Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41550 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41550 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 3662/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 11/12/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2025 del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva per quanto di ragione l’istanza di NOME COGNOME, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione, rideterminando di conseguenza il trattamento sanzionatorio.
Ricorre il condannato per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Nei due connessi motivi il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito:
avrebbe, rispetto ad alcuni titoli, quantificato gli aumenti di pena a titolo di continuazione in misura indebitamente eccedente l’entità della pena fissata dal giudice della cognizione;
non avrebbe adeguatamente motivato l’aumento di pena a titolo di continuazione, rispetto ad un titolo ulteriore;
non avrebbe pronunciato in ordine alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione, di cui era stata invocata la concessione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, in ordine ai profili di cui ai punti a) e b) della narrativa.
L’ordinanza impugnata riconosce il vincolo della continuazione tra i reati di cui ai titoli indicati ai punti 1), 3) e 5) del casellario giudiziale e di cui a un sesto titolo ancora da iscrivervi.
Individuato nel reato di cui a quest’ultimo titolo il reato più grave, e posta la relativa pena a base della continuazione, il provvedimento ridetermina il trattamento sanzionatorio per i reati accertati nei titoli ulteriori, degradati a reati satellite.
Il provvedimento apporta, in particolare:
per il reato oggetto del titolo sub 1) – per il quale era stata inflitta in cognizione la pena di due mesi di reclusione, sostituita con quella di 4.500 euro di multa (secondo una quota giornaliera di conversione pari a 75 euro) – un aumento di pena pari a tre mesi di reclusione e 50 euro di multa, senza la sostituzione della pena detentiva in pecuniaria;
per il reato oggetto del titolo sub 3) – per il quale era stata inflitta in cognizione la pena di tre mesi di reclusione e 30 euro di multa, sostituita la reclusione con la multa pari a 6.750 euro (secondo la medesima quota giornaliera di conversione di cui al titolo precedente) – un aumento di pena pari a tre mesi di reclusione e 50 euro di multa, senza la sostituzione della pena detentiva in pecuniaria;
per il reato oggetto del titolo sub 5) – per il quale era stata inflitta in cognizione la pena di nove mesi di reclusione e 150 euro di multa – un aumento di pena pari a tre mesi di reclusione e 50 euro di multa.
Tutti gli aumenti sono privi di giustificazione.
I primi due aumenti di pena (relativi ai titoli 1 e 3) violano palesemente l’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., che vieta, in caso di riconoscimento della continuazione in executivis , di rideterminare la pena in misura superiore alla somma di quelle inflitte in sede di cognizione con gli stessi titoli.
Tutti gli aumenti, inoltre, violano l’obbligo di adeguata motivazione, posto che, in caso di riconoscimento della continuazione in executivis , il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare, e appropriatamente giustificare, in rapporto all’entità dei singoli aumenti, la quota parte di pena distintamente riferita ai reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 28226901).
L’ordinanza impugnata, viziata nei termini testé precisati, deve essere annullata in corrispondenza, con rinvio al giudice che l’ha adottata, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013), per rinnovata deliberazione.
Il giudice del rinvio dovrà quantificare nuovamente gli aumenti riferiti a titoli sub 1) e 3), riconducendoli entro i tetti di pena della cognizione (il che implicherà, altresì, la necessaria sostituzione della pena detentiva in pecuniaria, secondo i criteri dettati da Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 27375101, ad un tasso di conversione che non sia meno favorevole di quello già applicato) e dovrà motivare comunque al riguardo – così come dovrà motivare in ordine all’aumento di pena relativo al reato oggetto del titolo sub 5) del casellario, pure rientrante nella continuazione – con un grado di impegno inversamente proporzionale all’effettivo discostamento dai tetti in discorso.
Il ricorso è infondato, e deve essere respinto, nel resto.
È vero che il giudice di merito non ha pronunciato sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale e della non menzione, conseguente al riconoscimento della continuazione.
Ma la richiesta era, al momento della decisione da lui assunta, e in rapporto al tenore di essa, palesemente insuscettibile di accoglimento a fronte del titolo sub 2) del casellario, non rientrato nella continuazione.
Quest’ultimo già concede la sospensione condizionale e la non menzione. Una rinnovata concessione non era dunque ammessa, perché le pene complessive cumulate, così come rideterminate con l’ordinanza impugnata, eccedevano il limite di due anni di pena detentiva, che rappresenta il limite massimo di operatività dei due istituti.
Resta fermo il fatto che il giudice di rinvio dovrà pronunciare in ordine ai due benefici, ove, all’esito del ricalcolo che sarà da lui effettuato, il limite di pena di due anni non dovesse essere oltrepassato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’entità degli aumenti di pena a titolo di continuazione per i reati satellite con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Monza.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso l’11/12/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME