Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28408 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28408 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/11/2023 del TRIBUNALE di CAGLIAR]
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 20 novembre 2023, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui COGNOME NOME aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra le seguenti sentenze:
sentenza in data 5.10.2009 della Crown Court di Croydon (RegnbUnito) e riconosciuta dalla Corte d’appello di Cagliari;
sentenza n. 483316 del 25.10.2016, irrevocabile il 6.10.2020, emessa dal GUP presso il Tribunale di Cagliari, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dall’aprile 2008 al febbraio 2009;
C}1i
3) sentenza del 3.3.2021, irrevocabile il 26.4.2021 pronunciata dal Tribunale di Cagliari in relazione al reato di cui all’art. 187, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, commesso a Cagliari il 3.3.2016.
Il Tribunale, dopo aver affermato l’incompletezza dell’istanza in ragione de mancata allegazione della sentenza pronunciata dal tribunale straniero e de sentenza della Corte d’appello che l’ha riconosciuta, ha ritenuto che la quest di legittimità costituzionale prospettata dal COGNOME in relazione all’art. 12 co nella parte in cui impedirebbe il riconoscimento della sentenza straniera ai fin vincolo della continuazione, era già stata dichiarata inammissibile dalla C costituzionale con sentenza n. 72 del 1997. Anche di recente la giurisprudenza legittimità aveva escluso la possibilità di applicare in executivis la continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato con sentenza straniera riconos dall’ordinamento italiano, ritenendo che tale conclusione non sia stata super dal d.lgs. n. 73 del 2016, il quale ha esteso la possibilità di valutazio sentenze straniere non riconosciute che formano oggetto di informazioni acquisit nell’ambito di procedure comunitarie di assistenza giudiziaria.
Quanto ai reati giudicati con le sentenze sub 2) e 3), il Tribunale ha ritenut non potesse essere riconosciuto il vincolo della continuazione, trattandosi di commessi a distanza di ben otto anni gli uni dall’altro, e tra loro disomogenei.
2. COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso tale ordinanza.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge per inosservan dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., il quale prescrive che sia i dell’esecuzione ad acquisire d’ufficio copia delle sentenze nel c:aso in cui q non siano allegate all’istanza di riconoscimento della continuazione. Il Tribuna nel rilevare la mancanza di indicazioni in ordine alla sentenza straniera e sentenza della Corte d’appello di riconoscimento della stessa, avrebbe ignora tale disposizione.
Il ricorrente rileva inoltre come nell’istanza fossero evidenziati gli indici ri dell’identità del disegno criminoso, ed in particolare l’omogeneità delle condo criminose, tutte concernenti gli stupefacenti, nonché i tempi di commissione de reati, essendo stata accertata l’instaurazione del vincolo associativo sin ottobre 1990, e dunque anteriormente al reato commesso in Gran Bretagna.
2.2. Con il secondo motivo deduce la inosservanza dell’art. 12, comma 1, cod pen. e l’erronea applicazione dell’art. 3, d.lgs n. 73 del 2016.
Secondo il ricorrente, l’art. 12 cod. pen. non escluderebbe la possibili riconoscere il vincolo della continuazione tra reati giudicati con sentenze giudice italiano e quelli oggetto di sentenze straniere, rientrando anzi possibilità tra gli “effetti penali” previsti dal comma 1, n. 1 dell’art. 12 cit
Inoltre, l’art. 3, d.lgs n. 73 del 2016 sarebbe norma successiva rispetto all’ dei reati giudicati dalle sentenze concernenti reati in materia di stupefac sicché esso avrebbe potuto essere applicato solo se interpretato in se favorevole al reo.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente reitera la questione di legit costituzionale, già prospettata avanti al giudice dell’esecuzione, concernente l 12 cod. pen. nella parte in cui non prevede esplicitamente il riconoscimento sentenze straniere ai fini del vincolo della continuazione. Esso, invero, violer il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., creando disparità di tratt tra il reo che commetta reati esclusivamente in Italia, e colui che invece commet una condotta illecita anche all’estero. Sarebbe, altresì, violato l’art 27 vanificandosi l’opera di rieducazione del condanNOME che venisse collocato i carcere unitamente ad altro soggetto ritenuto colpevole di uguali delitti, giudicato solo in Italia. Infine, la previsione dell’art. 12 sarebbe irragionev quanto «manca il suo obiettivo e tradisce la sua ratio». Il ricorren1:e, oltre a rilevare che la questione di costituzionalità era stata prospettata anche in relazio parametri costituzionali non esaminati nella precedente pronuncia della Corte costituzionale, evidenzia che la riproposizione della questione non sareb comunque preclusa.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chie dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell’art. 186 disp. cod. proc. pen., è infondato.
È indubbio che nella fase di esecuzione, l’esplicita disposizione di cui all’art disp. att. cit. non onera l’istante della necessaria produzione delle sen accertative dei reati in relazione ai quali è chiesto il riconoscimento del vi della continuazione e determina la conseguenza che l’onere di provare i fatti d quali dipende l’applicazione della continuazione è da ritenersi soddisfatto, non s con la produzione della copia della sentenza rilevante ai fini del richi riconoscimento, ma anche con la semplice indicazione degli estremi di essa, ben potendo, in tale ipotesi, l’acquisizione del documento essere disposta dal giud dell’esecuzione (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015, COGNOME, Rv. 265011 – 01).
Pertanto, assodato il dovere giudiziale in sede esecutiva di acquisire le sent accertative dei reati oggetto dell’istanza di applicazione cella continuazione caso in esame il ricorrente non si confronta con la circostanza che il riliev giudice dell’esecuzione era rivolto non solo alla mancata allegazione della senten del tribunale straniero, e della sentenza di riconoscimento della Corte d’appe ma anche alla mancanza di indicazioni precise e di completezza dell’istanza soprattutto, non tiene conto del fatto che comunque il Tribunale ha esamiNOME ne merito detta istanza, affrontando la questione della possibilità di riconoscer continuazione con la sentenza straniera, ed escludendola.
3. Anche il secondo motivo è infondato.
Questa Corte ha affermato che, in sede di cognizione, il giudice che riconos l’applicazione della disciplina della continuazione tra il reato giudicato in Ita altro reato giudicato all’estero, applica una pena illegale per la parte d relativa al reato giudicato all’estero, stante l’impossibilità per il condan opporre tale sentenza allo Stato estero che pretenda di eseguire per intero la p inflitta dal proprio giudice nazionale (Sez. 1, n. 32212 del 15/06/2022, COGNOME, 283565 – 01, la quale ha rilevato che vi è il difetto di sovranità dello Stato it e quindi il difetto di giurisdizione nella rideterminazione della misura della inflitta con sentenza definitiva emessa da uno Stato estero, attrave l’applicazione della disciplina del reato continuato).
Ciò vale anche in sede di esecuzione, ove si è ritenuta non applicabile continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reato giudicato con sen straniera riconosciuta nell’ordinamento italiano, in quanto il vincolo d continuazione non rientra tra le condizioni cui può essere finalizzat riconoscimento delle sentenze penali straniere, ex art. 12, cornma primo, co pen. (Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013, dep. 2014, COGNOME, R.v. 259035 – 0 Conformi: Sez. 1, n. 44604 del 24/10/2011, COGNOME, Rv. 251477; Sez. 1, n 19469 del 07/05/2008, Castellana, Rv. 240294).
Si è altresì specificato che la situazione non è stata modificata dall’art. 3, 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità dì valutazione alle sente straniere non riconosciute che formano oggetto di informazioni acquisit nell’ambito delle procedure comunitarie di assistenza giudiziaria, dal momento ch tale disposizione reitera le indicazioni dell’art. 12 cod. pen., per quanto attie finalità per le quali detta valutazione è consentita (Sez. 1, n. 1750 23/01/2020, Lazri, Rv. 279364 – 01; Sez. 5, n. 48059 del 02/10/2019, Balzano, Rv. 277650 – 01).
Le conclusioni cui è pervenuta questa Corte di legittimità sono coerenti con giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, come rilevato dall’ordinan
impugnata, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittim costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost. dell’art. 12 cod. pen., nella cui impedisce il riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell’individuazi del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 del cod. proc. pen. (C cost., ordinanza n. 72 del 1997).
La Consulta ha rilevato che la disciplina del reato continuato postula il riferim a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in r del diritto interno, sicché «il riconoscimento della sentenza straniera agli effe quanto richiesto dal giudice a quo comporterebbe l’individuazione di un meccanismo che rendesse fra loro omologabili il reato giudicato all’estero e quel giudicato nello Stato nonché le pene in concreto irrogate nei due giudizi, posto c soltanto per questa via sarebbe possibile individuare la ‘violazione più grav determinare, in ragione di essa, l’aumento di una pena prevista dall’ordinamen interno» e che «l’applicazione della continuazione tra la condanna subita in Ita e le condanne all’estero determinerebbe una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, così restando totalment eluso, fra l’altro, il principio della prevalenza delle convenzioni e del internazionale generale, programmaticamente assunto a chiave di volta (art. 696) della disciplina dettata dal nuovo codice in tema di rapporti giurisdizionali autorità straniere».
Il terzo motivo, con il quale il ricorrente reitera le questioni di leg costituzionale prospettate avanti al giudice dell’esecuzione, è infondato.
A fronte della manifesta inammissibilità della questione di costituzionali prospettata in relazione all’art. 3 Cost. dichiarata dalla Corte costituzionale citata ordinanza n. 72 del 1997, il ricorrente non ha dedotto argomentazioni nuove o profili di censura ulteriori a sostegno della violazione dell’art. 3 Cost, sicch essere ribadita in questa sede la manifesta infondatezza della censura.
4.1. Manifestamente infondata è altresì la dedotta violazione dell’art. 27, t comma, Cost.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio della finalità rieducat della pena, in forza del quale le pene non possono consistere in trattament contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condanNOME, è ormai da tempo diventato patrimonio della cultura giuridica europea, particolarmente per il suo collegamento con il “principio di proporzione” fr qualità e quantità della sanzione, da una parte, ed offesa, dall’altra (tra m sentenze n. 179 del 2017 e n. 313 del 1990). La Corte costituzionale ne ha ravvisato la violazione, ritenendo che il legislatore avesse superato il limite d ragionevolezza, non solo nel caso di sperequazioni punitive di tale gravità d
risultare radicalmente ingiustificate (ex plurimis, sentenze n. 282 del 2010, n. 22 del 2007, n. 325 del 2005 e n. 364 del 2004), anche alla luce dei canoni di razionalità (sentenza n. 218 del 1974) e di ragionevolezza, ma altresì in ipote in cui la pena comminata dal legislatore è risultata manifestamente sproporzionata non tanto in rapporto alle pene previste per altre figure di reat quanto piuttosto in rapporto – direttamente – alla gravità delle condot abbracciate dalla fattispecie astratta (Corte cost., sent. n. sentenza n. 112 2019; sent. n. 86 del 2024).
4.2. Nella specie, non ricorre alcuna di tali ipotesi, dal momento che il mancat riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze emesse dal giudice italiano e sentenze pronunciate dall’Autorità straniera non determina irragionevoli sperequazioni punitive conseguenza della arbitrarietà di scelt legislative, ma discende dai naturali limiti che incontra la sovranità dello St italiano e la sua giurisdizione.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2024.