Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46613 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46613 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BISCEGLIE il 06/05/1981 avverso l’ordinanza del 31/07/2024 del TRIBUNALE di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 31 luglio 2024, il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, formulata nell’interesse di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con le seguenti decisioni:
sentenza in data 1.2.2020 del Tribunale monocratico di Trani, confermata dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 27.2.2023, irrevocabile il 23.1.2024, di condanna alla pena di anni 8 mesi 2 di reclusione ed €1.500,00 di multa per i reati previsti dagli artt. 628 comma 1, 582-576, comma 1 n. 1 cod. pen., commessi in Barletta il 12.6.2020;
2) sentenza in data 21.5.2021 del GUP del Tribunale di Trani, riformata solo in relazione alla pena dalla Corte di appello di Bari con sentenza del 14.2.2022, irrevocabile il 22.9.2022, di condanna alla pena di anni 6 mesi 4 di reclusione ed €3.000,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 110, 628 comma 3 n. 1, e comma 3 bis, 61 n. 5 cod. pen. (capo A) e agli artt. 582 e 61 n. 2 cod. pen. (capo B), tutti commessi in Barletta il 17.7.2020.
Il giudice dell’esecuzione non ravvisava l’esistenza di un medesimo disegno criminoso, trattandosi di reati espressione di una generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di circostanze occasionali. Peraltro, il giudice ha ritenuto non assolto l’onere di allegazione in capo al condannato, in riferimento agli elementi di fatto e alle ragioni che lo avrebbero indotto ad una deliberazione preventiva delle condotte.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, formulando un
unico motivo. Il ricorrente eccepisce la violazione di legge con riferimento all’art. 81 cod. pen. e illogicità della motivazione per l’erronea esclusione delle condizioni previste dall’art. 671 cod. proc. pen., non avendo il giudice fatto ricorso ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento della continuazione.
Con requisitoria scritta del 17 ottobre 2024, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato per i motivi di seguito esposti.
Il ricorrente deduce violazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva, poichØ ritiene che il giudice dell’esecuzione abbia illogicamente escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra le sentenze indicate sub 1 e 2.
Va premesso che, il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede un’approfondita verifica dei concreti indici, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente la valorizzazione solo di taluno di essi (Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Per consentire tale verifica il condannato che richieda l’applicazione della continuazione deve assolvere all’onere di allegare elementi specifici, concreti e sintomatici della riconducibilità dei reati ad una programmazione unitaria elaborata prima della commissione dei singoli reati. Siffatto onere evita che l’applicazione della disciplina della continuazione diventi un automatico beneficio premiale conseguente alla reiterazione dei reati (cfr. Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275451 – 01; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, Rv 267580 – 01).
Da ciò deriva l’insufficienza dei riferimenti alla contiguità cronologica degli addebiti o l’identità dei titoli di reato, elementi da soli equivoci, perchŁ potrebbero essere sintomo di un’abitualità criminosa e di scelte di vita tendenti alla consumazione di reati.
Poste tali premesse, non può che osservarsi come il ricorrente con l’unico motivo dedotto solleciti non consentiti apprezzamenti nel merito e pone questioni giuridiche generiche o infondate.
Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha adeguatamente motivato il rigetto dell’istanza, richiamando gli elementi addotti dal difensore e considerandoli privi di significatività nella prosŁettata ricostruzione dell’ideazione unitaria preventiva, pure solo nelle sue linee essenziali, di tutte le condotte.
I dati di omogeneità tra le condotte, valutati dal giudice dell’esecuzione, sono stati apprezzati come espressivi della proclività al delitto del COGNOME. A sostegno tale giudizio il Tribunale ha richiamato i numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, antecedenti rispetto a quelli per i quali si chiede l’applicazione dell’art. 81 cod. pen. e caratterizzati da analoghe modalità.
La difesa deduce che questo dato non poteva essere valorizzato per escludere la medesimezza del disegno criminoso per i fatti successivi ma in tal modo richiede una rivalutazione del merito della decisione, preclusa al giudice di legittimità.
L’impugnazione va, pertanto, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 12/11/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME