Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1322 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1322 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Catania il 29/07/1966;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 06/12/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto la domanda diretta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali NOME COGNOME è stato condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) sentenza della Corte di appello di Bologna del 4 luglio 2008; 2) sentenza della Corte di appello di Venezia del 10 aprile 2013; 3) sentenza della Corte di appello di Perugia del 19 novembre 2019.
In particolare, nel determinare il trattamento sanzionatorio conseguente l’avvenuto riconoscimento della continuazione, il giudice dell’esecuzione ha individuato come reato più grave quello di rapina commesso dall’istante in Perugia il giorno 18 agosto 2006 ed accertato con la sentenza sub 3), fissando come pena base quella di anni cinque di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, con determinazione dell’aumento di pena per la continuazione – rispetto ai reati satellite – in anni due e mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa per quelli giudicati con la sentenza n.1 ed in anni uno e mesi nove di reclusione ed euro 500,00 di multa per quelli accertati con la sentenza sub 2).
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo p l’annullamento del provvedimento impugnato relativamente al trattamento sanzionatorio.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 438 e seguenti del codice di rito ed osserva che la Corte territoriale – nel determinare l’aumento di pena in ordine ai reati satellite – ha omesso di considerare che i giudizi di cui alle sentenze sub 1) e 2) si erano celebrati con il rito abbreviato, di talché la relativa pena doveva essere ridotta necessariamente nella misura di un terzo.
Non avendo provveduto a tale riduzione il giudice dell’esecuzione è incorso nella lamentata violazione di legge e, pertanto, secondo il condannato l’ordinanza impugnata deve essere annullata con riferimento al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha affermato che, in tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine “al quantum” (si veda Sez. 1, n.12591 del 13/03/2015, Rv. 262888, fattispecie in cui la Corte ha parzialmente annullato, con rinvio, l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell’aumento della pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione prevista dal rito abbreviato).
Inoltre, è stato affermato che il giudice dell’esecuzione che debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030).
Il giudice dell’esecuzione deve, quindi, dare conto dei criteri utilizzati nella rideterminazione della pena per applicazione della continuazione, in modo da rendere noti all’esterno non solo gli elementi che sono stati oggetto del suo ragionamento, ma anche i canoni adottati, sia pure con le espressioni concise caratteristiche dei provvedimenti esecutivi (Sez. 1, n. 23041 del 14/05/2009, Rv.244115), soprattutto qualora i singoli aumenti risultino significativi rispetto a quelli riconosciuti in sede di cognizione per reati satellite (Sez. 1, n. 32870 del 10/06/2013, Rv.257000).
In particolare, il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del
reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268735).
Premesso quanto sopra e passando alla valutazione del caso in esame, va osservato che la Corte di appello di Perugia non ha specificato se l’aumento di pena complessivamente individuato per i reati satellite debba ritenersi al netto della riduzione per il rito in conformità al consolidato principio di diritto sopra indicato sulla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., considerato che i relativi procedimenti si erano svolti con il rito abbreviato.
La ordinanza impugnata, fermo restando l’avvenuto riconoscimento della continuazione, deve quindi essere annullata relativamente al trattamento sanzionatorio rispetto ai reati satellite di cui alle sentenze sub 1) e 2), con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), nel rispetto dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.