Continuazione Reato: I Limiti dell’Appello e la Condanna alle Spese
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui criteri di calcolo della pena in caso di continuazione reato e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un appello ritenuto generico, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti di Causa: Un Ricorso contro il Calcolo della Pena
Il caso ha origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, accogliendo una richiesta della difesa, aveva riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto del giudizio e altri reati già giudicati con due precedenti sentenze. Tuttavia, l’imputato lamentava una presunta violazione di legge, sostenendo che la Corte non avesse applicato la riduzione di pena prevista per il rito abbreviato ai cosiddetti “reati satellite”, ovvero quelli aggiunti in continuazione al reato più grave.
Il ricorrente, però, si era limitato a formulare questa contestazione in modo generico, senza fornire elementi specifici a supporto della sua tesi. Questa mancanza di specificità è stata il punto cruciale che ha determinato l’esito del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla continuazione reato
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo “generico e manifestamente infondato”. I giudici hanno sottolineato come l’imputato non avesse argomentato in modo adeguato la sua doglianza, rendendola una mera affermazione apodittica, ovvero un’asserzione priva di dimostrazione.
L’Analisi del Trattamento Sanzionatorio
Entrando nel merito della questione, la Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi del continuazione reato. I giudici di secondo grado avevano individuato come pena base quella stabilita per il reato più grave in una delle sentenze precedenti. È fondamentale notare che tale pena base era già stata determinata tenendo conto della riduzione di un terzo prevista dall’art. 438 del codice di procedura penale per la scelta del rito abbreviato. Di conseguenza, l’aumento di pena calcolato per i reati satellite è stato applicato su una base già “scontata”.
Le Motivazioni: la Logica dietro la Pena in Continuazione Reato
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio logico e giuridico ineccepibile. Se la pena per il reato più grave, che funge da base per il calcolo complessivo, è già stata ridotta per effetto del rito abbreviato, tale beneficio si estende implicitamente all’intera sanzione. Non è necessario, né corretto, applicare un’ulteriore e separata riduzione sui singoli aumenti di pena per i reati satellite. La circostanza che la Corte d’Appello avesse utilizzato come punto di partenza una pena già diminuita ha permesso alla Cassazione di dedurre che la riduzione del rito era stata correttamente considerata nell’architettura sanzionatoria complessiva. Pertanto, la lamentela del ricorrente era priva di qualsiasi fondamento, risultando manifestamente infondata.
Le Conclusioni: Quando un Ricorso Diventa Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un’impugnazione, per essere ammissibile, deve essere specifica e non limitarsi a contestazioni generiche. Il ricorrente ha l’onere di illustrare in modo chiaro e argomentato le ragioni della sua doglianza. In assenza di tale specificità, il ricorso viene dichiarato inammissibile. Le conseguenze di tale declaratoria non sono trascurabili: oltre alla conferma della decisione impugnata, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione solidi e ben motivati.
Perché il ricorso riguardante la pena per continuazione reato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e manifestamente infondato. Il ricorrente si è limitato a contestare la mancata riduzione di pena per il rito abbreviato senza fornire argomentazioni a sostegno, e la Corte ha verificato che la riduzione era già stata implicitamente applicata sulla pena base del reato più grave.
Come viene calcolata la pena in caso di continuazione con reati già giudicati con rito abbreviato?
Si individua il reato più grave e si assume la relativa pena come base di calcolo. Se tale pena base è già stata ridotta per effetto del rito abbreviato, l’aumento per i reati successivi si applica a questo importo già scontato, estendendo di fatto il beneficio a tutta la pena finale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
La parte che presenta un ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata quantificata in euro tremila.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12906 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12906 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 24/04/1993
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 81 e 671 cod. pen. conseguente alla mancata riduzione prevista dall’art. 438 cod. pen. in relazione alla pena irrogata a titolo di continuazione nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico e manifestamente infondato;
rilevato che il ricorrente si è limitato a contestare la mancata diminuzione per la scelta del rito abbreviato per i reati satellite oggetto del presente giudizio, senza fornire elementi a sostegno di tale apodittica affermazione con conseguente difetto di specificità della doglianza;
rilevato che la Corte di merito, in accoglimento della richiesta difensiva, ha ritenuto la continuazione tra i reati di cui al capo di imputazione ed i reati già giudicati con sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 14 novembre 2023 e con sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo in data 01 febbraio 2024;
rilevato che la Corte di merito, con motivazione esente da illogicità manifeste (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), ha ritenuto più grave il reato di cui al capo 1) della sentenza del 14 novembre 2023 e congrua una pena pari ad anni 1, mesi 1, giorni 15 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa a titolo di continuazione per i reati di cui al presente procedimento. La circostanza che la Corte di Appello abbia individuato come pena base la pena determinata dal giudice per le indagini del Tribunale di Palermo, previa riduzione ai sensi dell’art. 438 cod. proc. pen. (anni 4, mesi 8 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa), consente di dedurre che anche la pena stabilita a titolo di continuazione sia stata determinata previa riduzione per il rito abbreviato con conseguente manifesta infondatezza della doglianza difensiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2025
Il Consigliere’Estensore
La Presidente