Continuazione tra Reati: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta un pilastro del diritto penale sostanziale, consentendo di mitigare la pena per chi commette più illeciti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, la sua applicazione in fase esecutiva è soggetta a rigidi limiti procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce due aspetti fondamentali: l’effetto preclusivo del giudicato e l’importanza della corretta qualificazione dei riti processuali. Analizziamo insieme la decisione.
Il Fatto: Il Ricorso contro la Decisione del Tribunale
Un soggetto, già condannato con una sentenza divenuta definitiva, presentava ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale di Piacenza. Quest’ultima aveva parzialmente respinto la sua richiesta di riconoscere la continuazione tra reati diversi, oggetto di distinte condanne. Il ricorrente contestava tale decisione, sostenendo che il giudice dell’esecuzione avesse errato nel non unificare tutti i reati sotto un unico disegno criminoso.
L’Effetto Preclusivo del Giudicato sulla Continuazione tra Reati
Il primo motivo del rigetto da parte della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: l’efficacia del giudicato. La Cassazione ha rilevato che la decisione del giudice della continuazione, con cui si escludono specifici reati da un disegno criminoso più ampio, acquista un’efficacia preclusiva.
Questo significa che, una volta stabilito giudizialmente che determinati illeciti non fanno parte di un medesimo progetto, tale questione non può essere riproposta in un secondo momento. La Corte, richiamando consolidata giurisprudenza, ha sottolineato che tale effetto preclusivo si estende a tutti i reati connessi a quelli già esclusi, impedendo di fatto che la stessa valutazione venga ripetuta.
L’Errore sul Rito Processuale Pregresso
Il secondo argomento del ricorrente è stato definito dalla Corte un “fallace postulato”. L’interessato basava parte della sua difesa sul presupposto che i reati per i quali era stata riconosciuta la continuazione fossero stati accertati con rito abbreviato. Su questa premessa, richiamava un orientamento giurisprudenziale specifico.
Tuttavia, la Cassazione ha accertato che, in realtà, la pena era stata inflitta a seguito di un patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti). Questa distinzione è cruciale: il patteggiamento e il rito abbreviato sono procedure diverse, con presupposti e conseguenze differenti. Di conseguenza, il riferimento a un indirizzo ermeneutico formatosi in relazione a una diversa fattispecie è stato ritenuto del tutto privo di pertinenza, rendendo il motivo di ricorso infondato.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su due pilastri argomentativi. In primo luogo, ha riaffermato la forza del giudicato in fase esecutiva: la valutazione sulla continuazione tra reati, una volta compiuta, cristallizza la situazione e non può essere rimessa in discussione, neppure se inserita in un contesto criminale asseritamente più ampio. In secondo luogo, ha censurato l’impostazione difensiva basata su un presupposto fattuale e giuridico errato. L’aver confuso un patteggiamento con un rito abbreviato ha reso inapplicabili i principi giurisprudenziali invocati dal ricorrente. La mancanza di elementi validi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso ha comportato, oltre alla condanna alle spese processuali, anche il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. Primo, ribadisce che le decisioni prese in sede esecutiva sulla continuazione hanno un valore definitivo e preclusivo. È quindi fondamentale che tali istanze siano formulate in modo completo e corretto sin dal principio. Secondo, evidenzia l’importanza di una rigorosa precisione nell’inquadrare i fatti e i precedenti processuali: un errore nella qualificazione di un rito può vanificare l’intera linea difensiva, portando a una declaratoria di inammissibilità con conseguente condanna economica.
Una volta che un giudice esclude la continuazione tra alcuni reati, è possibile richiederla di nuovo per gli stessi reati in un secondo momento?
No, la decisione del giudice ha un’efficacia preclusiva (giudicato). Questo significa che la questione non può essere riproposta, e l’esclusione si estende anche a tutti i reati connessi a quelli già esaminati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali: in primo luogo, violava l’effetto preclusivo di una precedente decisione sulla continuazione tra reati; in secondo luogo, si basava su un presupposto giuridico errato, confondendo un patteggiamento con un rito abbreviato e citando giurisprudenza non pertinente.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
Quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, come in questo caso, la Corte lo condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11653 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11653 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LANCIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 del TRIBUNALE di PIACENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato, in ordine al primo motivo, che l’esclusione, da parte del giu della continuazione, tra i reati indicati ai nn. 2) e 3) del provvedi impugnato preclude che, in sede esecutiva, i medesimi reati possano esser sussunti all’interno di un più ampio disegno criminoso, comprendente anche alt illeciti, atteso che, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità (cfr., tr Sez. 1, n. 35460 del 11/05/2021, COGNOME, Rv. 282001 – 01; Sez. 1, n. 178 del 14/02/2017, COGNOME, Rv. 271401 – 01), l’efficacia preclusiva del giudic sull’esclusione della continuazione tra due reati si estende a tutti i reati rispettivamente, connessi;
che la residua doglianza è incentrata sul fallace postulato dell’essere s reati per i quali la continuazione è stata riconosciuta accertati all’ procedimenti svoltisi nelle forma del rito abbreviato, laddove, invece, la p inflitta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo co sentenza del 3 ottobre 2006 è stata applicata su richiesta delle parti, sicché di pertinenza è il richiamo ad indirizzo ermeneutico formatosi in relazion diversa fattispecie;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 19/12/2023.