Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12618 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12618 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOVA MARINA il 11/04/1962
avverso l’ordinanza del 06/12/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; letta la memoria a firma dell’avv. NOME COGNOME che ha insistito per raccoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 6 dicembre 2023, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando in sede di rinvio, in parziale accoglime dell’istanza proposta da NOME COGNOME ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle seguenti sen 1) sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria in data 18 maggio 201 (irrevocabile il giorno 8 ottobre 2018); 2) sentenza della Corte di appello di Re Calabria del 6 febbraio 2018 (irrevocabile il giorno 15 maggio 2019).
Ha invece escluso il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del richiamate decisioni e quelli di cui alla sentenza sub 3) della Corte di appello di Re Calabria in data 30 ottobre 2012 (irrevocabile il giorno 9 dicembre 2013).
Avverso tale pronuncia NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge per inosservanza dell’art. 178, comma 1, lett. c) in relazione agli artt. 666, comma 6, 127, comm e 175 cod. proc. pen. in ragione della mancata notifica del provvedimento impugnato personalmente al Cortese. Ciò integrerebbe un’ipotesi di nullità a regime intermedi essendo stata in tal modo pregiudicata la facoltà che il ricorrente aveva di propo impugnazione in via autonoma avverso tale pronuncia. Si chiede pertanto la restituzione nei termini ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. in favore del Corte
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio d motivazione sotto due distinti profili.
Il primo attiene alla erronea affermazione recata dall’ordinanza impugnata per cui la sussistenza della continuazione tra i reati di cui alle sentenze sub 1) quelli giudicati con la sentenza sub 3) sarebbe stata esclusa dagli stessi giudici cognizione. Le sentenze sub 1) e 2) non conterrebbero una simile affermazione, non essendosi espresse sul punto, sicché al silenzio serbato non potrebbe attribuirsi al significato, tanto meno di esclusione dei presupposti della continuazione.
Piuttosto le due sentenze richiamate avrebbero riconosciuto valenza probatoria alla sentenza sub 3) in relazione alla intraneità del Cortese rispetto alla “Loiodice”, nonché il ruolo di armiere della stessa rivestito dal ricorrente. E inoltre, avrebbero riscontrato l’esistenza di connessione tra i reati in materia di giudicati con la sentenza sub 3) e i reati in materia di armi e il reato assoc giudicati con le altre due pronunce; ciò attesterebbe la sussistenza del vincolo d continuazione, essendo tutti i reati commessi finalizzati al mantenimento dell supremazia territoriale della cosca COGNOME.
Sotto un secondo profilo, il ricorrente denuncia la violazione degli art. 627, comma 3 e 628, comma 2 cod. proc. pen. non essendosi il giudice del rinvio conformato ai principi stabiliti dalla sentenza rescindente.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Con memoria in data 8 gennaio 2025 a firma dell’avv. NOME COGNOME il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere disposto l’annullamento con rinvi dell’ordinanza impugnata.
2. Il primo motivo è infondato.
L’art. 666, cod. proc. pen., che disciplina il procedimento di esecuzione, comma 6 stabilisce che l’ordinanza adottata dal giudice all’esito dell’udienza d essere comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, i quali po proporre ricorso per cassazione.
Tuttavia, l’omessa notifica del provvedimento all’imputato personalmente o al suo difensore non determina la nullità del medesimo, ma incide unicamente sul termine per impugnarlo, precludendone il decorso per la parte a cui non è sta notificato.
Questa Corte regolatrice ha al riguardo affermato che la mancata notifica del provvedimento del giudice dell’esecuzione al difensore, ancorché egli ne abbi ricevuto copia quale domiciliatario dei propri assistiti, comporta l’inefficacia decorrenza del termine ad impugnare del quale egli può avvalersi, essendo titolar di un autonomo diritto di impugnazione per il cui esercizio il dies a quo coincide con il giorno in cui la notificazione viene eseguita (Sez. 3, n. 49089 del 18/10/2 Daneri, Rv. 253742 – 01).
Nel caso in esame risulta che il ricorrente, in data 12 giugno 2024, ha confer procura speciale al difensore per proporre ricorso avverso l’ordinanza del Tribuna di Catanzaro, ne consegue che, quanto meno da quel momento, egli era venuto a conoscenza del provvedimento del giudice dell’esecuzione, con conseguente decorrenza del termine per impugnarlo personalmente; facoltà che il Cortese tuttavia non ha esercitato.
3. Il secondo motivo è fondato.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza della continuazione tra i reati di cui sentenze sub 1) e sub 2) da un lato, e quelli oggetto della sentenza sub 3) dall’a sul generico e assertivo rilievo che la continuazione sarebbe stata esclusa dai giu della cognizione, senza in alcun modo argomentare tale conclusione. Questa peraltro non trova riscontro nelle sentenze oggetto dell’istanza, risultando unicamente che decisione sub 3) della Corte d’appello di Reggio Calabria n. 11250/12, nel confermare in parte la pronuncia di primo grado, aveva escluso la continuazione “interna” tr reati in materia di armi oggetto di quella sentenza.
In definitiva, l’ordinanza impugnata ha omesso di effettuare la necessari valutazione in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi dell’esistenza
medesimo disegno criminoso, disattendendo ì principi espressi dalla sentenza rescindente (Sez. 1, n. 8799 dell’11/11/2022, dep 2023).
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.
Così è deciso, 14/01/2025
Il Consigliere estensore
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