Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43218 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43218 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO
che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 aprile 2024 la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME con la quale era stata chiesta l’applicazione della disciplina della continuazione in relazione alle seguenti sentenze della Corte di appello di Reggio Calabria:
5 marzo 2010 per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;
30 aprile 2015 per i delitti di cui agli artt. 416bis, 512bis, 629 cod. pen. e per altri in materia di bancarotta fraudolenta e disposizioni sulle armi.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato come, nell’imputazione per il delitto associativo mafioso, fosse assente qualsiasi riferimento a reati- fine in materia di narcotraffico, avendo COGNOME riportato condanna, peraltro, solo in relazione a reati in materia di armi e contro il patrimonio.
Gli elementi emersi nel processo per il delitto associativo mafioso riferiti al coinvolgimento di COGNOME nel traffico di stupefacenti sono stati ritenuti inidonei a supportare la richiesta in quanto estranei rispetto ai presupposti rilevanti ai fini di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, con un primo atto depositato il 22 maggio 2024 con il quale ha eccepito vizio di motivazione.
Riassunto lo stato dell’elaborazione della giurisprudenza di legittimità sui temi di interesse, il ricorrente ha segnalato l’illogicità della motivazione e la sua insufficienza, tenuto conto della sostanziale irrilevanza del fatto che, nel procedimento per il delitto associativo, non fossero contestati reati fine in materia di stupefacenti.
A tale scopo, ha riprodotto alcuni passaggi della motivazione della sentenza di condanna per il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen. dai quali poteva ricavarsi la dimostrazione del coinvolgimento della RAGIONE_SOCIALE nei traffici di droga.
I reati fine nel procedimento per il delitto associativo erano stati contestati come commessi a ottobre e novembre 2006, mentre il delitto di cui all’art. 416bis cod. pen. è stato accertato fino al 2011 (epoca della sentenza di primo grado).
Pertanto, anche i delitti in materia di stupefacenti (commessi il 30 ottobre 2006) erano potenzialmente suscettibili di essere inquadrati nel contesto di operatività della RAGIONE_SOCIALE.
Rispetto a tale profilo, il giudice dell’esecuzione ha omesso ogni
motivazione, trascurando, parimenti, di prendere in esame la contiguità spazio temporale fra le violazioni.
Con altro ricorso depositato nell’interesse di COGNOME il 24 maggio 2024, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, sono stati eccepiti vizio di motivazione e violazione di legge.
Il giudice dell’esecuzione sarebbe pervenuto alla decisione di rigetto operando una verifica meramente formale del contenuto delle contestazioni di cui ai capi di imputazione, senza considerare potenziali profili di connessione tra le condotte delittuose accertate nei diversi procedimenti.
La Corte di appello avrebbe omesso di considerare le circostanze di luogo e di tempo di commissione delle singole violazioni allo scopo di verificare la ricorrenza delle condizioni per l’unificazione ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen.
Laddove fosse stata compiuta tale verifica, sarebbe stato accertato l’interesse del sodalizio mafioso per la commercializzazione di stupefacenti e la commissione dei delitti in materia di smercio di droga nell’arco temporale di operatività del gruppo criminale.
In tal senso deporrebbero precisi punti della motivazione della sentenza di condanna per il delitto associativo segnalati sin dall’istanza originaria e totalmente pretermessi dal giudice dell’esecuzione.
Si tratta dei passaggi di cui alle pagg. 879 e 880 della sentenza di primo grado nei quali era stata descritta l’attività di commercializzazione degli stupefacenti, da parte di COGNOME, in funzione degli interessi della RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Zii/ft Agi Da
I f”ricors0 – s – ono fondati.
Deve essere richiamato, preliminarmente, il principio per cui «in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale
propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, COGNOME, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).
Peraltro, «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
Con riferimento specifico ai reati associativi e ai rapporti tra gli stessi e i reati-fine, secondo l’orientamento prevalente qui condiviso, «è configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sellaj, Rv. 285369).
Sul punto, va altresì, ribadito che «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili “ah origine” perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione» (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334 02).
Per completezza si segnala che non può essere trascurata neppure «la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di nnedesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903).
Operata tale premessa, va messo in evidenza che l’ordinanza impugnata non si è attenuta ai principi costantemente elaborati da questa Corte nella materia di interesse.
L’analisi della Corte di appello si è limitata alla verifica del contenuto delle contestazioni evidenziando il riferimento, in relazione all’imputazione per il reato associativo mafioso, al coinvolgimento di COGNOME nell’attività di approvvigionamento di armi, nell’esecuzione di rapine e nel compimento di atti intimidatori nei confronti di esercenti attività imprenditoriali.
L’estraneità, nella contestazione, di qualsiasi riferimento a delitti in tema di «narcotraffico» è stata ritenuta elemento decisivo per negare il riconoscimento della continuazione.
Così facendo, tuttavia, il giudice dell’esecuzione ha trascurato di considerare la natura dei reati per i quali è stata formulata l’istanza in sede esecutiva, il luogo della loro commissione, la natura giuridica, le motivazioni delle sentenze di condanna.
Proprio alla luce di tale ultimo elemento, di particolare rilievo ai fini di interesse, sono state formulate censure pertinenti e tali da mettere in crisi l’estremamente sintetico percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata.
Non è stato preso in esame il dato temporale costituito dall’epoca di commissione del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (30 ottobre 2006), periodo nel quale era operativa l’associazione mafiosa della quale COGNOME è stato ritenuto partecipe con l’altra sentenza con la quale sono stati ritenuti in continuazione reati contestati come commessi nei mesi di ottobre e novembre 2006.
Si tratta di periodo in stretta contiguità rispetto all’epoca di commissione del delitto in materia di stupefacenti.
Non sono stati considerati elementi, pure emergenti dalle sentenze di condanna, dai quali è risultato l’interessamento di COGNOME per il traffico di sostanze stupefacenti e ciò in occasione di colloqui intercettati con alcuni associati al comune sodalizio.
Parimenti, è stata trascurata la circostanza della commissione dei reati nel medesimo territorio coincidente con quello di operatività dell’associazione mafiosa il cui interesse per il traffico degli stupefacenti sarebbe emerso da alcuni passaggi delle motivazioni delle sentenze di merito riferite al reato associativo mafioso puntualmente riportate nel ricorso del 17 maggio 2024 e, in termini più sintetici, ma ugualmente efficaci, in quello dell’8 maggio 2024.
A fronte della complessità dei temi sollevati dal ricorrente ed effettivamente posti dalla disamina delle sentenze di merito in rilievo, la motivazione lascia dei punti cruciali privi di adeguata esplorazione e verifica, non avendo proceduto, il
giudice dell’esecuzione, come, invece, avrebbe dovuto, alla verifica approfondit degli indici sintomatici della esistenza del medesimo disegno criminoso.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla statuizione sul diniego della continuazione, con rinvio giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 20 perché proceda a nuovo giudizio che tenga conto, nella più ampia autonomia decisionale, dei principi di diritto sopra ampiamente richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Così deciso il 13/09/2024