Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11255 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11255 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/07/2025 del TRIBUNALE di Ascoli piceno udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto l’istanza di applicazione della disciplina della continuazione formulata nell’interesse di NOME COGNOME tra i reati oggetto delle sentenze n. 9640/2023 del Tribunale di Napoli del 21 settembre 2022 (irrevocabile il 3 gennaio 2024), in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 216, 219, 223 r.d. n. 267 del 1942, commessi in Napoli, l’11.11.2016 e la sentenza della Corte di appello di Ancona del 7.7.2023 (irrevocabile il 7 marzo 2024), in ordine al reato di cui agli artt. 640, 61 n. 7 cod. pen., commesso in epoca anteriore e prossima al mese di febbraio 2016, in San Benedetto del Tronto.
Con la medesima ordinanza ha respinto l’istanza in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., artt. 44 lett. b), 64, 71, 65, 72, 83, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e art. 2 legge reg. n. 9 del 1983, commessi in Napoli il 12 e il 24 febbraio 2016 oggetto della sentenza n. 8527 del 2020 del Tribunale di Napoli del 21 settembre 2022 (irrevocabile il 4 febbraio 2023).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e NOME COGNOME del foro di Venezia, deducendo tre motivi di ricorso.
2.1 Con il primo e il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e art. 671 cod. proc. pen., con
riguardo alla esclusione della continuazione per l’asserita eterogeneità delle condotte, nonché l’omessa considerazione del contenuto della sentenza irrevocabile.
Ad avviso della difesa, la pretesa eterogeneità tra bancarotta e reati edilizi sarebbe soltanto formale, atteso che le opere abusive sono stati funzionali alla realizzazione della bancarotta fraudolenta avendo consentito la creazione di sei appartamenti da locare in frode ai creditori, come risulta dalle pagine 5 e 8 della sentenza n. 9640 del 2023; secondo il ricorrente tali locazioni prevedevano che i canoni da versare alla RAGIONE_SOCIALE fossero compensati per otto anni con il credito riveniente da lavori di manutenzione straordinaria a cura e spese dei conduttori: lavori che non risultavano essere stati eseguiti alla data della dichiarazione di fallimento.
2.2. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione per travisamento del fatto, la contraddittorietà logica e l’erronea valutazione del contesto spaziale dei reati.
Si è eccepito che l’ordinanza impugnata ha travisato il dato oggettivo ritenendo insussistente un comune contesto territoriale, lì dove, invece, i reati edilizi sono stati commessi nello stesso contesto territoriale della bancarotta, ovvero a Napoli,, in relazione a un sottotetto; le condotte distrattive erano state accertate come commesse a Napoli e, in parte, proprio in relazione a quei medesimi immobili oggetto di locazione.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
In continuità con l’arresto delle Sezioni Unite, si è ulteriormente precisato che l’esistenza del medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi (Sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Digiglio,
Rv. 284652 – 01)
Si è altresì affermato che incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 – 01).
Tanto precisato, va rilevato che l’ordinanza impugnata con motivazione adeguata, ha escluso la continuazione dei reati di natura fraudolenta con i reati edilizi, ritenendo l’insussistenza della identità del disegno criminoso, evidenziando l’irrilevanza, a tali fini, della circostanza che i beni interessati dagli abusi edilizi e il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, da cui è derivata l’imputazione per il reato di bancarotta, fossero riconducibili allo stesso soggetto proprietario.
Invero, a tacer del fatto che lo stesso ricorso riconosce che l’abuso ha riguardato un solo immobile, laddove le condotte distrattive concernono sei appartamenti (e, infatti, si ammette che queste ultime riguardavano, in parte (corsivo di chi scrive), proprio i medesimi immobili oggetto di locazione, si osserva che, ai fini della ricostruzione del disegno criminoso, l’abuso edilizio non ha nulla a che vedere con la condotta concretamente pericolosa per gli interessi creditori che ha condotto alla condanna per bancarotta: questa, infatti, per quanto emerge dallo stesso ricorso, si sostanzia in una simulata compensazione dei canoni dovuti con il credito per lavori che i conduttori avrebbero dovuto eseguire e non eseguirono
In questa prospettiva, non essendo dal ricorrente stato dedotto null’altro che l’abuso edilizio avrebbe avuto ad oggetto in parte gli immobili considerati dal giudice del reato fallimentare, non viene enucleato alcun vizio logico della motivazione dell’ordinanza impugnata, giacché tale parziale coincidenza oggettiva, ove pure sussistente, non appare, alla stregua, si ripete, delle stesse affermazioni del ricorso, correlata ad alcun profilo della specifica condotta illecita idoneo a rivelare l’unitaria preordinazione dei reati.
Di conseguenza, la deduzione difensiva volta ad evidenziare che il giudice dell’esecuzione abbia errato nel ritenere che detti abusi fossero stati commessi in altro contesto spaziale, non assurge a elemento decisivo ai fini della correttezza dell’iter argomentativo, non incidendo la circostanza del medesimo contesto spaziale sul giudizio di insussistenza dell’unicità del disegno criminosa, una volta affermata l’estemporaneità della condotta.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 12/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente