Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27492 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH o D c·OkA . , (1.” GLYPH s O GLYPH , kr/2 GLYPH z GLYPH fru. r-e té-‘ h Le h uditoililiferrstfé
RITENUTO IN FATTO
1 NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Bari del 10 dicembre 2023 che, decidendo all’esito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, ha riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. di cui alla sentenza del 21 ottobre 2019 (divenuta definitiva il 23 aprile 2021), ritenuto più grave, e i reati di cui all’ 629, comma secondo, cod. pen. riconosciuti con sentenza del 10 marzo 2021 (che ha riformato la sentenza del GUP del Tribunale di Bari del 16 gennaio 2019 e divenuta definitiva il 22 ottobre 2021) e ha rideterminato la pena complessiva in anni 10 di reclusione (pena base anni sette; aumento complessivo per i reati di estorsione anni quattro e mesi sei; riduzione di un terzo per il rito) oltr all’interdizione legale dai pubblici uffici, interdizione legale e sospensione dalla responsabilità genitoriale per la durata della pena, inflitta con la sentenza Gup del Tribunale di Bari del 13 aprile 2018, divenuta irrevocabile il 23 aprile 2021.
Con unico motivo, il difensore del ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione con specifico riferimento alla determinazione della pena per il reato ritenuto satellite a seguito dell’applicazione della continuazione.
Ritiene il ricorrente, richiamando una sentenza di questa Corte (Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010, COGNOME, Rv. 247616), che «Il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all’esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all’applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l’applicazione dell’aumento per continuazione su detta pena base e infine il c:omputo sull’intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato». Tale modalità di calcolo non sarebbe stata nella specie applicata in quanto la riduzione per il rito abbreviato era stata praticata solo sul reato satellite. Lamenta altresì che la Corte d’appello avrebbe illogicamente motivato in ordine all’aumento per la continuazione posto che per i medesimi reati, in sede di cognizione, i coimputati avevano beneficiato di un aumento di pena in continuazione notevolmente inferiore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con sentenza n. 29095 del 10 maggio 2023, la Prima Sezione di questa Corte, accogliendo il ricorso proposto dall’odierno ricorrente, ha annullato con rinvio l’ordinanza della Corte d’appello di Bari del 23 novembre 2022 che, in sede
esecutiva, applicata la continuazione tra i reati di cui alle predette sentenze e individuato il reato più grave in quello di cui all’art. 416-bis cod. pen., avev rideterminato la pena in anni 10 di reclusione (pena base: anni 7 di reclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.; aumento di anni 3 di reclusione per delitto di estorsione, divenuto reato satellite). La Corte, con la sentenza rescindente, dopo avere premesso che il reato base era stato correttamente individuato, indicandolo in quello per cui era stata disposta, con sentenza passata in giudicato, la pena più elevata, rilevava che il giudice dell’esecuzione, con riferimento al reato satellite, non aveva motivato l’entità dell’aumento ( di anni tre) secondo i criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen. e non aveva specifica se, nel quantificare la pena in aumento, fosse stata applicata la riduzione prescritta per il rito abbreviato con il quale il reato satellite era stato giudic Richiamava quindi il dictum delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 35852 del 22/2/12018, COGNOME, Rv. 273547) secondo cui «L’applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con i abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi – siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave – deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell’art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.^.
4. La Corte d’appello di Bari, operando secondo le modalità sopra descritte, si è attenuta a quanto stabilito nella sentenza di annullamento di questa Corte e, dopo aver ricordato che in forza di tale sentenza il proprio compito – data per assodata la sussistenza dei presupposti applicativi della disciplina del reato continuato e ritenuto più grave quello di associazione di tipo mafioso – era quello di determinare l’aumento per la sentenza resa il 10 marzo 2021 per i reati di estorsione, ha reso una motivazione corretta in diritto e chiara e completa in ordine alle ragioni dell’aumento per i reati di estorsione posti in continuazione, attenendosi correttamente ai principi affermati da Sez. U, “COGNOME“, e rendendo possibile l’effettivo controllo del percorso logico e giuridico seguito.
La Corte ha precisato, infatti, che la sentenza del 10 marzo 2021 ha riguardato ben otto episodi di estorsione consumati nell’arco di tempo di nove mesi, nel medesimo contesto ambientale e in danno di due persone offese e che per tali episodi era stata inflitta la pena finale di anni quattro, mesi due e gior venti di reclusione ed euro 3600,00 di multa che costituisce il limite complessivo di aumento in sede esecutiva; ha, quindi, ulteriormente precisato che, essendo stata applicata per il reato più grave la sola pena detentiva, «in applicazione dei principi regolanti il concorso di pene parzialmente eterogenee all’aumento dovrà essere limitato alla sola pena detentiva».
Ciò precisato ha specificato, senza incorrere in errori giuridici o in incompletezze motivazionali, le modalità di calcolo attraverso cui è giunta a determinare l’aumento (pagg. 5 e 6) e ha, quindi, spiegato adeguatamente le ragioni per cui non ha ritenuto di accogliere le argomentazioni difensive volte a sollecitare un diverso e minore aumento per la continuazione alla luce del diverso trattamento sanzionatorio riservato ad altro imputato.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso non può che essere considerato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, delta somma di euro 3000’00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il C , sigliere estensore
Il Presidente