Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33959 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33959 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/10/2023 del TRIBUNALE di LIVORNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, qualità di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, avanzata nell’interesse di COGNOME, volta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione tra alcuni rea di furto giudicati dai Tribunali di Genova, Pordenone e Parma, commessi nel periodo compreso tra il 28 giugno 2016 e il 7 luglio 2017 in Rapallo, Caorle e Parma.
A ragione della decisione, il giudice a quo osservava che, per quanto “sostanzialmente omogenei”, i reati in discussione non erano riconducibili a un’identica matrice deliberati quanto commessi in località diverse e “a distanza di tempo l’uno dall’altro”.
Ha proposto ricorso l’interessata, per mezzo del suo difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, cpv., cod. pen., 671 e 125 cod pen.
Ci si duole che il Tribunale abbia attribuito esclusivo rilievo al dato temporale, prende tuttavia, in considerazione un periodo errato e non risultante dagli atti.
Infatti, gli episodi delittuosi per cui si invocava il riconoscimento della contin risultavano commessi tra il 28 agosto 2016 e il 7 luglio 2017 e non, come frettolosament affermato nel provvedimento impugnato, tra il 10 giugno 2017 e il 3 aprile 2017.
Inoltre, il giudice di merito non si era accorto che tra il reato commesso a Caorle il 3 2017, giudicato con sentenza del Tribunale di Pordenone in data 3 giugno 2019, e il reato di c al capo A), giudicato con sentenza del Tribunale di Parma in data 23 novembre 2020 (commesso il 29 aprile 2017), erano trascorsi solo ventisei giorni.
Né il giudicante aveva considerato che il Tribunale di Parma, con la citata sentenza, ave riconosciuto la continuazione ‘interna’ tra i reati, che si collocavano tra il 29 aprile 20 luglio 2017.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Si è tradizionalmente affermato, nella giurisprudenza di legittimità, c fattore tempo assume un ruolo determinante ai fini della verifica dell’unicità del di criminoso, e ciò perché il decorso del tempo quanto più si allunga, tanto più rende probabil riemersione del conflitto tra gli opposti motivi e, quindi, la necessità di una nuova deliber criminosa che infrange di per sé l’identità di quel piano (per tutte, Sez. 6, n dell’11/12/1991, dep. 1992, Moro, Rv. 189289 – 01).
L’ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime, tuttavia, giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimen
singoli gruppi di reati commessi all’interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, te conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia, dalle singole causal contiguità spaziale (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023, Kriz, Rv. 284532 – 01).
Si è, inoltre, precisato, in tema di continuazione in sede esecutiva, che deve form oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli cost oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguar a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudi merito (Sez. 1, n. 2867 dell’ 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01).
Ciò posto, ritiene il Collegio che il giudice dell’esecuzione, nel pronunciarsi sull’ inoltrata dalla RAGIONE_SOCIALE, non si sia conformato agli enunciati principi.
Gli errori, al contempo concettuali e di diritto, ascrivibili al Tribunale di Livor consistiti nell’avere: da un lato, apprezzato il fattore temporale ponendo a raffronto solta date di commissione del primo e dell’ultimo dei reati in discussione, (peraltro paleseme inesatte, visto che la data del supposto primo reato, indicata nel 1° giugno 2017, è successiv quella del supposto ultimo reato, indicata nel 3 aprile 2017), omettendo, quindi, di conside la richiamata giurisprudenza di legittimità sulla continuazione fra “gruppi di reati”; dall’ non essersi confrontato con la continuazione interna riconosciuta in sede di cognizione tra delitti di furto aggravato giudicati con la sentenza del Tribunale di Parma in data 23 nove 2020, commessi tra il 29 aprile 2017 e il 7 luglio 2017, cioè a due mesi e otto giorni di dis intervallo superiore ai 26 giorni intercorsi tra il reato giudicato con la sentenza del Tri Pordenone in data 3 giugno 2109 (commesso in Caorle il 3 aprile 2017) e il primo, in ordine cronologico, di quelli giudicati con la decisione del giudice di Parma (commesso in Parma il aprile 2017).
Tanto impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno, in diversa persona fisica (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), che sa i vizi evidenziati in conformità ai ricordati principi.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024
CORTE SUPREMA CM CASSAZIONE
Il Consigliere estensore
Il Presidente