Continuazione Reato: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’istituto della continuazione reato rappresenta un caposaldo del nostro sistema penale, permettendo di mitigare la pena per chi commette più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci rammenta che per invocare tale beneficio non basta una generica contestazione, ma servono motivi specifici e concreti. L’ordinanza in esame ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato proprio per la carenza di argomentazioni fattuali a sostegno della sua tesi.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato per plurime violazioni dell’art. 75 del D.Lgs. n. 159/2011, norma che punisce chi trasgredisce le prescrizioni imposte con una misura di prevenzione. In sede di appello, era stata negata la possibilità di considerare tali violazioni in continuazione reato con altre due sentenze di condanna precedenti, una per evasione (art. 385 c.p.) e l’altra per un’ulteriore violazione dello stesso art. 75.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nel non riconoscere l’unicità del disegno criminoso che legava tutti i reati. La difesa si è basata sulla natura stessa dei delitti contestati e sulla presunta evidenza (ictu oculi) delle condizioni per applicare la continuazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Continuazione Reato
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio procedurale di fondamentale importanza: il ricorso per Cassazione non può limitarsi a una critica generica e astratta della sentenza impugnata, ma deve indicare con precisione gli errori di diritto o di logica commessi dal giudice di merito, supportando le proprie censure con elementi fattuali specifici.
I giudici di legittimità hanno osservato come il ricorrente si sia limitato a contestare in modo ‘essenzialmente confutativo’ le conclusioni della Corte d’Appello, senza però indicare da quali elementi concreti quest’ultima avrebbe dovuto desumere l’esistenza di una ‘volizione iniziale ed unitaria’, ovvero il medesimo disegno criminoso necessario per la continuazione reato.
Le Motivazioni
Nelle motivazioni, la Corte ha sottolineato che il giudice di merito aveva correttamente escluso la continuazione per la mancanza di prove circa la possibilità di ricostruire un progetto criminoso unitario e iniziale. Di fronte a questa argomentazione, il ricorrente non ha offerto elementi di fatto alternativi. Egli si è limitato a sostenere che la natura del reato e le condizioni per la continuazione fossero evidenti, senza però spiegare su quali basi fattuali il giudice avrebbe dovuto fondare una diversa conclusione.
Questa carenza argomentativa rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. La Cassazione non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Se il ricorso non evidenzia vizi specifici, ma si limita a riproporre una diversa interpretazione dei fatti, esula dalle competenze della Suprema Corte.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha delle implicazioni pratiche significative. In primo luogo, ribadisce che la declaratoria di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. Ciò avviene quando non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nel proporre un’impugnazione priva dei requisiti di legge. In secondo luogo, essa serve da monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: è indispensabile formulare censure specifiche, dettagliate e ancorate agli atti processuali, dimostrando in modo puntuale dove e come il giudice di merito abbia sbagliato. Una semplice riaffermazione della propria tesi, senza un confronto critico e costruttivo con la motivazione della sentenza impugnata, è destinata al fallimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni erano generiche e puramente contestative. Il ricorrente non ha fornito elementi fattuali specifici per dimostrare perché la decisione del giudice di merito fosse errata, limitandosi a riproporre la propria tesi senza un’adeguata critica della sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘continuazione del reato’ in questo caso?
Si intende il principio giuridico secondo cui più reati, commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, possono essere considerati come un unico reato ai fini della determinazione della pena. Il ricorrente chiedeva che le sue violazioni fossero unificate con condanne precedenti, ma non è riuscito a provare l’esistenza di tale disegno unitario.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, poiché non sono stati ravvisati elementi per escludere la sua colpa nell’aver presentato un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10250 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10250 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 03/06/1990
avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che:
il ricorrente ha riportato condanna per plurime violazioni dell’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 per le quali è stata esclusa la continuazione esterna con i fatti di cui ad altre sentenze di condanna del 13 maggio 2021 e del 22 dicembre 2021 aventi ad oggetto, rispettivamente, il delitto di cui all’art. 385 cod. pen. e il rea di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011;
ritenuto che:
a supporto della decisione il giudice di merito ha richiamato la mancanza della possibilità di ricostruire una volizione iniziale ed unitaria, neppure indicat dall’imputato;
a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di ti essenzialmente confutativo, incentrate sulla natura del reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e sulla desumibilità ictu ocull delle condizioni per il riconoscimento dell’invocato istituto, senza, tuttavia, descrivere da quali elementi fattuali il giudice avrebbe dovuto pervenire alla diversa conclusione di cui al ricorso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/01/2025