Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25809 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25809 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentile le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 6 ottobre 2023 della Corte di appello di Bari che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
1) a due reati di rapina e a un reato di ricettazione, ai sensi degli artt. 628 e 648 cod. pen., commessi tra 1’8 e il 10 ottobre 2020 in Gioia del Colle e Noicattaro, giudicati all’esito di giudizio abbreviato con sentenza dell’8 aprile 2022, definitiva il 29 novembre 2022, dalla Corte di appello di Bari, che aveva irrogato la pena di anni cinque di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
a due reati di furto in abitazione, ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., commessi il 19 ottobre 2020 in Noicattaro, giudicati all’esito di giudizio abbreviato con sentenza del 29 marzo 2022, definitiva il 13 settembre 2022, dalla Corte di appello di Bari, che aveva irrogato la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa.
Il giudice dell’esecuzione, rilevando la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell’istanza, ha rideterminato la pena finale in anni sette, mesi sette di reclusione ed euro 3.300,00 di multa, così quantificata: pena base di anni cinque di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per i reati sub 1 aumentata di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa per la continuazione con i reati sub 2.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81, 132 cod. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione, dopo aver riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell’istanza, avrebbe in maniera errata quantificato la pena base e le pene dei reati posti in continuazione.
Nel ricorso, infatti, si evidenzia che il giudice dell’esecuzione, contrariamente a quanto motivato, avrebbe dovuto dapprima individuare il singolo reato più grave e, solo dopo, applicare i singoli aumenti dei reati posti in continuazione.
Secondo il ricorrente, poi, il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente quantificato la pena in continuazione dei reati, considerando che ha applicato la pena di anni due e mesi sei di reclusione per i reati di furto sub 2, del tutto sproporzionata rispetto all’aumento di anni uno di reclusione stabilito per il più grave reato di rapina aggravata (nel ricorso, infatti, si fa intendere che il giudice
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dell’esecuzione, avendo stabilito la pena base di anni cinque di reclusione per i reati sub 1, avrebbe di fatto richiamato le quantificazioni per i reati posti in continuazione stabilite dal giudice della cognizione, che aveva irrogato la pena in di anni uno di reclusione per il reato di rapina aggravata).
Nel ricorso, infine, si evidenzia che il giudice dell’esecuzione, una volta stabilita la pena dei reati posti in continuazione, non avrebbe operato la riduzione di un terzo, considerando che tutti i reati oggetto dell’istanza erano stati giudicati all’esito di rito abbreviato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Giova premettere in diritto che, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione può applicare in executivis l’istituto della continuazione nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, e rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati sulla base dei criteri dettati dalla stessa norma.
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, qualora sia applicata in sede esecutiva la continuazione tra distinte condanne, delle quali quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, deve essere assunta come pena base quella inflitta in tale giudizio per la violazione più grave, prescindendosi dall’aumento per i reati satelliti che va determinato ex novo dal giudice dell’esecuzione (Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, COGNOME, Rv. 229822), anche per quelli già riuniti nella continuazione con il reato più grave posto alla base del nuovo computo (Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375).
In altri termini, il giudice dell’esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1 n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845), al fine di consentire il vaglio di congruità della pena concordata che lo stesso è tenuto ad effettuare.
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha erroneamente calcolato in maniera indistinta la pena base per tutti i reati sub 1.
1.2. Il ricorso, inoltre, è fondato anche nella parte in cui lamenta la mancata riduzione di pena di un terzo ai sensi dell’art. 442 cod. pen.
In tema di riconoscimento della continuazione in executivis, infatti, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum (Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281617).
Alla luce di quanto sopra, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, in ossequio alla sentenza n. 183 del 3/07/2013 della Corte costituzionale sulla diversità del giudice di rinvio in materia di applicazione della disciplina della continuazione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.
Così deciso il 29/03/2024