Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1945 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1945 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME COGNOME nato il 10/12/1982
avverso l’ordinanza emessa il 26/09/2024 dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha
chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 26 settembre 2024 la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell’istanza presentata da NOME COGNOME ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., riconosceva il vincolo della continuazione tra le sentenze di cui ai punti a) e b) del provvedimento impugnato, applicando al condannato la pena di sei anni, sei mesi di reclusione e 15.000,00 euro di multa.
Le condotte illecite per le quali veniva riconosciuta la continuazione in sede esecutiva, in particolare, risultavano giudicate dalla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano il 28 settembre 2023, che aveva giudicato il reato di cui al punto a), ritenuto più grave, nonché dalla sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Venezia il 18 giugno 2016, che aveva giudicato il reato di cui al punto b), per il quale era stato disposto l’aumento di pena a titolo di continuazione.
Avvero questa ordinanza NOME COGNOME, a mezzo dell’avv. NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che il Giudice dell’esecuzione, nel riconoscere il vincolo della continuazione invocato dal condannato, non aveva specificato se, nel disporre l’aumento di pena per la continuazione, per il reato di cui al capo b), aveva tenuto conto del fatto che tale fattispecie era stata giudicata all’esito di un procedimento celebrato con le forme del giudizio abbreviato.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che la Corte di appello di Milano, in accoglimento dell’istanza presentata da NOME COGNOME, ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., riconosceva il vincolo della continuazione tra i reati giudicati da due sentenze, indicate nei punti a) e b) del provvedimento impugnato, applicando al condannato la pena di sei anni, sei mesi di reclusione e 15.000,00 euro di multa.
Di tali pronunce, la prima era stata emessa il 28 settembre 2023 dalla Corte di appello di Milano, che aveva giudicato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), ritenuto di maggiore gravità; la seconda era stata emessa il 18 giugno 2016 dalla Corte di appello di Venezia, che aveva giudicato, con le forme del rito abbreviato, il reato di cui all’art. 73 T.U., per il quale era stato disposto l’aumento di pena a titolo di continuazione.
Tuttavia, nel disporre l’aumento di pena per la continuazione tra i fatti di reato presupposti, la Corte di appello di Milano non teneva conto del fatto che, nelle ipotesi di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, qualora come nel caso di NOME COGNOME – il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con le forme del rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc, pen. Tutto questo comporta, che, in tali ipotesi, il giudice dell’esecuzione deve specificare nel provvedimento di avere tenuto conto di tale riduzione di pena, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine alla sua quantificazione, come costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 – 01; Sez. 3, n. 9038 del 20/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254977 – 01; Sez. 1, n. 5480 del 13/01/2010, COGNOME, Rv. 245915 – 01; Sez. n. 44477 del 04/11/2009, COGNOME, Rv. 245719 – 01).
Né, per altro verso, dal testo dell’ordinanza impugnata è possibile comprendere se il Giudice dell’esecuzione, nella quantificazione dell’aumento di pena di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen., ha tenuto conto, anche solo implicitamente, della riduzione derivante dal rito abbreviato con cui si era celebrato il procedimento conclusosi con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia il 18 giugno 2016. Nel provvedimento impugnato, infatti, ci si limitava a quantificare l’aumento di pena per la continuazione, disposto per il reato di cui al punto b), in un anno, sei mesi di reclusione e 15.000,00 euro di multa.
A sostegno di queste conclusioni non può non richiamarsi, in linea con la giurisprudenza che si è già richiamata, il principio di diritto, da ultimo, affermato da Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281617 – 01, secondo cui: «In tema di riconoscimento della continuazione “in executivis”, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitto in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo
aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine “al quantum”».
Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano.
Così deciso 1 1 11 dicembre 2024.