Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8754 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8754 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da NOME nell’unico moti impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quan sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, la pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in mater continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, rilievo decisivo, oltre alla disomogeneità dei titoli di reato e alla diversità modalità esecutive, la distanza temporale tra i reati, circa sei mesi, e l’a circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del pri reato, avesse programmato, nonostante un periodo intermedio di detenzione tutolo di custodia cautelare, sia pure nelle linee generali richieste dal secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi. In tale contesto, ha aggiu i reati sembrano plausibilmente riconducibili ad autonome risoluzioni criminose espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell’applicazion istituti di favore.
Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una l alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzion sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di mer Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezza stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in conc rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitando contestarne, del tutto astrattamente la conducenza. Non illogico nemmeno rilievo assegnato alla circostanza pacifica che i reati siano stati com giudicati anche dopo un significativo periodo di detenzione carceraria prospettazione della realizzazione dei successivi reati in esecuzione del mede disegno da cui erano scaturiti quelli commessi in precedenza si scontra, da un con la cesura esistenziale non solo teorica ; ma reale e tranciante, costitui carcerazione; dall’altro con la impossibilità di presumere che nonostan carcerazione – anche a prescindere dalla teorica tendenziale finalizzazio questa alla rieducazione – la spinta per la realizzazione dei precedenti re
rimasta medio termine immutata anziché deprecabilmente risorta dopo la scarcerazione.
Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, c conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna liAricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024.