Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 371 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 371 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Battipaglia il 09/01/1977
Avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 27/02/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni dèl Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 27 febbraio 2023 la Corte di appello di Salerno, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili di cui ai punti 1 e 2, ritenendo ostative all’applicazione della disciplin invocata l’eterogeneità esecutiva dei comportamenti criminosi e l’ampiezza dell’arco temporale oggetto di vaglio, rispetto alle quali non assumevano un rilievo unificante i titoli di reati per i quali erano state irrogate le conda riportate dall’istante, riguardanti i reati di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 309 (T.U. stup.).
I reati per i quali si invocava la continuazione, in particolare, erano stati giudicati con la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno il 15 novembre 2017 e con la sentenza emessa il 5 ottobre 2017 dalla Corte di appello di Salerno.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione GLYPH del GLYPH provvedimento GLYPH impugnato, GLYPH conseguenti GLYPH all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze irrevocabil presupposte.
Tale correlazione, secondo la difesa del ricorrente, era stata svalutata dal Giudice dell’esecuzione napoletano, che aveva omesso di considerare la rilevanza unificante della condanne riportate dal ricorrente, resa evidente dal fatto che nei due procedimenti presupposti, il ricorrente era stato condannato per la fattispecie di cui all’art. 74 T.U. stup., commesse nel contesto operativo della consorteria camorristica operante nei territori di Battipaglia, Bellizzi, Motecorvino Pugliano e nelle zone limitrofe, alla quale Magliabo risultava affiliato.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da COGNOME, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
Questo programma delinquenziale, al contempo, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 1091;7 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
La verifica di tale preordinazione criminosa, infine, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che le condotte illecite che si ritengono avvinte dal vincolo della continuazione invocato in favore dal condannato siano state concepite ed eseguite nell’ambito di un programma criminoso che, quantomeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 de 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, l’ordinanza impugnata non soddisfa i requisiti indispensabili per ritenere compiuta la verifica sulla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso dedotta da NOME COGNOME nella sua richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., non risultando esplicitati gli elementi processuali che giustificavano il rigetto dell’istanza del condannato.
Si consideri, in proposito, che, per giustificare il r getto, la Corte di appello di Salerno si limitava ad affermare, in termini essertivi, che le condotte illecite d Magliano non potevano ritenersi espressive di un disegno crirninoso preordinato e non erano unificabili, nonostante l’omogeneità del contesto criminale e dei titoli di reato oggetto di vaglio, relativi al delitto di cui all’art. 74 T.U. stup.,
essendo stati acquisiti elementi processuali dimostrativi dell’unicità del programma delinquenziale invocato dal condannato, che non venivano richiamati nemmeno per relationem, non consentendo di verificare la sussistenza del collegamento dedotto.
Parimenti incongrui appaiono i riferimenti motivazionali alla sentenza n. 35930 del 15 giugno 2021, con cui la Corte di cassazione, Sesta Sezione penale, confermava la condanna del ricorrente nel procedimento in cui veniva deliberata la decisione del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno del 15 novembre 2017, nella quale, al contrario di quanto affermato nel provvedimento censurato, non si escludeva la sussistenza di elementi di collegamento tra i reati presupposti, prefigurandosi, a pagina 13, l’astratta possibilità di applicare alle due fattispecie il vincolo della continuazione invocato.
Queste ragioni impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso il 27 ottobre 2023.