Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44299 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44299 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato in Romania il 30/04/1996, avverso l’ordinanza del 15/04/2024 della Corte di appello di L’Aquila; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME COGNOME chiedeva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. al giudice dell’esecuzione di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze della Corte di appello di L’Aquila:
sentenza del 7 gennaio 2022, irrevocabile il 14 giugno 2022, di condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 300 di multa per il reato di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen.;
2) sentenza del 3 ottobre 2022, irrevocabile il 16 maggio 2023, di condanna alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 100 di multa per il reato di cui all’art. 648 cod. pen.;
sentenza del 24 ottobre 2022, irrevocabile il 10 gennaio 2023, di condanna alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed C 1.500 di multa per i reati di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen. e 648 cod. pen.
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Il giudice dell’esecuzione accoglieva l’istanza e, ritenuto più grave il delitto giudicato con la sentenza sub 3), applicava sulla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed C 1.500 di multa un aumento di mesi 8 di reclusione ed C 250 di multa per ciascuno dei due ulteriori reati giudicati con le sentenze sub 1) e sub 2), così rideterminando la pena complessiva in anni 4 e mesi 10 di reclusione ed C 2.000 di multa.
Il difensore di fiducia del COGNOME, Avv. NOME COGNOME ha impugnato l’ordinanza in oggetto, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge.
Rileva che i due aumenti di pena avrebbero dovuto tenere conto della riduzione di un terzo, poiché quelle condanne erano intervenute a seguito di giudizio ordinario: dal provvedimento impugnato non è, tuttavia, dato evincere che i giudici abruzzesi abbiano tenuto conto del rito alternativo.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, rilevando che «È vero che il giudice dell’esecuzione non ha dato conto della circostanza che entrambe le sentenze con le quali si sono giudicati i reati messi in continuazione sono state pronunciate con il giudizio abbreviato, ma è anche vero che alcuna violazione o alcun nocumento al ricorrente è ravvisabile. Proprio la circostanza che entrambe le sentenze i cui reati sono stati posti in continuazione sono state pronunciate a seguito di un giudizio abbreviato comporta l’assenza di necessità di differenziazione tra le pene poste in continuazione (che sarebbe stato necessario nel caso in cui una fosse stata pronunciata a seguito di rito ordinario e l’altra con il giudizio abbreviato), sicché la riduzione operata dal giudice dell’esecuzione (anche piuttosto consistente) della pena irrogata dal giudice della cognizione a seguito del rito premiale, non ha determinato la violazione di legge indicata, né l’applicazione di una pena illegale».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, riconosciuta l’identità del disegno criminoso tra più reati giudicati con diverse sentenze, la misura dell’aumento di pena effettuato dal giudice dell’esecuzione in relazione a reati giudicati con rito abbreviato deve necessariamente tenere conto – dandone atto in motivazione – della diminuzione imposta dal rito alternativo: cfr., Sez. 1,
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n. 12591 del 13/03/2015, Reale, Rv. 262888 – 01, e, da ultimo, Sez. 1, n. 26269 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281617 – 01, secondo cui «In tema di riconoscimento della continuazione in executivis, qualora il giudizio relativo al reato satellite sia stato celebrato con il rito abbreviato, l’aumento di pena inflitt in applicazione dell’art. 81 cod. pen., è soggetto alla riduzione premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., ed il giudice deve specificare in motivazione di aver tenuto conto di tale riduzione, la quale, essendo aritmeticamente predeterminata, non necessita di alcuna motivazione in ordine al quantum. (Fattispecie in cui la Corte, ha annullato, in parte, con rinvio l’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione, dal cui testo non era possibile accertare se, nella quantificazione dell’aumento della pena ai sensi dell’art. 81 cod. pen., si fosse tenuto conto della riduzione comportata dal rito abbreviato)».
Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione non si è conformato al principio indicato: il provvedimento non fa alcun riferimento alla circostanza che le sentenze sub 1) e sub 2) siano state emesse a seguito di giudizio abbreviato, né nella parte relativa alla rideterminazione della pena, né nella parte introduttiva relativa alla indicazione delle sentenze in relazione alle quali il condannato invocava il riconoscimento dell’identità del disegno criminoso, sicché deve necessariamente ritenersi che, nel quantificare l’aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen., non si sia tenuto conto della riduzione imposta dal rito abbreviato.
Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato senza rinvio, potendo questa Corte procedere alla rideterminazione degli aumenti di pena, riducendo di un terzo quelli quantificati dal giudice dell’esecuzione: da mesi 8 di reclusione ed C 250 di multa a mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed C 166 di multa per ciascuno dei due ulteriori reati per i quali è intervenuta condanna, così rideterminandosi la pena complessiva finale in anni 4, mesi 4 e giorni 20 di reclusione ed C 1.832 di multa.
P.Q.M.
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