Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45192 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45192 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2023 del TRIBUNALE di SAVONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’i febbraio 2023 il Tribunale di Savona ha, tra l’altro, rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di NOME, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui egli è stato condannato con tre separate sentenze.
Il giudice dell’esecuzione ha, in proposito, ritenuto che lo iato temporale tra il furto commesso nel 2016 e le violazioni del divieto di reingresso, a seguito di espulsione, nel territorio italiano è in radice incompatibile con l’anticipata programmazione di tutti gli illeciti, nonché, quanto ai due reati ex art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commessi a distanza di poco più di cinque mesi l’uno dall’altro, che l’esecuzione, medio tempore, dell’espulsione mediante rimpatrio coatto ha senz’altro determinato l’interruzione dell’originario disegno criminoso.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il giudice dell’esecuzione escluso la continuazione sottovalutando – tra gli indici rilevanti ai fini considerati – la parziale identità dei titoli di r e la prossimità temporale delle condotte illecite, determinate dalla sua ferma intenzione di vivere in Italia, dove risiedono i suoi familiari ed egli è dedito ad attività lavorativa lecita.
Con il secondo ed il terzo motivo, lamenta, ancora, violazione di legge sul rilievo che, una volta riconosciuta la continuazione tra i reati indicati nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto revocare la recidiva ed applicare, piuttosto, in relazione ai reati espressione del medesimo disegno criminoso, sospensione condizionale e non menzione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire
parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156).
Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all’illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita irnprontato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenz delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950).
La verifica di tale preordinazione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596).
Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098).
L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del
giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene il Collegio che il Tribunale di Savona vi si sia, nel complesso, attenuto, pervenendo al rigetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di NOME COGNOME sulla scorta di considerazioni logiche e coerenti e, comunque, esenti da vizi rilevanti in sede di legittimità.
Ha, per un verso, posto l’accento sulla distanza, superiore a due anni, tra il tentato furto aggravato accertato con sentenza del 12 settembre 2016 e le violazioni, comunque palesemente eterogenee, della disciplina in materia di immigrazione, avvenute nel 2009, per poi aggiungere, quanto a questi ultimi reati, che la successione degli accadimenti risulta contraddistinta da una prima condotta criminosa di reingresso in Italia, seguita dall’esecuzione dell’espulsione, evento che ha segnato una chiara frattura dell’originario disegno criminoso, cui è subentrato – decorsi, peraltro, alcuni mesi – un nuovo proposito delinquenziale, di analogo contenuto ma, nondimeno, imprevedibile ed imprevisto nel momento dell’originaria ideazione.
Il Tribunale ha sviluppato, in tal modo, un tessuto argomentativo coerente con la descritta cornice ermeneutica, che il ricorrente conesta ponendosi in un’ottica sostanzialmente confutativa, in quanto tale non idonea ad abilitare l’intervento censorio del giudice di legittimità, che si impernia, oltre che sulla dedotta – e, si è detto, insussistente – contiguità temporale tra le manifestazioni antisociali, sul comune movente delle condotte di reingresso, entrambe finalizzate alla permanenza in Italia ma, non per questo, ricomprese nell’anticipata ed unitaria programmazione che il giudice dell’esecuzione ha, coerentemente, escluso in considerazione della distanza temporale e dell’esecuzione, tra l’una e l’altra, dell’espulsione verso il paese natio di NOME.
Gli elementi rimarcati dalla ricorrente non valgono, dunque, a connotare in chiave di illegittimità la decisione impugnata, che si incentra su dati di fatto, correttamente esposti dal giudice dell’esecuzione, che le garantiscono un adeguato supporto razionale in quanto idonei ad orientare l’esercizio della discrezionalità giudiziale.
L’infondatezza del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame di quelli residui, articolati sul postulato logico e giuridico dell’esistenza dell condizioni per unificare i reati indicati nell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. sotto il vincolo della continuazione.
Dal rigetto del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616, comma 1, proc. pen., la condanna di NOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
processuali.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp Così deciso il 11/07/2023.