Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7068 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7068 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FROSINONE il 29/09/1961 avverso l’ordinanza del 23/10/2024 del TRIBUNALE di Frosinone Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta a ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con sette sentenze, unificandoli in due gruppi e rideterminando, rispettivamente, in un anno e sei mesi di reclusione ed euro 500 di multa la pena per i reati giudicati con le sentenze indicate nel certificato penale con i n. 11, n. 15 e n. 16, e in due anni e nove mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa la pena per i reati giudicati con le sentenze indicate nel certificato penale con i n. 9, n. 10 e n. 13.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione:
per non essere stati unificati tutti i reati tra loro e anche con quello giudicato con la sentenza indicata nel certificato penale con il n. 14, considerato il breve lasso temporale, l’identità delle condotte (truffe), pur commesse in varie parti del territorio solo per opportunità e con diversi occasionali correi (n. 14);
con riguardo alla determinazione della pena che, in pratica, risulta identica a quella irrogata, per il primo gruppo, con la sentenza n. 16 del certificato del casellario e, per il secondo gruppo, con la sentenza n. 13 del certificato del casellario. Il provvedimento impugnato, del resto, non esplicita ai
COGNOME NOME COGNOME
ALESSANDRO CENTONZE
R.G.N. 39207/2024
criteri di determinazione della pena per i singoli reati satellite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, come ha acutamente osservato il Procuratore generale.
¨ bene premettere che secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
2.1. Quanto ai primi due motivi, il giudice dell’esecuzione, con motivazione sintetica, ma adeguata, ha spiegato le ragioni per le quali emerge dalla lettura delle sentenze la sussistenza del medesimo disegno criminoso soltanto tra alcune sentenze di condanna.
A tale scopo, Ł necessario che i reati siano riconducibili a una comune cornice deliberativa e programmati, almeno nelle linee essenziali, in una certa contiguità spazio-temporale.
Nella specie, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che, sebbene sussista l’omogeneità delle violazioni quanto al bene giuridico leso e al modus agendi , i reati sono stati commessi in un diverso luogo e a una certa distanza temporale.
Tali dati hanno indotto il Tribunale a ritenere che non sia emersa la prova della originaria ideazione e deliberazione di tutti i reati nei loro caratteri essenziali.
Si tratta di una valutazione di merito, logica e non contraddittoria, che non può essere rimeditata nel giudizio di legittimità, anche perchØ il ricorso non contesta la occasionalità delle condotte, anche caratterizzate dalla diversità dei correi.
In merito al secondo motivo, il Tribunale, determinando la pena per ciascun reato satellite, ha fatto applicazione dei corretti principi giurisprudenziali, avendo indicato sinteticamente l’incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite, valutando gli elementi che, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati quoad poenam e dall’indicazione dell’entità e delle ragioni degli aumenti di pena («tenuto conto di tutti gli indici già sopra richiamati»).
3.1. ¨, invece, inammissibile, poichØ manifestamente infondata, la deduzione circa la determinazione della pena per i reati unificati in misura pari a quella irrogata per una delle sentenze unificate.
Non si comprende, infatti, quale sia l’ostacolo giuridico, una volta individuato il reato piø grave e operati i motivati aumenti sanzionatori per quelli unificati per la continuazione, a che la pena finale per detti reati unificati sia pari a quella che venne irrogata per uno di essi; semmai, si tratta della palese dimostrazione dell’avvenuta rideterminazione in favor del trattamento sanzionatorio.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 22/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME