv. 278494).
In motivazione questa Corte ha escluso che tale diverso ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale si ponga in contrasto con gli artt. 3, 13, 24 e 27 Cost., trovando ragionevole giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall’efficacia preclusiva che, in seno al procedimento di esecuzione, discende dall’intangibilità del giudicato. Altri precedenti conformi: Sez. 1, n. 42316 del 2010, COGNOME, Rv. 249027; Sez. 1, n. 733 del 2011, COGNOME, Rv. 249440; Sez. 5, n. 43044 del 4/5/2015, NOME, Rv. 265867.
Si è specificato, sul tema, che questa Corte, a Sezioni Unite, ha negato – per incidens che nella fase della esecuzione la pena contenuta ai sensi dell’art. 78 cod. pen. sia suscettibile di ulteriore riduzione ai sensi dell’art. 44 cod. proc. pen., spiegando: in executivis risulta “evidente che l’applicazione del criterio moderatore dell’articolo 78 codice penale segue necessariamente la già disposta riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2, cod. proc. pen.”; e, in proposito argomentando che la “obiettiva discrasia delle regole applicative nei distinti giudizi di cognizione e di esecuzione” con la correlata “disparità dei moduli applicativi nelle sequenze procedurali di determinazione della pena trova solida e razionale base giustificativa oltre che nell’oggettiva diversità delle situazioni processuali soprattutto nell’efficacia preclusi derivante dal principio di intangibilità del giudicato” (v. Sez. U, n. 45583 del 25 ottobre 2007, Pg in proc. Volpe, Rv. 237692). Trattandosi di impostazione che non ha dato luogo a pronunce discordi e che anche questo collegio ritiene di seguire, non vi è margine per la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, sollecitata dalla difesa nella citata memoria difensiva.
3. Il motivo concernente il diniego della continuazione per i reati accertati con le prime due sentenze è generico per non aver individuato specifiche criticità della denegata statuizione che non siano riconducibili a censure di carattere rivalutativo e fattuale, come tali non passibili di deduzione nella presente sede di legittimità.
In conclusione, l’impugnata ordinanza deve essere annullata con riferimento alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente alla già riconosciuta continuazione, alla stregua dei criteri che si sono illustrati, con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa composizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, che si atterrà ai richiamati principi di diritto. Per i residui motivi, il ricorso deve essere complessivamente respinto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 28 aprile 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente