Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5832 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5832 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nata a Santa Maria Capua Vetere il 16/9/1969
avverso la sentenza del 14/6/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14/6/2024, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 18/9/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a NOME COGNOME con riguardo al delitto di cui all’art. 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.
Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo i seguenti motivi: – erronea applicazione dell’art. 8 citato, oltre che degli artt. 81 e 133 cod. pen. La Corte di appello, pur condividendo la censura relativa alla riduzione della
pena per il rito abbreviato, non avrebbe accolto quella relativa all’erroneo aumento a titolo di continuazione, sostenendo che il primo Giudice non avrebbe applicato questo istituto. Tale decisione, tuttavia, sarebbe palesemente errata, in quanto il chiaro riferimento alla continuazione si ritroverebbe in due diversi passaggi della sentenza di primo grado, peraltro con radicale assenza di motivazione circa l’entità dell’aumento;
la stessa mancanza di motivazione è poi dedotta con riguardo alla misura complessiva della pena che, pur sensibilmente distante dal minimo edittale, non sarebbe sostenuta da alcun argomento nelle sentenze di primo e di secondo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che non coinvolge l’affermazione di responsabilità, risulta fondato.
Le pronunce di merito hanno riconosciuto a carico della COGNOME il delitto di cui all’art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, perché – quale legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE – nel 2017 aveva emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
4.1. La contestazione, dunque, ha ad oggetto più fatture emesse tutte nel corso del medesimo periodo di imposta, così da dover essere considerate un solo reato ai sensi dell’art. 8, comma 2, decreto citato.
Tanto premesso, la ricorrente ha ben evidenziato che, erroneamente, la contestazione medesima conteneva un espresso riferimento – normativo e letterale – proprio all’istituto della continuazione, e che questo era stato riconosciuto dal primo Giudice nel calcolo della pena (fissata nella base di 4 anni di reclusione, “tenuto già conto dell’aumento a titolo di continuazione interna”).
5.1. Sollecitata con uno specifico motivo di gravame, la Corte di appello ha però affermato che il Tribunale non aveva – “di fatto” – operato alcun aumento per la continuazione, limitandosi a concedere le circostanze attenuanti generiche ed applicare la diminuente per il rito abbreviato (peraltro con calcolo sbagliato, poi corretto dalla sentenza impugnata).
Ebbene, questa motivazione è errata in quanto, come appena evidenziato, il testo della sentenza del Tribunale è chiaro – come il capo di imputazione – nel richiamo all’istituto della continuazione, in due distinti passaggi, compreso quello, qui decisivo, della determinazione della pena; con violazione, dunque, del citato art. 8, comma 2, d. Igs. n. 74 del 2000.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente al calcolo della sanzione, a cui non può provvedere questa Corte,
non conoscendosi l’entità dell’aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. applicato dal Tribunale e, in parte qua, confermato in appello.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen., peraltro, si dichiara la irrevocabilità del sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2025
Il Con igliere estensore
Il Presidehte