Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33146 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato a Palermo DATA_NASCITA avverso la sentenza in data del 10.10.2023 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità de ricorso; letta la memoria di replica del difensore, AVV_NOTAIO, che
concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data del 10.10.2023 la Corte di Appello di Palermo, n confermare la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato ex art quinto comma d.P.R. 309/1990 di detenzione di marijuana e di hashish commesso in data 31.8.2019, ha rimodulato la pena detentiva, inflittagli dal giudice di grado all’esito di giudizio abbreviato in un anno e due mesi di reclusione ed C di multa, in nove mesi di reclusione ritenendo, in accoglimento del grava
dell’imputato, il vincolo della continuazione con un precedente reato anch’esso in materia di detenzione e di spaccio delle medesime sostanze stupefacenti accertato con sentenza del Tribunale di Palermo in data 15.7.2020, irrevocabile il 28.3.2023, per il quale gli era stata comminata la pena di quattordici anni di reclusione ritenuto, pertanto, più grave il delitto di cui al separato giudizio, ha appli l’aumento ex art. 81 cod. pen. così quantificato.
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen.
2.1. Con il primo motivo deduce la assoluta mancanza di motivazione in ordine all’aumento applicato nella rideterminazione della pena del reato sub judice a seguito della ritenuta continuazione con il più grave reato di cui al separato procedimento, così da frustrare la possibilità di difesa sotto il profilo della congru e della proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio. Rileva al riguardo come la sanzione inflittagli superasse ampiamente il minimo edittale fissato dall’art. 73, quinto comma T.U. Stup. in sei mesi di reclusione, laddove la sua quantificazione in nove mesi di reclusione imponeva l’esplicitazione dei parametri seguiti dalla Corte di appello nell’esercizio del suo potere discrezionale, così come affermato nel recente arresto delle Sezioni Unite, peraltro in stridente contrasto con la condanna resa nei confronti dell’imputato con la condanna unificata dal vincolo dell’identità del disegno criminoso in cui il Tribunale di Paler aveva applicato aumenti di pena, in relazione alla continuazione interna, di appena quattro mesi di reclusione per ogni singolo episodio di spaccio, maggiorati di un ulteriore mese soltanto in presenza dell’aggravante ex art. 80 d. P.R. 309/1990.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge riferito agl artt. 438 e 442 secondo comma cod. proc. pen. conseguente all’omessa applicazione, nella quantificazione dell’aumento di pena in nove mesi di reclusione, dell’abbattimento di un terzo a seguito dell’opzione per il rito abbreviato. Osserva al riguardo come essendo state entrambe le sentenze poste in continuazione emesse a seguito di rito abbreviato si imponesse anche nel procedimento sub judice la riduzione per il rito prescelto.
Con memoria di replica alla requisitoria del AVV_NOTAIOatore AVV_NOTAIO il difensore dell’imputato nel sottolineare la sperequazione della pena inflitta a tito di continuazione rispetto all’aumento complessivo quantificato dalla sentenza irrevocabile di un anno soltanto a fronte di circa 300 reati satellite, certamente p gravi di quello sub judice qualificato sin dall’imputazione come di lieve entità sperequazione ancor più eclatante ove nei nove mesi di reclusione fosse già compresa secondo la tesi del magistrato requirente la riduzione ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen., ha insistito per l’accoglimento del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Esaminando i motivi nell’ordine che la corretta sequenza logico-processuale impone in sede di legittimità, occorre partire dal secondo motivo con il quale si lamenta che l’aumento di pena nel quale si è trasformato, per effetto del vincolo della continuazione con il più grave reato definito con separato giudizio, il trattamento sanzionatorio quantificato dal giudice di primo grado per il reato sub judice, isolatamente considerato, sia illegittimo non essendo stato operata la riduzione conseguente alla scelta del rito.
Richiamati i principi in tema di determinazione della pena, secondo cui nel caso di valutazione svolta integralmente nel corso del giudizio abbreviato l’aumento per la continuazione deve precedere la riduzione finale del terzo, che opera sulla pena determinata in concreto per tutti i reati che hanno formato oggetto del giudizio speciale (Sez. U, Sentenza n. 45583 del 25/10/2007, dep. 06/12/2007, imp. Volpe, Rv. 237692) ritiene la Corte che nel caso di specie il giudice del gravame che, riconosciuta la continuazione “esterna”, individui il reato più grave in quello giudicato in separato giudizio, non sia tenuto, nell’operare i calcolo della pena ai fini dell’aumento per la continuazione riferita al reato su judice, ad esplicitare il passaggio relativo all’intervenuta riduzione della stessa p effetto del rito abbreviato, occorrendo soltanto, al fine di garantire riconoscimento del vantaggio spettante all’interessato del più favorevole trattamento processuale, che non venga superato nella nuova operazione di calcolo il tetto della pena ridotta, così come determinata nel precedente grado di giudizio: il mancato superamento di tale limite rende superflua la necessità di un’esplicitazione della riduzione operata sull’aumento apportato ai fini della continuazione con il reato sub judice, fissato in nove mesi di reclusione. E’ innegabile infatti che la pena finale fissata con la sentenza di primo grado in un anno e due mesi di reclusione derivasse già dall’abbattimento della pena base conseguente all’opzione del rito abbreviato, onde l’ulteriore riduzione reclamata dalla difesa risulta del tutto ingiustificata posto che si perverrebbe altrimenti una duplicazione del beneficio, non più connesso sinallagmaticamente alla scelta processuale. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
In tal senso risulta, del resto, essersi già pronunciata questa Corte avendo affermato, in una fattispecie in cui – pur essendo diversa la natura dei giudizi che avevano accertato i reati considerati unificati nel vincolo della continuazione s poneva la medesima problematica relativa alla determinazione della misura degli aumenti di pena operati nella sentenza impugnata, con riferimento ai reati di cui alla sentenza emessa a seguito di separato giudizio, svoltosi con rito abbreviato, in cui la Corte di appello non aveva tenuto conto della riduzione prevista dall’art
442 cod. proc. pen. – che il riconoscimento della continuazione fra reati oggetto di diverse sentenze e giudicati tutti con rito abbreviato comporta che la pena ridotta applicata in uno dei precedenti riti deve costituire il tetto non superabile rispet al quale computare l’aumento per la continuazione, non potendo determinarsi alcuna duplicazione di benefici a favore del condannato (Sez. 6, Sentenza n. 34112 del 12/07/2011, COGNOME, Rv. 250978; in termini analoghi cfr. anche Sez. 6, Sentenza n. 3998 del 07/12/2023, COGNOME, Rv. 286114).
Va al riguardo osservato che, essendosi già il Tribunale palermitano speso con motivazione analitica sul calcolo della pena, limitata nel giudizio di primo grado al solo reato in contestazione nel presente procedimento, i giudici di appello non erano tenuti ad esplicitare i passaggi effettuati per approdare alla quantificazione dell’aumento applicato, comunque inferiore alla pena precedentemente determinata.
In ogni caso la astrattezza delle dispiegate censure, incentrate su argomentazioni del tutto formali, comporta l’inammissibilità del motivo in esame.
2. Passando alla disamina del primo motivo deve rilevarsi che, se è vero che l’aumento quantificato dai giudici del gravame non risulta supportato da alcuna motivazione, deve tuttavia osservarsi che in presenza di un unico reato gtellite l’onere argomentativo a carico del giudicante si svuota sensibilmente ove, come nel caso di specie, non vengano superati i limiti di cui all’art. 81 cod. pen. né risu essere stato surrettiziamente operato un cumulo materiale delle pene secondo il principio fissato dalle Sezioni Unite operante nel caso, non ricorrente nella fattispecie in esame, di più reati fine (Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269). La finalità perseguita con l’obbligo ivi affermato di quantificare e motivare l’aumento di pena per ciascun reato fine è all’evidenza quella di colpire le prassi, ampiamente invalse nei giudizi di merito, di sanzionare con un unico aumento complessivo i singoli reati sottostanti, così da impedire la necessaria distinzione fra le diverse condotte delittuose ostacolando il correlato diritto della difesa che non avrebbe modo di valutare ed eventualmente contestare il rispetto dei principi di congruità e di proporzionalità fra le varie pene. Evenien che non ricorre invece in presenza di un unico reato accertato all’esito di un successivo e separato giudizio, qual è quello in corso, che, pur reputato frutto dell’unitario disegno criminoso perseguito dall’imputato con i plurimi reati per quali ha riportato la precedente condanna, è stato oggetto di successivo accertamento. E, quantunque anche quest’ultimo debba ritenersi correlato al criterio di proporzionalità con le altre pene, la relativa doglianza non risulta esser articolata con l’odierno ricorso con la specificità che il motivo di impugnazione in sede di legittimità necessariamente richiede, posto che nulla viene chiarito in ordine all’identità o alla minor gravità del reato in esame rispetto a quelli g
accertati dal Tribunale di Palermo con la sentenza passata in giudicato, all’infuori della loro qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 309/1990.
Del resto, la riduzione di cinque mesi di reclusione ad opera dei giudici di secondo grado rispetto alla pena determinata dal giudice di prime cure nel presente giudizio consente di ritenere implicitamente richiamati, a fondamento della contenuta riduzione di cui si duole la difesa, i criteri indicati nella sent del Tribunale nella determinazione del trattamento sanzionatorio, quali la condotta di vita e le precedenti condanne definitive riportate dal prevenuto, le modalità della condotta illecita, il rilevante dato ponderale delle sostanze detenute e, no da ultimo, la complessiva capacità criminale evidenziata.
Anche il motivo in esame deve essere pertanto dichiarato inammissibile.
All’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle RAGIONE_SOCIALE Così deciso in data 30.5.2024